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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2310/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SELMI VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13018/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, ha presentato, con ricorso notificato il 22/01/2025 a mezzo pec, opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio notificatole il 30/11/2024 con il quale gli era stato richiesto il pagamento del complessivo importo di € 4.169 a titolo di Ta.Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione all'utenza sita in Indirizzo_1. Contesta l'illegittimità dell'atto impugnato, automatizzato e prodotto da sistema informatico, per carenza di valida sottoscrizione in mancanza dei presupposti ex lege.
Eccepisce altresì la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione con riferimento all'annualità 2018 nonché la decadenza dell'ente impositore.
Lamenta la mancata contabilizzazione dei pagamenti al tempo effettuati regolarmente dal defunto genitore Nominativo_1 come da registrazione negli estratti conto prodotti in allegato al ricorso. Contesta la superficialità dell'attività istruttoria effettuata sostenendo che la superficie tassabile di calpestio dell'immobile in cui era collocata l'utenza sarebbe pari a 92 mq, inferiore a quella di 118 indicata dall'ufficio e l'erroneità dell'indicazione di due occupanti (di cui l'altro sarebbe costituito dal defunto dante causa della ricorrente) essendo invece l'unità immobiliare in questione occupata solo dalla ricorrente.
Roma Capitale non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs.
546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non ha infatti fornito prova (ad es. attraverso certificazione da parte dell'ufficio postale o anche mediante produzione dell'avviso di deposito) della data di notifica nei suoi confronti dell'atto impugnato con conseguente impossibilità di accertare la tempestività dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuta con ricorso notificato il 22/01/2025 così come risulta in atti), rispetto al termine perentorio di 60 giorni previsto,
a pena di inammissibilità, dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992.
Risulta del tutto inidonea a tale fine l'indicazione sulla busta di spedizione prodotta in allegato al ricorso della data del 30/11/2024, data apposta unilateralmente dalla stessa ricorrente così come dichiarato da quest'ultima nel ricorso.
Risultano invece desumibili a tale proposito elementi sfavorevoli alla ricorrente proprio dalle ulteriori indicazioni che risultano essere state apposte sulla suddetta busta di spedizione e, in particolare, non solo dalla stampigliatura ivi apposta della data 18/11/2024 ma anche della dicitura, recante sottoscrizione per sigla, “LA 12/11/24”, dicitura presumibilmente significativa della data del rilascio dell'avviso di consegna presso l'abitazione della ricorrente (date entrambe anteriori di più di 60 giorni dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio).
È opportuno osservare che alcun elemento favorevole alla ricorrente può desumersi a tale proposito dalla mancata costituzione dell'ente impositore, rimasto contumace.
Conformemente a quanto statuito con orientamento consolidato della S.C., la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poichè, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (in ordine all'impossibilità di attribuire, nel rito lavoro, alla contumacia valenza confessoria,
e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, cfr. Cass. n. 24885 del 21/11/2014).
L'assenza di prova in ordine alla tempestiva presentazione del ricorso entro il termine sopra menzionato, prova che era onere dell'opponente fornire, determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso dovrà pertanto essere dichiarato inammissibile con effetto assorbente rispetto all'esame della fondatezza nel merito dei motivi posti a suo fondamento.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Il Giudice
CE SE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SELMI VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401532999 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13018/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, ha presentato, con ricorso notificato il 22/01/2025 a mezzo pec, opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio notificatole il 30/11/2024 con il quale gli era stato richiesto il pagamento del complessivo importo di € 4.169 a titolo di Ta.Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione all'utenza sita in Indirizzo_1. Contesta l'illegittimità dell'atto impugnato, automatizzato e prodotto da sistema informatico, per carenza di valida sottoscrizione in mancanza dei presupposti ex lege.
Eccepisce altresì la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione con riferimento all'annualità 2018 nonché la decadenza dell'ente impositore.
Lamenta la mancata contabilizzazione dei pagamenti al tempo effettuati regolarmente dal defunto genitore Nominativo_1 come da registrazione negli estratti conto prodotti in allegato al ricorso. Contesta la superficialità dell'attività istruttoria effettuata sostenendo che la superficie tassabile di calpestio dell'immobile in cui era collocata l'utenza sarebbe pari a 92 mq, inferiore a quella di 118 indicata dall'ufficio e l'erroneità dell'indicazione di due occupanti (di cui l'altro sarebbe costituito dal defunto dante causa della ricorrente) essendo invece l'unità immobiliare in questione occupata solo dalla ricorrente.
Roma Capitale non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs.
546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non ha infatti fornito prova (ad es. attraverso certificazione da parte dell'ufficio postale o anche mediante produzione dell'avviso di deposito) della data di notifica nei suoi confronti dell'atto impugnato con conseguente impossibilità di accertare la tempestività dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuta con ricorso notificato il 22/01/2025 così come risulta in atti), rispetto al termine perentorio di 60 giorni previsto,
a pena di inammissibilità, dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992.
Risulta del tutto inidonea a tale fine l'indicazione sulla busta di spedizione prodotta in allegato al ricorso della data del 30/11/2024, data apposta unilateralmente dalla stessa ricorrente così come dichiarato da quest'ultima nel ricorso.
Risultano invece desumibili a tale proposito elementi sfavorevoli alla ricorrente proprio dalle ulteriori indicazioni che risultano essere state apposte sulla suddetta busta di spedizione e, in particolare, non solo dalla stampigliatura ivi apposta della data 18/11/2024 ma anche della dicitura, recante sottoscrizione per sigla, “LA 12/11/24”, dicitura presumibilmente significativa della data del rilascio dell'avviso di consegna presso l'abitazione della ricorrente (date entrambe anteriori di più di 60 giorni dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio).
È opportuno osservare che alcun elemento favorevole alla ricorrente può desumersi a tale proposito dalla mancata costituzione dell'ente impositore, rimasto contumace.
Conformemente a quanto statuito con orientamento consolidato della S.C., la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poichè, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (in ordine all'impossibilità di attribuire, nel rito lavoro, alla contumacia valenza confessoria,
e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, cfr. Cass. n. 24885 del 21/11/2014).
L'assenza di prova in ordine alla tempestiva presentazione del ricorso entro il termine sopra menzionato, prova che era onere dell'opponente fornire, determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso dovrà pertanto essere dichiarato inammissibile con effetto assorbente rispetto all'esame della fondatezza nel merito dei motivi posti a suo fondamento.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Il Giudice
CE SE