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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1190/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente GA ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1195/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 381/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350_2021 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con sentenza n. 381/23, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa ha integralmente respinto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l., difesa dal dott.
Difensore_1, avverso l'avviso di pagamento nr. 350/21, notificato in data 15.12.21, dal Comune di
Ragusa, per TARI 2016, teso a contestare maggiori superfici non dichiarate.
Ivi si evidenzia che la ricorrente aveva eccepito:
● l'indimostrata sussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti (conoscenza ed indicazione di elementi nuovi) per la notifica di un accertamento integrativo (in quanto il precedente avviso di accertamento in rettifica n. L01797xxTI/2018 del 18.12.2018 per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016
e 2017 è stato annullato dalla C.T.P. con sentenza n. 645/2020 passata in giudicato);
● il difetto di sottoscrizione, recando l'atto la sola indicazione che la firma autografa non è stata apposta ed è stata indebitamente sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 1, comma 87 della Legge 28.12.1995, n. 549, in assenza della sottoscrizione con firma digitale della copia del file notificato;
comunque non ricorrono e non risultano dimostrati i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995
n. 549, riguardante soltanto gli atti prodotti in forma seriale da sistemi informativi automatizzati, mentre l'accertamento impugnato sottende elementi e presupposti del tutto particolari assolutamente incompatibili con il carattere tipico di un provvedimento prodotto da sistemi informativi automatizzati;
● l'assenza e prova dei presupposti dell'omessa o infedele denuncia da accertarsi in relazione all'effettiva esistenza del presupposto d'imposta, poiché nell'avviso di accertamento impugnato non si rinviene alcun riferimento alla delibera di assimilazione per convertire un rifiuto speciale in urbano, tenuto conto che in via di principio i rifiuti prodotti in aree industriali non sono assimilabili agli urbani poiché sono prodotti in aree (quelle industriali, per l'appunto) estranee dal computo del calcolo della tassa sui rifiuti;
lamenta inoltre che il servizio di raccolta di questi rifiuti non è stato svolto;
● la carenza di motivazione dell'atto, che si traduce nella sommaria indicazione di asserite violazioni non supportata dalla descrizione, neppure in termini succinti, dell'iter logico argomentativo osservato;
l'accertamento risulta affidato al mero riferimento a generiche ed ignote banche dati in possesso del
Comune, cosicché l'indicazione della superficie asseritamente rilevante ai fini della tassa accertata può senz'altro definirsi del tutto arbitraria e apodittica, considerato che non sono indicati i criteri utilizzati dal Comune di Ragusa;
● l'infondatezza dell'avviso per quanto già dedotto in ordine all'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti;
● la illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati.”.
Con la prefata sentenza, aderendo alle richieste reiettive formulate dal Comune resistente, il giudice di prime cure ha rilevato che il precedente avviso di accertamento in rettifica n.
L01797xxTI/2018 del 18.12.2018 era stato annullato per vizi di forma e che ben poteva l'ufficio esercitare il potere di autotutela sostitutiva entro i termini di prescrizione e decadenza (Cass. Ordinanza n. 23675 del 01/10/2018). Ha dato atto altresì: della regolarità della sottoscrizione apposta all'atto, tramite firma a stampa, trattandosi di provvedimento formato con sistemi automatizzati;
della sussistenza del presupposto di imposta, a fronte della mancata dimostrazione dell'autosmaltimento dei rifiuti speciali, dell'idoneità della motivazione, della debenza di interessi e sanzioni, per l'assenza di situazioni di incertezza interpretativa. Quanto al fondamento della pretesa, ha evidenziato che “A norma dell'art. 1 comma 641 della legge n. 147/2013 “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Dal testo della norma si ricava dunque che le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono escluse dalla tassazione solo a condizione che risultino non operative, rimanendo in difetto tassabili per intero, quali aree scoperte operative. Nel caso di specie parte ricorrente nulla prova, mediante idonea documentazione, in relazione al carattere non operativo delle aree, limitandosi ad evidenziare il preteso carattere pertinenziale delle stesse e la conseguente asserita non tassabilità”. Le spese di lite, liquidate in € 950,00, sono state poste a carico del soccombente.
II - Tale pronuncia è stata impugnata dal contribuente, con appello volto a sollecitare un nuovo esame delle seguenti questioni, respinte dal primo decidente:
1. Illegittimo esercizio del potere di autotutela sostitutiva in assenza di dati nuovi;
2. Difetto di sottoscrizione, non trattandosi di un atto a contenuto seriale, suscettibile di essere firmato mediante sottoscrizione a stampa;
3. Inadeguatezza della motivazione dell'atto impositivo, illegittimamente integrata nel corso del giudizio;
4. Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune, risultando inconferente l'affermazione dei Giudici di prime cure secondo i quali " ......... la società non dimostra in questa sede la produzione di rifiuti speciali e la relativa avvenuta comunicazione al Comune;
difatti “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani .......”.
5. Infondatezza nel merito della pretesa, in ragione della natura pertinenziale dell'area tassata;
6. Manifesta sproporzione dell'importo di € 950,00, liquidato a titolo di spese di lite,
a fronte di un tributo di € 1.185,67. Si è costituito il Comune, deducendo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle questioni dedotte, coperte, peraltro, da un giudicato esterno favorevole all'ente.
In vista della trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative volte a specificare le proprie difese.
All'udienza odierna è stata deliberata la decisione.
III – Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa del Comune, per essere stato il medesimo notificato presso il protocollo dell'ente e non presso il difensore costituito, occorre rilevare che una siffatta modalità esecutiva, come ribadito anche recentemente dalla S.C. (“Cass. civ., sez. V, ord., 29 novembre 2023 n. 33279”), rende la notifica nulla, ma non inesistente, sì che essa nullità deve ritenersi sanata dall'intervenuta costituzione del Comune.
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Va, peraltro, evidenziato che – come correttamente rilevato dalla difesa comunale - sulle questioni agitate dal contribuente si sono già registrati più pronunciamenti del giudice tributario, emessi tra le stesse parti, favorevoli all'ente, con riguardo agli analoghi avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 e 2015. (CGT I grado Ragusa, sez. III, 28 dicembre
2022, sent. n. 1086; Commissione Tributaria Provinciale Ragusa, sez. V, 31 maggio 2021, n.
749). Segnatamente, la predetta sentenza n. 1086/22 – come dedotto dall'ente, con allegazione non contestata dalla controparte – non è stata appellata, risultando perciò passata in giudicato.
In argomento, è appena il caso di ricordare che “In tema di contenzioso tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico,
l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio, non trovando ostacolo l'efficacia del giudicato nell'autonomia dei periodi d'imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.” (Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18875 del 26/09/2016).
Sulla stessa falsariga, la S.C. ha ribadito e precisato la propria posizione interpretativa sul tema, statuendo che “Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37 del 03/01/2019).
È sufficiente una cursoria lettura di tale sentenza n. 1086/22, per avvedersi della palese sovrapponibilità fra le questioni dedotte ed affrontate nei due giudizi.
Le statuizioni adottate dal giudice ragusano nella prefata pronuncia irrevocabile, peraltro, oltre ad integrare, sul piano processuale, un giudicato esterno sulle questioni ivi affrontate e quivi riproposte, risultano anche pienamente condivise, nel merito, da questo
Collegio.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, va rilevato che esse sono state liquidate in misura addirittura inferiore ai minimi tariffari contemplati dal D.M. 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) ed
è perciò piuttosto sorprendente che a dolersene sia il contribuente soccombente, piuttosto che la controparte vittoriosa.
Si impone pertanto il rigetto del gravame.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, applicati attestandosi sui valori compresi tra i minimi ed i medi, in relazione al suddetto scaglione, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di
Ragusa in appello, liquidate in € 1.600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente Andrea Pagano Luigi Lombardo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente GA ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1195/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 381/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350_2021 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con sentenza n. 381/23, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa ha integralmente respinto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l., difesa dal dott.
Difensore_1, avverso l'avviso di pagamento nr. 350/21, notificato in data 15.12.21, dal Comune di
Ragusa, per TARI 2016, teso a contestare maggiori superfici non dichiarate.
Ivi si evidenzia che la ricorrente aveva eccepito:
● l'indimostrata sussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti (conoscenza ed indicazione di elementi nuovi) per la notifica di un accertamento integrativo (in quanto il precedente avviso di accertamento in rettifica n. L01797xxTI/2018 del 18.12.2018 per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016
e 2017 è stato annullato dalla C.T.P. con sentenza n. 645/2020 passata in giudicato);
● il difetto di sottoscrizione, recando l'atto la sola indicazione che la firma autografa non è stata apposta ed è stata indebitamente sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 1, comma 87 della Legge 28.12.1995, n. 549, in assenza della sottoscrizione con firma digitale della copia del file notificato;
comunque non ricorrono e non risultano dimostrati i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995
n. 549, riguardante soltanto gli atti prodotti in forma seriale da sistemi informativi automatizzati, mentre l'accertamento impugnato sottende elementi e presupposti del tutto particolari assolutamente incompatibili con il carattere tipico di un provvedimento prodotto da sistemi informativi automatizzati;
● l'assenza e prova dei presupposti dell'omessa o infedele denuncia da accertarsi in relazione all'effettiva esistenza del presupposto d'imposta, poiché nell'avviso di accertamento impugnato non si rinviene alcun riferimento alla delibera di assimilazione per convertire un rifiuto speciale in urbano, tenuto conto che in via di principio i rifiuti prodotti in aree industriali non sono assimilabili agli urbani poiché sono prodotti in aree (quelle industriali, per l'appunto) estranee dal computo del calcolo della tassa sui rifiuti;
lamenta inoltre che il servizio di raccolta di questi rifiuti non è stato svolto;
● la carenza di motivazione dell'atto, che si traduce nella sommaria indicazione di asserite violazioni non supportata dalla descrizione, neppure in termini succinti, dell'iter logico argomentativo osservato;
l'accertamento risulta affidato al mero riferimento a generiche ed ignote banche dati in possesso del
Comune, cosicché l'indicazione della superficie asseritamente rilevante ai fini della tassa accertata può senz'altro definirsi del tutto arbitraria e apodittica, considerato che non sono indicati i criteri utilizzati dal Comune di Ragusa;
● l'infondatezza dell'avviso per quanto già dedotto in ordine all'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti;
● la illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati.”.
Con la prefata sentenza, aderendo alle richieste reiettive formulate dal Comune resistente, il giudice di prime cure ha rilevato che il precedente avviso di accertamento in rettifica n.
L01797xxTI/2018 del 18.12.2018 era stato annullato per vizi di forma e che ben poteva l'ufficio esercitare il potere di autotutela sostitutiva entro i termini di prescrizione e decadenza (Cass. Ordinanza n. 23675 del 01/10/2018). Ha dato atto altresì: della regolarità della sottoscrizione apposta all'atto, tramite firma a stampa, trattandosi di provvedimento formato con sistemi automatizzati;
della sussistenza del presupposto di imposta, a fronte della mancata dimostrazione dell'autosmaltimento dei rifiuti speciali, dell'idoneità della motivazione, della debenza di interessi e sanzioni, per l'assenza di situazioni di incertezza interpretativa. Quanto al fondamento della pretesa, ha evidenziato che “A norma dell'art. 1 comma 641 della legge n. 147/2013 “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Dal testo della norma si ricava dunque che le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono escluse dalla tassazione solo a condizione che risultino non operative, rimanendo in difetto tassabili per intero, quali aree scoperte operative. Nel caso di specie parte ricorrente nulla prova, mediante idonea documentazione, in relazione al carattere non operativo delle aree, limitandosi ad evidenziare il preteso carattere pertinenziale delle stesse e la conseguente asserita non tassabilità”. Le spese di lite, liquidate in € 950,00, sono state poste a carico del soccombente.
II - Tale pronuncia è stata impugnata dal contribuente, con appello volto a sollecitare un nuovo esame delle seguenti questioni, respinte dal primo decidente:
1. Illegittimo esercizio del potere di autotutela sostitutiva in assenza di dati nuovi;
2. Difetto di sottoscrizione, non trattandosi di un atto a contenuto seriale, suscettibile di essere firmato mediante sottoscrizione a stampa;
3. Inadeguatezza della motivazione dell'atto impositivo, illegittimamente integrata nel corso del giudizio;
4. Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune, risultando inconferente l'affermazione dei Giudici di prime cure secondo i quali " ......... la società non dimostra in questa sede la produzione di rifiuti speciali e la relativa avvenuta comunicazione al Comune;
difatti “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani .......”.
5. Infondatezza nel merito della pretesa, in ragione della natura pertinenziale dell'area tassata;
6. Manifesta sproporzione dell'importo di € 950,00, liquidato a titolo di spese di lite,
a fronte di un tributo di € 1.185,67. Si è costituito il Comune, deducendo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle questioni dedotte, coperte, peraltro, da un giudicato esterno favorevole all'ente.
In vista della trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative volte a specificare le proprie difese.
All'udienza odierna è stata deliberata la decisione.
III – Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa del Comune, per essere stato il medesimo notificato presso il protocollo dell'ente e non presso il difensore costituito, occorre rilevare che una siffatta modalità esecutiva, come ribadito anche recentemente dalla S.C. (“Cass. civ., sez. V, ord., 29 novembre 2023 n. 33279”), rende la notifica nulla, ma non inesistente, sì che essa nullità deve ritenersi sanata dall'intervenuta costituzione del Comune.
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Va, peraltro, evidenziato che – come correttamente rilevato dalla difesa comunale - sulle questioni agitate dal contribuente si sono già registrati più pronunciamenti del giudice tributario, emessi tra le stesse parti, favorevoli all'ente, con riguardo agli analoghi avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 e 2015. (CGT I grado Ragusa, sez. III, 28 dicembre
2022, sent. n. 1086; Commissione Tributaria Provinciale Ragusa, sez. V, 31 maggio 2021, n.
749). Segnatamente, la predetta sentenza n. 1086/22 – come dedotto dall'ente, con allegazione non contestata dalla controparte – non è stata appellata, risultando perciò passata in giudicato.
In argomento, è appena il caso di ricordare che “In tema di contenzioso tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico,
l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio, non trovando ostacolo l'efficacia del giudicato nell'autonomia dei periodi d'imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.” (Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18875 del 26/09/2016).
Sulla stessa falsariga, la S.C. ha ribadito e precisato la propria posizione interpretativa sul tema, statuendo che “Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37 del 03/01/2019).
È sufficiente una cursoria lettura di tale sentenza n. 1086/22, per avvedersi della palese sovrapponibilità fra le questioni dedotte ed affrontate nei due giudizi.
Le statuizioni adottate dal giudice ragusano nella prefata pronuncia irrevocabile, peraltro, oltre ad integrare, sul piano processuale, un giudicato esterno sulle questioni ivi affrontate e quivi riproposte, risultano anche pienamente condivise, nel merito, da questo
Collegio.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, va rilevato che esse sono state liquidate in misura addirittura inferiore ai minimi tariffari contemplati dal D.M. 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) ed
è perciò piuttosto sorprendente che a dolersene sia il contribuente soccombente, piuttosto che la controparte vittoriosa.
Si impone pertanto il rigetto del gravame.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, applicati attestandosi sui valori compresi tra i minimi ed i medi, in relazione al suddetto scaglione, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di
Ragusa in appello, liquidate in € 1.600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente Andrea Pagano Luigi Lombardo