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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/08/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3144, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nata a [...], in Parte_1 data 11/05/1982, con l'avv.to GRECO MARIA, e Parte_2
, nato a [...], il [...], con l'avv.to URSO
[...]
LUCIANO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in SAN
PIETRO IN LAMA (LE), il 01.09.2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RUFFANO (LE), al n. 2, P. II, serie B, anno
2009).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 04.06.2009, e il Per_1 Per_2
29.05.2015.
Con ricorso depositato il 16/07/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “1. Entrambi i genitori avranno l'affidamento congiunto dei due figli minori, Per_3
e , che saranno collocati con prevalenza presso la
[...] Persona_4 madre;
2. La Sig.ra e i figli continueranno a vivere presso Pt_1 l'abitazione coniugale sita in Ruffano (LE), alla via Torino n. 92, di proprietà del padre del Sig. , che verrà assegnata a , Parte_2 Parte_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli minorenni;
3.
Il Sig. , a titolo di mantenimento dei figli, verserà alla Parte_2 madre la somma di euro 400,00 per ciascuno, per un totale di euro 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat.
4. Il Sig. , inoltre, contribuirà, in misura del 50%, alle spese Pt_2 straordinarie, preventivamente concordate e documentate, da sostenersi nell'interesse dei figli, in applicazione delle disposizioni contenute nel
Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritte dal Tribunale di
Lecce, dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia;
5. I tempi e le modalità di frequentazione dei minori con il padre saranno i seguenti: martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 – nel periodo estivo dal 01.06 al 30.09 fino alle 21.30, oltre ai fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica – nel periodo estivo sino alle ore 21.30; vacanze estive:
i minori trascorreranno due settimane consecutive con il padre nel mese di agosto, che saranno comunicate entro il 10 maggio di ogni anno;
vacanze natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania): ad anni alterni a partire dal
2024, i minori trascorreranno Natale con la madre e Santo Stefano con il padre, Capodanno con il padre e l'Epifania con la madre;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): ad anni alterni a partire dal 2025, i minori trascorreranno Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
il 2 giugno e le altre festività nel corso dell'anno saranno trascorse dai minori ad anni alterni con entrambi i genitori;
Resta inteso che le parti hanno diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze dei figli”).
All'udienza del 25.02.2025, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà dei ricorrenti di continuare a vivere come marito e moglie, e, quindi, il venire meno dei presupposti fattuali, che possano consentire, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come dagli stessi congiuntamente richiesto, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale, alle condizioni del ricorso;
si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3144/2024
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...], Parte_1
l'11 maggio 1982, e , nato a [...], il Parte_2
3 marzo 1981, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3144, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nata a [...], in Parte_1 data 11/05/1982, con l'avv.to GRECO MARIA, e Parte_2
, nato a [...], il [...], con l'avv.to URSO
[...]
LUCIANO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in SAN
PIETRO IN LAMA (LE), il 01.09.2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RUFFANO (LE), al n. 2, P. II, serie B, anno
2009).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 04.06.2009, e il Per_1 Per_2
29.05.2015.
Con ricorso depositato il 16/07/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “1. Entrambi i genitori avranno l'affidamento congiunto dei due figli minori, Per_3
e , che saranno collocati con prevalenza presso la
[...] Persona_4 madre;
2. La Sig.ra e i figli continueranno a vivere presso Pt_1 l'abitazione coniugale sita in Ruffano (LE), alla via Torino n. 92, di proprietà del padre del Sig. , che verrà assegnata a , Parte_2 Parte_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli minorenni;
3.
Il Sig. , a titolo di mantenimento dei figli, verserà alla Parte_2 madre la somma di euro 400,00 per ciascuno, per un totale di euro 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat.
4. Il Sig. , inoltre, contribuirà, in misura del 50%, alle spese Pt_2 straordinarie, preventivamente concordate e documentate, da sostenersi nell'interesse dei figli, in applicazione delle disposizioni contenute nel
Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritte dal Tribunale di
Lecce, dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia;
5. I tempi e le modalità di frequentazione dei minori con il padre saranno i seguenti: martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 – nel periodo estivo dal 01.06 al 30.09 fino alle 21.30, oltre ai fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica – nel periodo estivo sino alle ore 21.30; vacanze estive:
i minori trascorreranno due settimane consecutive con il padre nel mese di agosto, che saranno comunicate entro il 10 maggio di ogni anno;
vacanze natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania): ad anni alterni a partire dal
2024, i minori trascorreranno Natale con la madre e Santo Stefano con il padre, Capodanno con il padre e l'Epifania con la madre;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): ad anni alterni a partire dal 2025, i minori trascorreranno Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
il 2 giugno e le altre festività nel corso dell'anno saranno trascorse dai minori ad anni alterni con entrambi i genitori;
Resta inteso che le parti hanno diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze dei figli”).
All'udienza del 25.02.2025, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà dei ricorrenti di continuare a vivere come marito e moglie, e, quindi, il venire meno dei presupposti fattuali, che possano consentire, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come dagli stessi congiuntamente richiesto, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale, alle condizioni del ricorso;
si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3144/2024
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...], Parte_1
l'11 maggio 1982, e , nato a [...], il Parte_2
3 marzo 1981, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore