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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 206 / 2025
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 21/11/2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 206
/2025 e compaiono:
Per l'avv.MARTINA COSTA in sost. avv. BRUZZONE CESARE Parte_1
Per nessuno compare CP_1
Il Giudice dichiara la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
INVITA alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
PER 66 l'avv. COSTA precisa le conclusioni come da ricorso. Parte_1
Terminata la discussione, si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, all'udienza del 21/11/2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE nel procedimento iscritto al n. 206 dell'anno2025 , pendente
TRA
-avv.BRUZZONE CESARE Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
- CONTUMACE CP_1
- PARTE RESISTENTE -
Conclusioni di parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previe le declaratorie meglio viste In via principale a) accertare e dichiarare che il Sig. è erede universale, CP_1 puro e semplice, della de cuius Sig.ra per intervenuta accettazione tacita dell'eredità; Persona_1 b) accertare e dichiarare che il Sig. ha acquisito jure successionis il diritto reale CP_1 immobiliare di piena proprietà, per l'intero, sull'immobile sito in Genova (GE), Via Prè, n. 66/9, contraddistinto dai dati catastali Sez. Urb. GEA, Foglio 79, Particella 187, Subalterno 25, salve migliori indicazioni e trascrizioni;
c) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, per quanto di competenza, di trascrivere l'emanando provvedimento all'esito del relativo passaggio in giudicato con esonero da sua responsabilità; d) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. , in proprio e/o nella qualità di erede universale della Sig.ra al CP_1 Persona_1 pagamento delle spese di amministrazione condominiale arretrate e non onorate, nella misura di € 15.190,16, s. e. & o. alla data di maggio 2024, oltre che delle spese successivamente maturande, per le ragioni e i motivi di cui in narrativa, o quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese di lite oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 3 espone di essere creditore nei confronti della proprietà dell'immobile sito Parte_1 Parte_1 all'interno 9 dello stabile condominiale di via Prè, n. 66, Genova, in precedenza di Persona_1 deceduta il 13.2.17.
Rappresenta, pertanto, di avere interesse ad accertare l'accettazione tacita da parte di , CP_1 indicato come figlio della e suo erede universale, chiamato all'eredità. Persona_1
La domanda deve essere respinta.
Rilevato che il è dapprima indicato come residente a [...] CP_1
e poi a Comano (MS), ciò che radicherebbe la competenza territoriale di questo Tribunale, si osserva che:
• L'ultimo rendiconto depositato fa riferimento al 2023 e gli importi ivi indicati non combaciano con quelli richiesti dal ricorrente. Peraltro, in mancanza di una situazione aggiornata (e posto che lo stesso ricorrente afferma in narrativa di essere creditore di € 21.986,26, salvo poi domandare il pagamento di “€ 15.190,16, s. e. & o. alla data di maggio 2024, oltre che delle spese successivamente maturande”, non documentate), nulla può dirsi circa l'effettivo permanere del credito, né sul suo esatto ammontare;
• È, invece, documentato che il resistente ha locato a terzi l'immobile in questione, così disponendone uti dominus (doc. 8) e che, peraltro, lo stesso risulta (dalla visura sub 9) comproprietario del bene unitamente alla Persona_1
• Nessuna prova, vi è, invece, del fatto che il sia il figlio della e, dunque, CP_1 Persona_1 chiamato all'eredità, né che, peraltro, egli sia, come assume parte ricorrente, l'unico chiamato (lo stato di famiglia non è in atti). Conseguentemente, la domanda di accertamento non può essere accolta. Posto che dal doc. 9 si evince in capo al resistente la proprietà per un mezzo dell'immobile sito nel Comune di Genova, censito al foglio 79 particella 187 subalterno 25, poiché nulla può dirsi in ordine alla sussistenza e all'ammontare, a oggi, del credito del condominio, anche la domanda di condanna non può trovare accoglimento.
Spese non ripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 206 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
RIGETTA la domanda;
Spese non ripetibili.
Così deciso in Massa, in data 21/11/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 21/11/2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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