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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI Società Agricola s.s. rappresentata da NI AN;
nel procedimento a suo carico;
avverso la ordinanza del 08/03/2022 del tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile;
udite le conclusioni dei difensori della ricorrente, avv.ti Palminteri Gianmaria e PI AS AN che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del otto marzo 2022, l tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi deil'art. 322 bis cod. proc. pen. dai Pubblico ministero dei medesimo tribunale nel procedimento a carico, tra gli altri, della NI Società Agricola s.s. in persona del socio amministratore AN NI, riformava Penale Sent. Sez. 3 Num. 2363 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2022 parzialmente il decreto impugnato del Gip di Milano del 22.10.2021 e disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 949.040,00 ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. 240 cod. pen. e 452 quaterdecies cod. pen. a carico della NI Società Agricola s.s. e della UC 96 s.r.l. e, in subordine, in caso di incapienza dei patrimoni delle suddette società, anche per equivalente a carico di NI IA, NI VA FR, NI SI. Confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta sentenza NI Società Agricola s.s., in persona del socio amministratore AN NI, propone ricorso deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo motivo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. In violazione di legge, il tribunale avrebbe ritenuto che i SOA3 prodotti nel mangimificio della UC 96 s.r.l. sarebbero rifiuti. Si premette che la società UC 96 s.r.l. era autorizzata sia per un impianto di trasformazione dei cd. SOA - 3 (cd. mangimificio attualmente dismesso) sia per un impianto di produzione di biogas o biodigestore, alimentato da FORSU e altri rifiuti organici. In tal modo rifiuti organici venivano ritirati e trattati nel biodigestore produttivo di gas e di liquido di risulta detto digestato. La UC era anche autorizzata ad utilizzare il digestato a beneficio dell'agricoltura, mediante spandimento su terreni agricoli. La predetta società mediante poi il citato impianto di produzione di mangimi era autorizzata a trasformare sottoprodotti di origine animale di categoria 3, che poi come mangimi cedeva alla NI RA Soc. Agricola s.s. per l'alimentazione delle scrofe dei suini fino a 30 kg/P.V. Si osserva quindi che i Soa - 3 così provenienti dall'impianto di trattamento della UC 96 soddisfacevano nel caso concreto le quattro condizioni di cui all'art. 184 bis del Tua, così da doversi considerare un sottoprodotto sebbene inviati per la produzione di biogas presso un biodigestore, quale quello della UC 96 o della NI RA ( pag. 7). Così da non potersi considerare rifiuto come invece sostenuto dal tribunale. In altri termini, i Soa 3 legittimamente provenienti dalla UC 96 e utilizzati presso i biodigestori erano destinati ad "uri ulteriore utilizzo" conformemente a quanto richiesto dall'art. 184 bis del TUA, quale la produzione di energia, così da non potersi considerare rifiuto. Si aggiunge che i SOA 3 trattati sarebbero idonei alla produzione di biogas in conformità con la disciplina comunitaria al riguardo, con riferimento agli artt. 10 e 14 del Reg. CE n. 1069/2009, che consente di usare per tale scopo sottoprodotti animali di categoria 3. Oltre che il dettato comunitario, conforterebbe la predetta tesi anche la circostanza per cui i Soa consentono la produzione di energia e digestato, per cui non erano sostanza di cui i produttori volevano disfarsi. Alle medesime conclusioni si perverrebbe analizzando la normativa e l'indirizzo giurisprudenziale in tema di natura e qualificazione del digestato, con riguardo in particolare al materiale che ne consente la produzione. Si contesta poi la valorizzazione, come indizi, di dati che secondo il tribunale confermerebbero la netta prevalenza di supporti di componenti di plastica ed alluminio nel materiale in questione, quali: la presenza nella documentazione contabile relativa alle materie prime ritirate dalla UC 96 della dicitura " da distruggere" (circostanza non vera), il riscontro de visu di frustoli colorati (privo di valenza indiziaria, non essendo relativo al prodotto finale della lavorazione). A tale ultimo proposito si lamenta la mancata considerazione di dati da cui emergerebbe la dotazione dell'impianto della UC 96 con un sistema di sconfezionamento e filtraggio, risultato idoneo alla rimozione di corpi estranei. Circostanza che sarebbe stata confermata dall'unico campionamento regolare realizzato. Si contesta altresì l'affermazione del tribunale per cui la Provincia di Lodi avrebbe imposto alla UC 96 s.r.l. la regolarizzazione della produzione e dell'utilizzo dei SOA - 3. Emergerebbe, attraverso il percorso logico-giuridico così contestato una mera motivazione apparente e la violazione delle disposizioni in terna di sottoprodotti di origine animale, rifiuti e conferimento di rifiuti, gestione del digestato. In particolare, la nozione del tribunale inerente " i rifiuti dell'industria alimentare di categoria 3" sarebbe una categoria inesistente di rifiuti, quale ibrido tra rifiuti e Soa di categoria. Inoltre, i Soa non sarebbero considerati rifiuti, con inapplicabilità della relativa disciplina: se poi valorizzati a fini energetici sarebbero sottoposti alla parte IV del Tua. In tale quadro e alla luce anche del regolamento CE 1069/2009 e dell'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE, i Soa esulerebbero dalla disciplina dei rifiuti e per tale ragione la presenza in essi di residui di plastica sarebbe compatibile con la classificazione dei Soa come tali, trattandosi di circostanza che inciderebbe solo sulla classificazione come SOA 3 piuttosto che Soa 2 (quando le impurità siano più marcate). Inoltre, il loro avvio alla produzione di gas non implicherebbe la automatica classificazione quali rifiuti, dovendosi verificare se essi siano valorizzati come sottoprodotti, posto che il rinvio in tale caso alla parte IV del Tua ricomprende, in tal modo, non solo la disciplina dei rifiuti ma anche dei sottoprodotti e di EOW. Si aggiunge che il biodigestore di UC 96 era autorizzato a utilizzare FORSU, per cui pur classificandosi i SOA 3 come rifiuti, non vi sarebbe stato illecito da parte della UC 96. Altresì anche abilitata a utilizzare il digestato poi così prodotto come fertilizzante. 3 Potendosi in tal modo ritirare rifiuti, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la liceità dell'operazione o al più accertare quali codici Cer si era autorizzati a ricevere per verificare se emergessero rifiuti non ammessi al digestore di UC 96. Quanto alla gestione del digestato, quello prodotto dai RA NI quale risultato della digestione di SOA, rientra nel novero dei fertilizzanti, ed è spandibile su terreni ai sensi del DM febbraio 2016, con disciplina non derogabile dalla Regione, per cui il richiamo a DGR 3298/2012 sarebbe erroneo. Il tribunale non considerando la predetta normativa né il Dlgs. 75/2010, non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui la presenza di impurità come plastiche, inidonea a confondersi nella massa, non qualifica i Soa come rifiuto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 240 e 452 quaterdecies cod. pen. comma 5, e il vizio di violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento materiale del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. Non si comprenderebbero le ragioni della qualificazione del digestato quale rifiuto nellla sua totalità, in difformità da quanto sul punto ritenuto dal Gip. Avendo il tribunale aderito apoditticamente alla tesi di accusa circa la qualificazione come rifiuto dell'intero digestato prodotto. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. circa il fumus dell'elemento soggettivo del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. La motivazione non affronterebbe il tema dell'elemento soggettivo del reato: si osserva che sul punto rileverebbe il dato per cui la presenza di impurità non avrebbe consentito la "digestione anaerobica" riducendo la potenziale produzione di elettricità o biometano con danno della azienda. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 240 e 452 quaterdecies cod. pen. comma 5, e il vizio di violazione di legge in relazione agli arti. 240 352 (452) quaterdecies e 640 bis cod. pen. in merito alla quantificazione del profitto confiscabile con riguardo ai capi 1 e 2. Si contesta il calcolo del profitto confiscabile alla luce della giurisprudenza, richiamata, in tema di reati in contratto, per mancata verifica del corrispettivo incamerato per le prestazioni lecite comunque ottenute dal Gse al fine di enucleare, per differenza, il vantaggio economico direttamente derivante dal reato. Né vi sarebbe stata alcuna analisi in ordine alle spese comunque sostenute dalla ricorrente per la produzione del biogas. Si osserva altresì che i vizi sopra sintetizzati conseguirebbero alla 4 a_ qualificazione del contratto intervenuto tra ricorrente e parte pubblica quale reato contratto, individuato come tale in ragione della nal:ura pubblica della controparte e quindi della ritenuta natura non sinallagmatica del negozio. Si rappresenta poi, come in motivazione manchi ogni considerazione della circostanza per cui l'esclusione della annualità del 2019 dal perimetro della confisca consegue alla assenza di campionamenti sui materiali ritenuti irregolari per la predetta annualità, così come mancherebbe ogni considerazione sulle spese della UC 96 s.r.l. e della NI RA Società Agricola s.s. e sulle ragioni per cui esse potrebbero essere valutate ai fini del calcolo del profitto del reato nel quadro di una distinzione tra spese lecite ed illecite. Mancherebbero valutazioni sulla qualificabilità piuttosto delle condotte come reati in contratto anche in funzione delle somme confiscabili. Sarebbe omessa la motivazione anche sul tema della determinazione del profitto quale risparmio di spesa in ordine al capo 1. Si richiama la memoria depositata in sede di appello circa l'erronea determinazione da parte del P.M. della media tra i costi di smaltimento del digestato liquido e di quello solido, essendo il primo quantitativamente minore. Quindi, si sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto conto della riconducibilità a profitto solo del risparmio di spesa che integri un ricavo concretamente introitato da ricostruire nella sua materiale attualità, né avrebbe individuato il corretto criterio di misura per determinare tale risparmio. 7. Con il quinto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza di autonomia di giudizio in ordine al provvedimento impugnato. Si osserva con riguardo ai provvedimenti impugnati dalle varie difese dinnanzi ai distinti collegi giudicanti, che emergerebbe dalla loro analisi una attività di "copia - incolla" realizzata dai diversi giudici. Si riportano a tal fine riguardo al capo 2 alcuni stralci di passaggi motivazionali che sarebbero rinvenibili in tutte le decisioni. Pe cui si conclude nel senso che il tribunale del riesame avrebbe fatto proprie tesi già elaborate in precedenza da altro collegio rispetto ad altre attività difensive. Da qui l'assenza di autonoma valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, tra loro omogenei convergendo sull'analisi del fumus del reato, specifico oggetto dei motivi sollevati dalla società ricorrente, sono inammissibili. Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, e non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivi la falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr Sez.3, n. 3953 del 16/10/2014, dep.28/01/2015, Rv. 262018, in motivazione). Tanto precisato, occorre osservare come con i motivi in esame siano state articolate censure che attengono merito della motivazione formulata dal Tribunale a fondamento del provvedimento di parziale riforma del decreto impugnato. Il Collegio cautelare ha diffusamente argomentato in relazione al carattere di rifiuto dei SOA3 trattati dalle società di cui all'imputazione provvisoria, in aderenza al dato normativo ed escludendo che gli stessi potessero, invece, qualificarsi come sottoprodotto;
l'individuazione del profitto dei reato e la relativa quantificazione è del pari sorretta da ampia motivazione. Le critiche proposte in questa sede dalla ricorrente sono, quindi, inammissibili, risolvendosi nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale e la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 2. Quanto al terzo motivo, inerente profili afferenti all'elemento soggettivo riguardante la misura reale per il reato considerato, anche a prescindere dal rilievo per cui nel riepilogo delle deduzioni difensive, contenuto nel provvedimento impugnato, tale argomento non risulta dedotto, occorre 6 premettere, in via generale, che in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); è piuttosto sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01); ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu °culi, "essendo, quindi, sufficiente, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di tale elemento, dare atto dei dati di fatto - come emerge dalla motivazione dell'ordinanza - che non permettono di escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento ( Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 2,n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01; Sez. 3 n. 26007 del 05/04/2019,Rv.276015 - 01). Anche questo motivo appare quindi inammissibile. 3. Risulta inammissibile anche il quinto motivo di ricorso. Il relativo oggetto è ancora una volta la motivazione dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo di una dedotta carenza di autonomia di giudizio per essere le varie ordinanze emesse con riferimento al capo 2) dell'imputazione sovrapponibili dal punto di vista testuale;
alla luce dei principi suesposti, quindi, ne va rilevata l'inammissibilità. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e provvedere al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende..
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2022
nel procedimento a suo carico;
avverso la ordinanza del 08/03/2022 del tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile;
udite le conclusioni dei difensori della ricorrente, avv.ti Palminteri Gianmaria e PI AS AN che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del otto marzo 2022, l tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi deil'art. 322 bis cod. proc. pen. dai Pubblico ministero dei medesimo tribunale nel procedimento a carico, tra gli altri, della NI Società Agricola s.s. in persona del socio amministratore AN NI, riformava Penale Sent. Sez. 3 Num. 2363 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2022 parzialmente il decreto impugnato del Gip di Milano del 22.10.2021 e disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 949.040,00 ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. 240 cod. pen. e 452 quaterdecies cod. pen. a carico della NI Società Agricola s.s. e della UC 96 s.r.l. e, in subordine, in caso di incapienza dei patrimoni delle suddette società, anche per equivalente a carico di NI IA, NI VA FR, NI SI. Confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta sentenza NI Società Agricola s.s., in persona del socio amministratore AN NI, propone ricorso deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo motivo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. In violazione di legge, il tribunale avrebbe ritenuto che i SOA3 prodotti nel mangimificio della UC 96 s.r.l. sarebbero rifiuti. Si premette che la società UC 96 s.r.l. era autorizzata sia per un impianto di trasformazione dei cd. SOA - 3 (cd. mangimificio attualmente dismesso) sia per un impianto di produzione di biogas o biodigestore, alimentato da FORSU e altri rifiuti organici. In tal modo rifiuti organici venivano ritirati e trattati nel biodigestore produttivo di gas e di liquido di risulta detto digestato. La UC era anche autorizzata ad utilizzare il digestato a beneficio dell'agricoltura, mediante spandimento su terreni agricoli. La predetta società mediante poi il citato impianto di produzione di mangimi era autorizzata a trasformare sottoprodotti di origine animale di categoria 3, che poi come mangimi cedeva alla NI RA Soc. Agricola s.s. per l'alimentazione delle scrofe dei suini fino a 30 kg/P.V. Si osserva quindi che i Soa - 3 così provenienti dall'impianto di trattamento della UC 96 soddisfacevano nel caso concreto le quattro condizioni di cui all'art. 184 bis del Tua, così da doversi considerare un sottoprodotto sebbene inviati per la produzione di biogas presso un biodigestore, quale quello della UC 96 o della NI RA ( pag. 7). Così da non potersi considerare rifiuto come invece sostenuto dal tribunale. In altri termini, i Soa 3 legittimamente provenienti dalla UC 96 e utilizzati presso i biodigestori erano destinati ad "uri ulteriore utilizzo" conformemente a quanto richiesto dall'art. 184 bis del TUA, quale la produzione di energia, così da non potersi considerare rifiuto. Si aggiunge che i SOA 3 trattati sarebbero idonei alla produzione di biogas in conformità con la disciplina comunitaria al riguardo, con riferimento agli artt. 10 e 14 del Reg. CE n. 1069/2009, che consente di usare per tale scopo sottoprodotti animali di categoria 3. Oltre che il dettato comunitario, conforterebbe la predetta tesi anche la circostanza per cui i Soa consentono la produzione di energia e digestato, per cui non erano sostanza di cui i produttori volevano disfarsi. Alle medesime conclusioni si perverrebbe analizzando la normativa e l'indirizzo giurisprudenziale in tema di natura e qualificazione del digestato, con riguardo in particolare al materiale che ne consente la produzione. Si contesta poi la valorizzazione, come indizi, di dati che secondo il tribunale confermerebbero la netta prevalenza di supporti di componenti di plastica ed alluminio nel materiale in questione, quali: la presenza nella documentazione contabile relativa alle materie prime ritirate dalla UC 96 della dicitura " da distruggere" (circostanza non vera), il riscontro de visu di frustoli colorati (privo di valenza indiziaria, non essendo relativo al prodotto finale della lavorazione). A tale ultimo proposito si lamenta la mancata considerazione di dati da cui emergerebbe la dotazione dell'impianto della UC 96 con un sistema di sconfezionamento e filtraggio, risultato idoneo alla rimozione di corpi estranei. Circostanza che sarebbe stata confermata dall'unico campionamento regolare realizzato. Si contesta altresì l'affermazione del tribunale per cui la Provincia di Lodi avrebbe imposto alla UC 96 s.r.l. la regolarizzazione della produzione e dell'utilizzo dei SOA - 3. Emergerebbe, attraverso il percorso logico-giuridico così contestato una mera motivazione apparente e la violazione delle disposizioni in terna di sottoprodotti di origine animale, rifiuti e conferimento di rifiuti, gestione del digestato. In particolare, la nozione del tribunale inerente " i rifiuti dell'industria alimentare di categoria 3" sarebbe una categoria inesistente di rifiuti, quale ibrido tra rifiuti e Soa di categoria. Inoltre, i Soa non sarebbero considerati rifiuti, con inapplicabilità della relativa disciplina: se poi valorizzati a fini energetici sarebbero sottoposti alla parte IV del Tua. In tale quadro e alla luce anche del regolamento CE 1069/2009 e dell'art. 2 della Direttiva 2008/98/UE, i Soa esulerebbero dalla disciplina dei rifiuti e per tale ragione la presenza in essi di residui di plastica sarebbe compatibile con la classificazione dei Soa come tali, trattandosi di circostanza che inciderebbe solo sulla classificazione come SOA 3 piuttosto che Soa 2 (quando le impurità siano più marcate). Inoltre, il loro avvio alla produzione di gas non implicherebbe la automatica classificazione quali rifiuti, dovendosi verificare se essi siano valorizzati come sottoprodotti, posto che il rinvio in tale caso alla parte IV del Tua ricomprende, in tal modo, non solo la disciplina dei rifiuti ma anche dei sottoprodotti e di EOW. Si aggiunge che il biodigestore di UC 96 era autorizzato a utilizzare FORSU, per cui pur classificandosi i SOA 3 come rifiuti, non vi sarebbe stato illecito da parte della UC 96. Altresì anche abilitata a utilizzare il digestato poi così prodotto come fertilizzante. 3 Potendosi in tal modo ritirare rifiuti, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la liceità dell'operazione o al più accertare quali codici Cer si era autorizzati a ricevere per verificare se emergessero rifiuti non ammessi al digestore di UC 96. Quanto alla gestione del digestato, quello prodotto dai RA NI quale risultato della digestione di SOA, rientra nel novero dei fertilizzanti, ed è spandibile su terreni ai sensi del DM febbraio 2016, con disciplina non derogabile dalla Regione, per cui il richiamo a DGR 3298/2012 sarebbe erroneo. Il tribunale non considerando la predetta normativa né il Dlgs. 75/2010, non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui la presenza di impurità come plastiche, inidonea a confondersi nella massa, non qualifica i Soa come rifiuto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 240 e 452 quaterdecies cod. pen. comma 5, e il vizio di violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento materiale del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. Non si comprenderebbero le ragioni della qualificazione del digestato quale rifiuto nellla sua totalità, in difformità da quanto sul punto ritenuto dal Gip. Avendo il tribunale aderito apoditticamente alla tesi di accusa circa la qualificazione come rifiuto dell'intero digestato prodotto. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. circa il fumus dell'elemento soggettivo del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. La motivazione non affronterebbe il tema dell'elemento soggettivo del reato: si osserva che sul punto rileverebbe il dato per cui la presenza di impurità non avrebbe consentito la "digestione anaerobica" riducendo la potenziale produzione di elettricità o biometano con danno della azienda. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 240 e 452 quaterdecies cod. pen. comma 5, e il vizio di violazione di legge in relazione agli arti. 240 352 (452) quaterdecies e 640 bis cod. pen. in merito alla quantificazione del profitto confiscabile con riguardo ai capi 1 e 2. Si contesta il calcolo del profitto confiscabile alla luce della giurisprudenza, richiamata, in tema di reati in contratto, per mancata verifica del corrispettivo incamerato per le prestazioni lecite comunque ottenute dal Gse al fine di enucleare, per differenza, il vantaggio economico direttamente derivante dal reato. Né vi sarebbe stata alcuna analisi in ordine alle spese comunque sostenute dalla ricorrente per la produzione del biogas. Si osserva altresì che i vizi sopra sintetizzati conseguirebbero alla 4 a_ qualificazione del contratto intervenuto tra ricorrente e parte pubblica quale reato contratto, individuato come tale in ragione della nal:ura pubblica della controparte e quindi della ritenuta natura non sinallagmatica del negozio. Si rappresenta poi, come in motivazione manchi ogni considerazione della circostanza per cui l'esclusione della annualità del 2019 dal perimetro della confisca consegue alla assenza di campionamenti sui materiali ritenuti irregolari per la predetta annualità, così come mancherebbe ogni considerazione sulle spese della UC 96 s.r.l. e della NI RA Società Agricola s.s. e sulle ragioni per cui esse potrebbero essere valutate ai fini del calcolo del profitto del reato nel quadro di una distinzione tra spese lecite ed illecite. Mancherebbero valutazioni sulla qualificabilità piuttosto delle condotte come reati in contratto anche in funzione delle somme confiscabili. Sarebbe omessa la motivazione anche sul tema della determinazione del profitto quale risparmio di spesa in ordine al capo 1. Si richiama la memoria depositata in sede di appello circa l'erronea determinazione da parte del P.M. della media tra i costi di smaltimento del digestato liquido e di quello solido, essendo il primo quantitativamente minore. Quindi, si sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto conto della riconducibilità a profitto solo del risparmio di spesa che integri un ricavo concretamente introitato da ricostruire nella sua materiale attualità, né avrebbe individuato il corretto criterio di misura per determinare tale risparmio. 7. Con il quinto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza di autonomia di giudizio in ordine al provvedimento impugnato. Si osserva con riguardo ai provvedimenti impugnati dalle varie difese dinnanzi ai distinti collegi giudicanti, che emergerebbe dalla loro analisi una attività di "copia - incolla" realizzata dai diversi giudici. Si riportano a tal fine riguardo al capo 2 alcuni stralci di passaggi motivazionali che sarebbero rinvenibili in tutte le decisioni. Pe cui si conclude nel senso che il tribunale del riesame avrebbe fatto proprie tesi già elaborate in precedenza da altro collegio rispetto ad altre attività difensive. Da qui l'assenza di autonoma valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, tra loro omogenei convergendo sull'analisi del fumus del reato, specifico oggetto dei motivi sollevati dalla società ricorrente, sono inammissibili. Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, e non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivi la falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr Sez.3, n. 3953 del 16/10/2014, dep.28/01/2015, Rv. 262018, in motivazione). Tanto precisato, occorre osservare come con i motivi in esame siano state articolate censure che attengono merito della motivazione formulata dal Tribunale a fondamento del provvedimento di parziale riforma del decreto impugnato. Il Collegio cautelare ha diffusamente argomentato in relazione al carattere di rifiuto dei SOA3 trattati dalle società di cui all'imputazione provvisoria, in aderenza al dato normativo ed escludendo che gli stessi potessero, invece, qualificarsi come sottoprodotto;
l'individuazione del profitto dei reato e la relativa quantificazione è del pari sorretta da ampia motivazione. Le critiche proposte in questa sede dalla ricorrente sono, quindi, inammissibili, risolvendosi nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale e la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 2. Quanto al terzo motivo, inerente profili afferenti all'elemento soggettivo riguardante la misura reale per il reato considerato, anche a prescindere dal rilievo per cui nel riepilogo delle deduzioni difensive, contenuto nel provvedimento impugnato, tale argomento non risulta dedotto, occorre 6 premettere, in via generale, che in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); è piuttosto sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01); ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu °culi, "essendo, quindi, sufficiente, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di tale elemento, dare atto dei dati di fatto - come emerge dalla motivazione dell'ordinanza - che non permettono di escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento ( Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 2,n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01; Sez. 3 n. 26007 del 05/04/2019,Rv.276015 - 01). Anche questo motivo appare quindi inammissibile. 3. Risulta inammissibile anche il quinto motivo di ricorso. Il relativo oggetto è ancora una volta la motivazione dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo di una dedotta carenza di autonomia di giudizio per essere le varie ordinanze emesse con riferimento al capo 2) dell'imputazione sovrapponibili dal punto di vista testuale;
alla luce dei principi suesposti, quindi, ne va rilevata l'inammissibilità. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e provvedere al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende..
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2022