Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 25/03/2026, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gesualdo Maria Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego visto ingresso motivi lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi, con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato;
- costituitosi in giudizio, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha chiesto “in via preliminare e assorbente, dichiarare l’avverso ricorso inammissibile per difetto di legalizzazione della procura alle liti”; “in via principale, dichiarare la cessata materia del contendere, in ragione del rilascio da parte dell’Ambasciata di un visto per lavoro subordinato a favore del ricorrente, con compensazione delle spese”;
- all’udienza camerale del 24 marzo 2026, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione;
rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ritenuto che le spese legali debbano essere compensate, in quanto il ricorrente non ha prodotto una procura alle liti dotata dei requisiti (legalizzazione o apostille) per essere fatta valere nello Stato italiano;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente
OV PE, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV PE | ES LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.