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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12873 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16746/2025
Il Giudice ZI AR, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa agli Avv.ti GATTONI Parte_1
RE e NT KO;
icorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA resistente
OGGETTO: mancato pagamento NASp1
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 8.5.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto al riconoscimento degli importi maturati a titolo di NASpI per il periodo febbraio-settembre 2023 e la conseguente condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 2758,50, CP_1 oltre interessi.
La Difesa deduce, a tal fine, che la propria assistita ha correttamente inoltrato domanda per il godimento del beneficio in esame tramettendo a CP_1 tutta la documentazione necessaria.
Si è costituito in causa dando atto che l' ha accolto la domanda CP_1 CP_1
e che il pagamento sarebbe stato effettuato nel mese di novembre 2025.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, trattata con il rito cartolare, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 10.12.2025, con termine a CP_1 fino all'8.12.2025 per il deposito di documentazione attestante il pagamento di quanto richiesto.
Parte ricorrente, con nota autorizzata, rilevava il reiterato inadempimento di al pagamento di quanto richiesto e insisteva per l'accoglimento del CP_1 ricorso.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, trattata con il rito cartolare, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
La richiesta avanzata da parte ricorrente trova conferma, oltrechè nelle allegazioni difensive, nella condotta processuale di , che dava conto CP_1 dell'accoglimento della domanda in via amministrativa.
Il mancato deposito, da parte di , entro il termine stabilito dal giudice, CP_1 di documentazione attestante il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente in via amministrativa è ostativo alla richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere e comporta l'accoglimento del ricorso e la conseguente condanna di a corrispondere la somma indicata in ricorso- non CP_1
Pag. 2 di 3 specificamente contestata dall'ente- oltre alle spese processuali liquidate secondo il principio di soccombenza., tenuto conto dell'esigua durata del procedimento e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 corrispondere a parte ricorrente euro 2758,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese processuali liquidate in complessivi euro
1200,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Roma, lì 11/12/2025 Il Giudice
ZI AR
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16746/2025
Il Giudice ZI AR, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa agli Avv.ti GATTONI Parte_1
RE e NT KO;
icorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA resistente
OGGETTO: mancato pagamento NASp1
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 8.5.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto al riconoscimento degli importi maturati a titolo di NASpI per il periodo febbraio-settembre 2023 e la conseguente condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 2758,50, CP_1 oltre interessi.
La Difesa deduce, a tal fine, che la propria assistita ha correttamente inoltrato domanda per il godimento del beneficio in esame tramettendo a CP_1 tutta la documentazione necessaria.
Si è costituito in causa dando atto che l' ha accolto la domanda CP_1 CP_1
e che il pagamento sarebbe stato effettuato nel mese di novembre 2025.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, trattata con il rito cartolare, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 10.12.2025, con termine a CP_1 fino all'8.12.2025 per il deposito di documentazione attestante il pagamento di quanto richiesto.
Parte ricorrente, con nota autorizzata, rilevava il reiterato inadempimento di al pagamento di quanto richiesto e insisteva per l'accoglimento del CP_1 ricorso.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, trattata con il rito cartolare, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
La richiesta avanzata da parte ricorrente trova conferma, oltrechè nelle allegazioni difensive, nella condotta processuale di , che dava conto CP_1 dell'accoglimento della domanda in via amministrativa.
Il mancato deposito, da parte di , entro il termine stabilito dal giudice, CP_1 di documentazione attestante il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente in via amministrativa è ostativo alla richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere e comporta l'accoglimento del ricorso e la conseguente condanna di a corrispondere la somma indicata in ricorso- non CP_1
Pag. 2 di 3 specificamente contestata dall'ente- oltre alle spese processuali liquidate secondo il principio di soccombenza., tenuto conto dell'esigua durata del procedimento e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 corrispondere a parte ricorrente euro 2758,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese processuali liquidate in complessivi euro
1200,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Roma, lì 11/12/2025 Il Giudice
ZI AR
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