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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni presidente rel. dott. Michele Posio giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice nella causa iscritta al n.r.g. 8770/2025, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio delle avv.te CAROLINA MARI e IPPOLITA SFORZA PARTE ATTRICE nei confronti del
Controparte_1
PARTE INTERVENUTA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i R E T T I F I C A Z I O N E D E L S E S S O ( ai sensi della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2011 )
Conclusioni
Per parte attrice: come in ricorso
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
, nubile e senza figli, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello Parte_1 femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
Consta documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica dalla quale si evince la diagnosi di disforia di genere e l'avvio della terapia ormonale (docc. nn. 4 e 5); la parte istante, all'udienza ha confermato la propria identificazione nel genere maschile (cfr. verbale ud.
04/12/2025).
2.
La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della pagina1 di 3 giurisprudenza, non implica necessariamente il previo trattamento medico-chirurgico.
La S.C. ha, infatti, precisato che: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
Nel caso in esame, la documentazione sopra richiamata consente di concludere che i caratteri psico-sessuali della parte ricorrente siano di tipo femminile: sussiste, quindi, la condizione richiesta dalla legge per ordinare l'immediata rettificazione delle risultanze anagrafiche, in quanto l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte istante è connotato da serietà ed univocità.
In relazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, si osserva che la Corte
Costituzionale (n. 143/24) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. 150/2011 nella parte in cui la disposizione disciplina un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”; in altri termini, si rivela incostituzionale la subordinazione della pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Ne consegue che, accertata la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione e disporsi la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
3.
In conformità a costante orientamento giurisprudenziale merita accoglimento la domanda di pagina2 di 3 attribuzione di un nuovo nome (Cass. n. 3877/20, Trib. Roma 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento 10 gennaio 1985).
Si aggiunga che nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna 16 aprile 2007). Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna, infatti, l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha, peraltro, chiesto l'assegnazione del nome Per_1
o, in subordine, “ : quest'ultimo dev'essere preferito in conformità all'art. 35 DPR
[...] Per_1
n.396/00 in quanto al nome ” non può essere attribuita una valenza identificativa trasversale. Pt_1
4.
Nulla per le spese, a fronte dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. n.
150/2011;
attribuisce alla parte attrice il sesso maschile;
Parte_1
attribuisce alla parte attrice il nuovo nome;
Parte_1 Parte_2
dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 5, D.Lgs. 150/2011, la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], residente in [...]. 2, Parte_1
00000 BERLIN, GERMANIA, ordinando che dove è scritto “ ” debba scriversi Parte_1
” e dove è scritto “sesso femminile” debba scriversi “sesso maschile”; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Botticino, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n.8, parte I, serie A, anno 1998);
nulla per le spese.
Così deciso in Brescia il 04/12/2025
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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