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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 22655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22655 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA GINO nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 06/02/2025 del TRIBUNALE DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. IN LL, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 06/02/2025 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza in data 09/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22655 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/06/2025 2 Deduce: 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. 2.1. Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente premette che, per la posizione di LL, i giudici del riesame hanno valorizzato le dichiarazioni di AT EL, che narra di un viaggio effettuato con TO LV verso PO, presso la sede dei c.d. Zingari, i quali avrebbero garantito, dietro com- penso, la tranquilla esecuzione dei lavori. Secondo quanto narrato da AT, il viaggio avveniva con una Golf gri- gia, guidata da un soggetto che EL, senza esserne sicuro, ha riconosciuto fo- tograficamente nell’odierno ricorrente. Denuncia, quindi, scarsa valenza indiziaria di un riconoscimento che non abbia i connotati della certezza. Si aggiunge che, mentre EL ha dichiarato che era stato LV a intimar- gli di non parlare in auto, il provvedimento cautelare attribuisce a LL tale inti- mazione, così traendo la sua consapevolezza circa la richiesta estorsiva sulla base di un dato indiziario travisato. Si rimarca, infine, come il ricorrente non avesse partecipato all’incontro nel corso del quale veniva fatta la richiesta estorsiva. Si conclude osservando che non possono ritenersi gravi indizi di colpevo- lezza sulla base di un riconoscimento incerto, di un dato fattuale travisato e in mancanza di elementi concreti di partecipazione -sia pure silente- alla condotta estorsiva. 2.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari si denuncia il vizio di motiva- zione, in quanto nell’ordinanza non si adempie all’obbligo di esporre le specifiche e concrete esigenze per cui non era possibile applicare misure meno afflittive della custodia in carcere. Si aggiunge che non può rinvenirsi il requisito dell’attualità in relazione a un’unica condotta, risalente a tre anni prima rispetto all’esecuzione della misura cautelare e quando oramai sul luogo degli accadimenti non ci sono più cantieri, così mancando il sostrato fattuale costituente l’occasione per la reiterazione del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. La vicenda in esame si inserisce in un contesto più ampio, ove viene conte- stata alla cosca ES una serie di estorsioni, realizzate con l’intermediazione di TO LV, in danno della I.Co.P., alla quale veniva imposto di avvalersi delle società Calabria Lavori s.r.l.s., CMI s.r.l. e Smeda s.r.l. nell’esecuzione del sub 3 appalto ottenuto dalla società Tre Colli S.p.a., per la realizzazione della variante del metanodotto Pisticci-Sant’Eufemia, 4° tronco per conto della SNAM RETE Gas, nel territorio di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Per quello che qui interessa, il fatto viene ricostruito sulla base delle di- chiarazioni rese dal EL AT, Geometra responsabile del cantiere di Tre- bisacce, il quale riferiva che, un pomeriggio, veniva raggiunto da TO LV, capocantiere della Tre Colli S.p.a., il quale lo invitava a seguirlo e a salire sul suo automezzo, un fuoristrada cassonato MITSUBISHI, con il quale si allontanavano dal cantiere dove si trovava a operare, per giungere nei pressi di un distributore di carburante, dove era in attesa un uomo con una Golf grigia. Il AT precisa che LV lasciava il suo telefono nel fuoristrada e gli intimava di lasciare anche il suo. Scesi dal fuoristrada, salivano sulla Golf grigia, il LV seduto al lato guida e AT sul sedile posteriore. Il LV scambiava poche battute amichevoli con l’autista. Giungevano, quindi, a PO, nei pressi di un’abitazione, dove vi erano alcune persone ad attendere LV, che facevano strada dentro l’abitazione. L’autista rimaneva fuori ad attendere. Nell’abitazione -secondo quanto ricostruito dagli inquirenti- veniva avanzata la richiesta estorsiva. Usciti dall’abitazione, LV e AT rientravano nell’autovettura per fare ritorno a Trebisacce. Rispetto a tale frangente degli accadimenti, il Tribunale riporta il contenuto delle dichiarazioni rese da AT: «Una volta a bordo della macchina di LV, gli ho chiesto sarcasticamente e preoccupato dove mi avesse portato e quali persone avevamo incontrato poco prima. Di tutta risposta TO LV con i gesti mi ha fatto capire di non parlare in auto. Giunti a Trebisacce e scesi dall’autovettura, LV mi ha detto se avevo, a questo punto, capito che la richiesta estorsiva provenisse da quell’ambiente criminale, invitandomi a ricercare su internet chi fossero gli ES, facendomi capire chiaramente che da questi eravamo stati». EL AT effettuava successivamente un riconoscimento fotogra- fico, per come riportato nel provvedimento impugnato: «il AT procedeva quindi al riconoscimento fotografico dei soggetti indicati, dichiarando “Riconosco con sicurezza, nell’album fotografico come l’individuo con il quale LV TO si è appartato nell’occasione in cui mi ha condotto a PO. Inoltre, anche se non sono sicuro, riconosco il soggetto ritratto alla foto nr. 23 come una persona che lavora con la ditta TRE COLLI, il quale era presente all’incontro di PO in quanto autista della Golf grigia che ci ha accompagnati nella seconda parte del tragitto verso PO”». La fotografia n. 23 effigiava l’odierno ricorrente, che, all’epoca dei fatti, era dipendente dalla società Tre Colli S.p.a., con le mansioni di autista. 4 2. Così delineati gli elementi indicati dal Tribunale, il ricorrente nega la sus- sistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che: a) il riconoscimento fotografico è stato effettuato in termini di incertezza, così che non assurge a indizio a carico di LL;
b) lungo il tragitto, quando LV e AT si trovavano a viaggiare nella Golf, da Trebisacce e PO e ritorno, non si è mai parlato di estorsioni e di quanto accaduto dentro l’abitazione nell’incontro con gli ES;
c) il Tribunale trae la consapevolezza di LL di quanto accaduto all’in- terno dall’abitazione dal fatto che LL zittiva AT quando, rientrato in macchina dopo l’incontro con gli ES, iniziava a parlare di quanto accaduto dentro l’abitazione. A tale riguardo il ricorrente osserva che AT, invece, ha dichiarato che era stato LV e non LL a zittirlo, così che era stato travisata un’emergenza procedimentale. 2.1. Così delineati i termini della vicenda, il ricorso si mostra fondato, an- zitutto con riguardo alla possibilità di identificare IN LL con l’autista che ebbe ad accompagnare TO LV e EL AT da Trebisacce a PO, presso gli ES. La difesa ha evidenziato che il riconoscimento è stato effettuato in termini di incertezza e lo stesso LL, in sede di interrogatorio di garanzia, ha spiegato che -per ragioni di servizio- aveva accompagnato in un’occasione Santo e Fortu- nato presso lo Scalo di Spezzano, da tale Nino, ma non a PO. A fronte di un riconoscimento effettuato in termini di incertezza e di una spiegazione offerta dall’indagato che gli investigatori avrebbero potuto verificare, sarebbe stato preciso compito del Tribunale spiegare come si sia pervenuti alla certezza che l’autista di LV e di AT, nell’episodio in disamina, fosse pro- prio l’odierno ricorrente. Va, infatti, rimarcato che «in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria una probatio minor di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa» (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 – 01; Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007, Vallelunga, Rv. 236258 – 01). Certezza che non può ritenersi raggiunta in forza di un riconoscimento fo- tografico dichiaratamente insicuro e in presenza di una spiegazione offerta dall’in- dagato e non verificata dagli investigatori, così che il dubbio sulla stessa risulta arbitrario. 2.2. A parte tale assorbente rilievo, si vuole comunque evidenziare come le deduzioni difensive risultino fondate anche in relazione alla ritenuta consapevo- lezza di LL su quanto accaduto nell’abitazione degli ES in PO. A tale proposito il Tribunale scrive: «Con riferimento al ruolo specificamente svolto da LL IN, AT EL raccontava di aver riconosciuto in foto 5 IN LL come colui il quale, pur lavorando con la TRE COLLI S.p.a., li aveva accompagnati a PO con la Golf di colore grigio (la seconda autovettura im- piegata nel viaggio verso PO), chiarendo altresì come, mentre si erano ri- messi in macchina per fare il viaggio di ritorno, aveva provato a chiedere spiega- zioni sull’incontro appena avvenuto con ES, ma “l’altro” soggetto in auto, il guidatore IN LL, prudentemente e perentoriamente gli aveva intimato di non parlare in macchina». Tale brano di motivazione risulta viziato da contraddittorietà, sia perché attribuisce al riconoscimento fotografico termini di certezza che -come visto- non ha;
sia perché afferma che AT ha dichiarato che era stato zittito “dall’altro”, ossia dal guidatore: tale ultimo assunto, invero, risulta in contraddizione con quanto esposto dallo stesso Tribunale alla pagina 8 del provvedimento impugnato, dove si evidenzia che AT ha riferito che era stato LV che gli aveva fatto capire a gesti di non parlare, e non anche LL. Il Tribunale, invero, valorizza un inciso di un’intercettazione riportata alla pagina 13 del provvedimento impugnato per affermare che a intimare a AT di non parlare fosse stato “l’altro”, ossia il guidatore. Va, dunque, osservato che emergono dalla stessa lettura del provvedimento impugnato due elementi di significato opposto: sulla base delle dichiarazioni rese da EL AT, emerge che fu LV a fargli cenno di non parlare;
dal con- tenuto dell’intercettazione, invece, secondo la lettura data dal tribunale, fu “l’altro” a intimare a AT di non parlare. A fronte di un dato in tal senso contraddittorio, i giudici avrebbero dovuto spiegare le ragioni per cui hanno ritenuto prevalente un inciso estrapolato da una conversazione intercettata rispetto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa;
spiegazione tanto più necessaria ove si consideri che proprio da tale circostanza il tribunale ha tratto la consapevolezza di LL su quanto avvenuto nell’abitazione di ES e in ragione della minor valenza indiziaria dell’intercettazione ri- spetto alle dichiarazioni della persona offesa. Le restanti condotte addebitate all’autista della Golf (non essendovi cer- tezza che quell’autista fosse proprio LL), invero, risultano del tutto estranee alla condotta estorsiva. Infatti: a) il soggetto che accompagnava AT e LV era autista della società Tre Colli, così che la sua condotta era espressione delle mansioni ricoperte nell’am- bito aziendale. Tanto importa la necessità di indicare elementi concreti utili a evi- denziare che quella condotta non era legata alle mansioni rivestite, ma a una con- sapevole partecipazione alle finalità del viaggio;
b) all’interno dell’autovettura, durante il tragitto da Trebisacce a PO e ritorno, AT e salvo non parlano mai dello scopo del viaggio, né di quanto 6 accaduto nell’abitazione, così che non vi sono elementi per ritenere che l’autista avesse consapevolezza dell’uno e dell’altro; c) a ulteriore conferma di quanto evidenziato nel punto b), in base a quanto riferito da AT, Santo lo zittiva quando, una volta all’interno della Golf, du- rante il viaggio di ritorno, aveva iniziato a parlare di quanto accaduto nell’abita- zione. Tanto vale a significare che quanto accaduto nell’abitazione non doveva essere portato a conoscenza dell’unico soggetto che non era entrato nell’abita- zione, ossia l’autista, così non potendosi affermare che questi fosse a conoscenza dello scopo del viaggio e di quanto accaduto all’interno dell’abitazione; d) AT riferisce che LV gli evidenziava la caratura criminale degli ES soltanto dopo che erano scesi dall’autovettura, così confermandosi che quello non voleva farsi sentire dall’autista, dal che deve ulteriormente evincersi che questi fosse ignaro degli accadimenti. 2.3. Tali rilievi evidenziano come il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di elementi che non sono dotati della gravità, ossia di un requisito che suppone che le circostanze poste a fondamento del ragionamento logico inferenziale siano certe nella loro esistenza oltre che con- IN (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610 – 01). In un arresto certamente risalente, ma pur sempre valido, è stato spiegato che «ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali si richiede che gli indizi abbiano i requisiti della certezza e della gravità. Il primo, non esplicitamente men- zionato dalla disposizione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. postula la verifica processuale circa la reale sussistenza della circostanza stessa, posto che non po- trebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente acca- duto, valorizzando inammissibilmente il mero sospetto o la personale congettura. Il requisito della gravità puntualizza, invece, la capacità dimostrativa, la pertinenza cioè del dato rispetto al thema probandum, in quanto non sarebbe utilizzabile l'in- dizio cui si possa attribuire un significato ben diverso da quello di inferenza (nel rapporto logico fatto noto - fatto da dedurre)» (Sez. 2, n. 2935 del 17/09/1992, dep. 1993, Palermo, Rv. 191072 – 01; successivamente, Sez. 1, n. 49359 del 17/11/2009, Saccoman, non mass.). Nel caso in esame, manca il requisito della certezza sia in relazione all’iden- tificazione, sia in relazione a quanto avvenuto all’interno della Golf (eventual- mente) condotta da LL, nonché sulla consapevolezza di quest’ultimo dello scopo dello scopo del viaggio e di quanto avvenuto nell’abitazione. 3. La totale mancanza di elementi indiziari realmente esistenti, certi e con- creti porta al necessario annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non rinvenendosi la possibilità di inferire gravi indizi di colpevolezza a carico di LL 7 sulla base di una rilettura oggettiva delle emergenze procedimentali, così come enucleate. 4. I motivi sulle esigenze cautelari restano assorbiti. All’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata consegue la cessa- zione della misura cautelare e l’ordine di immediata liberazione di LL IN se non detenuto per altro titolo o causa. Manda alla cancelleria per l'immediata co- municazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della mi- sura cautelare e ordina l'immediata liberazione di LL IN se non detenuto per altro titolo o causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Pro- curatore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 05/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. IN LL, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 06/02/2025 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza in data 09/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22655 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/06/2025 2 Deduce: 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. 2.1. Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente premette che, per la posizione di LL, i giudici del riesame hanno valorizzato le dichiarazioni di AT EL, che narra di un viaggio effettuato con TO LV verso PO, presso la sede dei c.d. Zingari, i quali avrebbero garantito, dietro com- penso, la tranquilla esecuzione dei lavori. Secondo quanto narrato da AT, il viaggio avveniva con una Golf gri- gia, guidata da un soggetto che EL, senza esserne sicuro, ha riconosciuto fo- tograficamente nell’odierno ricorrente. Denuncia, quindi, scarsa valenza indiziaria di un riconoscimento che non abbia i connotati della certezza. Si aggiunge che, mentre EL ha dichiarato che era stato LV a intimar- gli di non parlare in auto, il provvedimento cautelare attribuisce a LL tale inti- mazione, così traendo la sua consapevolezza circa la richiesta estorsiva sulla base di un dato indiziario travisato. Si rimarca, infine, come il ricorrente non avesse partecipato all’incontro nel corso del quale veniva fatta la richiesta estorsiva. Si conclude osservando che non possono ritenersi gravi indizi di colpevo- lezza sulla base di un riconoscimento incerto, di un dato fattuale travisato e in mancanza di elementi concreti di partecipazione -sia pure silente- alla condotta estorsiva. 2.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari si denuncia il vizio di motiva- zione, in quanto nell’ordinanza non si adempie all’obbligo di esporre le specifiche e concrete esigenze per cui non era possibile applicare misure meno afflittive della custodia in carcere. Si aggiunge che non può rinvenirsi il requisito dell’attualità in relazione a un’unica condotta, risalente a tre anni prima rispetto all’esecuzione della misura cautelare e quando oramai sul luogo degli accadimenti non ci sono più cantieri, così mancando il sostrato fattuale costituente l’occasione per la reiterazione del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. La vicenda in esame si inserisce in un contesto più ampio, ove viene conte- stata alla cosca ES una serie di estorsioni, realizzate con l’intermediazione di TO LV, in danno della I.Co.P., alla quale veniva imposto di avvalersi delle società Calabria Lavori s.r.l.s., CMI s.r.l. e Smeda s.r.l. nell’esecuzione del sub 3 appalto ottenuto dalla società Tre Colli S.p.a., per la realizzazione della variante del metanodotto Pisticci-Sant’Eufemia, 4° tronco per conto della SNAM RETE Gas, nel territorio di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Per quello che qui interessa, il fatto viene ricostruito sulla base delle di- chiarazioni rese dal EL AT, Geometra responsabile del cantiere di Tre- bisacce, il quale riferiva che, un pomeriggio, veniva raggiunto da TO LV, capocantiere della Tre Colli S.p.a., il quale lo invitava a seguirlo e a salire sul suo automezzo, un fuoristrada cassonato MITSUBISHI, con il quale si allontanavano dal cantiere dove si trovava a operare, per giungere nei pressi di un distributore di carburante, dove era in attesa un uomo con una Golf grigia. Il AT precisa che LV lasciava il suo telefono nel fuoristrada e gli intimava di lasciare anche il suo. Scesi dal fuoristrada, salivano sulla Golf grigia, il LV seduto al lato guida e AT sul sedile posteriore. Il LV scambiava poche battute amichevoli con l’autista. Giungevano, quindi, a PO, nei pressi di un’abitazione, dove vi erano alcune persone ad attendere LV, che facevano strada dentro l’abitazione. L’autista rimaneva fuori ad attendere. Nell’abitazione -secondo quanto ricostruito dagli inquirenti- veniva avanzata la richiesta estorsiva. Usciti dall’abitazione, LV e AT rientravano nell’autovettura per fare ritorno a Trebisacce. Rispetto a tale frangente degli accadimenti, il Tribunale riporta il contenuto delle dichiarazioni rese da AT: «Una volta a bordo della macchina di LV, gli ho chiesto sarcasticamente e preoccupato dove mi avesse portato e quali persone avevamo incontrato poco prima. Di tutta risposta TO LV con i gesti mi ha fatto capire di non parlare in auto. Giunti a Trebisacce e scesi dall’autovettura, LV mi ha detto se avevo, a questo punto, capito che la richiesta estorsiva provenisse da quell’ambiente criminale, invitandomi a ricercare su internet chi fossero gli ES, facendomi capire chiaramente che da questi eravamo stati». EL AT effettuava successivamente un riconoscimento fotogra- fico, per come riportato nel provvedimento impugnato: «il AT procedeva quindi al riconoscimento fotografico dei soggetti indicati, dichiarando “Riconosco con sicurezza, nell’album fotografico come l’individuo con il quale LV TO si è appartato nell’occasione in cui mi ha condotto a PO. Inoltre, anche se non sono sicuro, riconosco il soggetto ritratto alla foto nr. 23 come una persona che lavora con la ditta TRE COLLI, il quale era presente all’incontro di PO in quanto autista della Golf grigia che ci ha accompagnati nella seconda parte del tragitto verso PO”». La fotografia n. 23 effigiava l’odierno ricorrente, che, all’epoca dei fatti, era dipendente dalla società Tre Colli S.p.a., con le mansioni di autista. 4 2. Così delineati gli elementi indicati dal Tribunale, il ricorrente nega la sus- sistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che: a) il riconoscimento fotografico è stato effettuato in termini di incertezza, così che non assurge a indizio a carico di LL;
b) lungo il tragitto, quando LV e AT si trovavano a viaggiare nella Golf, da Trebisacce e PO e ritorno, non si è mai parlato di estorsioni e di quanto accaduto dentro l’abitazione nell’incontro con gli ES;
c) il Tribunale trae la consapevolezza di LL di quanto accaduto all’in- terno dall’abitazione dal fatto che LL zittiva AT quando, rientrato in macchina dopo l’incontro con gli ES, iniziava a parlare di quanto accaduto dentro l’abitazione. A tale riguardo il ricorrente osserva che AT, invece, ha dichiarato che era stato LV e non LL a zittirlo, così che era stato travisata un’emergenza procedimentale. 2.1. Così delineati i termini della vicenda, il ricorso si mostra fondato, an- zitutto con riguardo alla possibilità di identificare IN LL con l’autista che ebbe ad accompagnare TO LV e EL AT da Trebisacce a PO, presso gli ES. La difesa ha evidenziato che il riconoscimento è stato effettuato in termini di incertezza e lo stesso LL, in sede di interrogatorio di garanzia, ha spiegato che -per ragioni di servizio- aveva accompagnato in un’occasione Santo e Fortu- nato presso lo Scalo di Spezzano, da tale Nino, ma non a PO. A fronte di un riconoscimento effettuato in termini di incertezza e di una spiegazione offerta dall’indagato che gli investigatori avrebbero potuto verificare, sarebbe stato preciso compito del Tribunale spiegare come si sia pervenuti alla certezza che l’autista di LV e di AT, nell’episodio in disamina, fosse pro- prio l’odierno ricorrente. Va, infatti, rimarcato che «in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria una probatio minor di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa» (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 – 01; Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007, Vallelunga, Rv. 236258 – 01). Certezza che non può ritenersi raggiunta in forza di un riconoscimento fo- tografico dichiaratamente insicuro e in presenza di una spiegazione offerta dall’in- dagato e non verificata dagli investigatori, così che il dubbio sulla stessa risulta arbitrario. 2.2. A parte tale assorbente rilievo, si vuole comunque evidenziare come le deduzioni difensive risultino fondate anche in relazione alla ritenuta consapevo- lezza di LL su quanto accaduto nell’abitazione degli ES in PO. A tale proposito il Tribunale scrive: «Con riferimento al ruolo specificamente svolto da LL IN, AT EL raccontava di aver riconosciuto in foto 5 IN LL come colui il quale, pur lavorando con la TRE COLLI S.p.a., li aveva accompagnati a PO con la Golf di colore grigio (la seconda autovettura im- piegata nel viaggio verso PO), chiarendo altresì come, mentre si erano ri- messi in macchina per fare il viaggio di ritorno, aveva provato a chiedere spiega- zioni sull’incontro appena avvenuto con ES, ma “l’altro” soggetto in auto, il guidatore IN LL, prudentemente e perentoriamente gli aveva intimato di non parlare in macchina». Tale brano di motivazione risulta viziato da contraddittorietà, sia perché attribuisce al riconoscimento fotografico termini di certezza che -come visto- non ha;
sia perché afferma che AT ha dichiarato che era stato zittito “dall’altro”, ossia dal guidatore: tale ultimo assunto, invero, risulta in contraddizione con quanto esposto dallo stesso Tribunale alla pagina 8 del provvedimento impugnato, dove si evidenzia che AT ha riferito che era stato LV che gli aveva fatto capire a gesti di non parlare, e non anche LL. Il Tribunale, invero, valorizza un inciso di un’intercettazione riportata alla pagina 13 del provvedimento impugnato per affermare che a intimare a AT di non parlare fosse stato “l’altro”, ossia il guidatore. Va, dunque, osservato che emergono dalla stessa lettura del provvedimento impugnato due elementi di significato opposto: sulla base delle dichiarazioni rese da EL AT, emerge che fu LV a fargli cenno di non parlare;
dal con- tenuto dell’intercettazione, invece, secondo la lettura data dal tribunale, fu “l’altro” a intimare a AT di non parlare. A fronte di un dato in tal senso contraddittorio, i giudici avrebbero dovuto spiegare le ragioni per cui hanno ritenuto prevalente un inciso estrapolato da una conversazione intercettata rispetto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa;
spiegazione tanto più necessaria ove si consideri che proprio da tale circostanza il tribunale ha tratto la consapevolezza di LL su quanto avvenuto nell’abitazione di ES e in ragione della minor valenza indiziaria dell’intercettazione ri- spetto alle dichiarazioni della persona offesa. Le restanti condotte addebitate all’autista della Golf (non essendovi cer- tezza che quell’autista fosse proprio LL), invero, risultano del tutto estranee alla condotta estorsiva. Infatti: a) il soggetto che accompagnava AT e LV era autista della società Tre Colli, così che la sua condotta era espressione delle mansioni ricoperte nell’am- bito aziendale. Tanto importa la necessità di indicare elementi concreti utili a evi- denziare che quella condotta non era legata alle mansioni rivestite, ma a una con- sapevole partecipazione alle finalità del viaggio;
b) all’interno dell’autovettura, durante il tragitto da Trebisacce a PO e ritorno, AT e salvo non parlano mai dello scopo del viaggio, né di quanto 6 accaduto nell’abitazione, così che non vi sono elementi per ritenere che l’autista avesse consapevolezza dell’uno e dell’altro; c) a ulteriore conferma di quanto evidenziato nel punto b), in base a quanto riferito da AT, Santo lo zittiva quando, una volta all’interno della Golf, du- rante il viaggio di ritorno, aveva iniziato a parlare di quanto accaduto nell’abita- zione. Tanto vale a significare che quanto accaduto nell’abitazione non doveva essere portato a conoscenza dell’unico soggetto che non era entrato nell’abita- zione, ossia l’autista, così non potendosi affermare che questi fosse a conoscenza dello scopo del viaggio e di quanto accaduto all’interno dell’abitazione; d) AT riferisce che LV gli evidenziava la caratura criminale degli ES soltanto dopo che erano scesi dall’autovettura, così confermandosi che quello non voleva farsi sentire dall’autista, dal che deve ulteriormente evincersi che questi fosse ignaro degli accadimenti. 2.3. Tali rilievi evidenziano come il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di elementi che non sono dotati della gravità, ossia di un requisito che suppone che le circostanze poste a fondamento del ragionamento logico inferenziale siano certe nella loro esistenza oltre che con- IN (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610 – 01). In un arresto certamente risalente, ma pur sempre valido, è stato spiegato che «ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali si richiede che gli indizi abbiano i requisiti della certezza e della gravità. Il primo, non esplicitamente men- zionato dalla disposizione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. postula la verifica processuale circa la reale sussistenza della circostanza stessa, posto che non po- trebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente acca- duto, valorizzando inammissibilmente il mero sospetto o la personale congettura. Il requisito della gravità puntualizza, invece, la capacità dimostrativa, la pertinenza cioè del dato rispetto al thema probandum, in quanto non sarebbe utilizzabile l'in- dizio cui si possa attribuire un significato ben diverso da quello di inferenza (nel rapporto logico fatto noto - fatto da dedurre)» (Sez. 2, n. 2935 del 17/09/1992, dep. 1993, Palermo, Rv. 191072 – 01; successivamente, Sez. 1, n. 49359 del 17/11/2009, Saccoman, non mass.). Nel caso in esame, manca il requisito della certezza sia in relazione all’iden- tificazione, sia in relazione a quanto avvenuto all’interno della Golf (eventual- mente) condotta da LL, nonché sulla consapevolezza di quest’ultimo dello scopo dello scopo del viaggio e di quanto avvenuto nell’abitazione. 3. La totale mancanza di elementi indiziari realmente esistenti, certi e con- creti porta al necessario annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non rinvenendosi la possibilità di inferire gravi indizi di colpevolezza a carico di LL 7 sulla base di una rilettura oggettiva delle emergenze procedimentali, così come enucleate. 4. I motivi sulle esigenze cautelari restano assorbiti. All’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata consegue la cessa- zione della misura cautelare e l’ordine di immediata liberazione di LL IN se non detenuto per altro titolo o causa. Manda alla cancelleria per l'immediata co- municazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della mi- sura cautelare e ordina l'immediata liberazione di LL IN se non detenuto per altro titolo o causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Pro- curatore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 05/06/2025