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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1362/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077490082000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077490082000 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 5/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
6/3/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale impugnava la cartella di pagamento n. 29320240077490082000 emessa da Agenzia delle Entrate - SS (atto notificatogli il 12/12/2024, relativo a IRAP e IRES per l'anno 2017 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di
€ 208.852,23);
adduceva i seguenti motivi:
< redazione del modello unico società di capitali, avendo subito un forte ritardo nel pagamento delle fatture da parte degli utenti finali. Consapevole del debito di imposta sussistente, appena ricevuta la comunicazione di irregolarità dei versamenti da parte della competente agenzia delle entrate, ha proceduto alla rateizzazione degli importi dovuti. Allo stato i versamenti vengono effettuati con regolarità alle scadenze previste dal piano di ammortamento, pertanto, nessun debito di imposta può ritenersi sussistente in capo alla Società_1 e la cartella si profila assolutamente illegittima ed errata>>.
Con note depositate il 18/3/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - SS non si costituiva in giudizio.
In data 15/4/2025 parte ricorrente depositava prova dei pagamenti effettuati dopo il deposito del ricorso.
In data 7/5/2025 parte ricorrente rinunciava alla istanza di sospensione della cartella impugnata.
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio, l'ente impositore ha confermato che il contribuente, ritenendo corretta la comunicazione di irregolarità, aveva predisposto un piano rateale per estinguere il debito in 20 rate. La causa del sorgere della cartella, precisa l'Ufficio, si può riscontrare mettendo a confronto gli importi degli interessi calcolati dall'Agenzia delle Entrate con i versamenti effettuati dalla ricorrente a titolo di interessi
(codice tributo 9002); in particolare, per ottenere la determinazione dei versamenti rateali bisogna accedere al programma telematico dell'Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti, ivi comprese le date di elaborazione e di notifica della comunicazione di irregolarità, fondamentali per il calcolo degli interessi.
Come illustrato a pag. 5 ed alle pagg.
7-9 delle controdeduzioni, gli interessi versati dalla ricorrente sono ampiamente inferiori a quelli dovuti;
ciò è dovuto ad un errore nel calcolo degli interessi, avendo la ricorrente indicato esclusivamente la data di notifica della comunicazione di irregolarità (15/12/2022), e non quella - ampiamente antecedente - di elaborazione della stessa (26/11/2020), dalla quale gli interessi decorrono.
Ad ogni modo, l'Ufficio resistente ha poi abbinato i versamenti effettuati dopo l'emissione della cartella, formalizzando due sgravi parziali che sono stati versati in atti.
Sulla base di tali considerazioni, apparendo corretto l'operato dell'Ufficio, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in € 4.000, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate. - Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il Presidente Estensore Andrea
UR (firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1362/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077490082000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077490082000 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 5/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
6/3/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale impugnava la cartella di pagamento n. 29320240077490082000 emessa da Agenzia delle Entrate - SS (atto notificatogli il 12/12/2024, relativo a IRAP e IRES per l'anno 2017 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di
€ 208.852,23);
adduceva i seguenti motivi:
< redazione del modello unico società di capitali, avendo subito un forte ritardo nel pagamento delle fatture da parte degli utenti finali. Consapevole del debito di imposta sussistente, appena ricevuta la comunicazione di irregolarità dei versamenti da parte della competente agenzia delle entrate, ha proceduto alla rateizzazione degli importi dovuti. Allo stato i versamenti vengono effettuati con regolarità alle scadenze previste dal piano di ammortamento, pertanto, nessun debito di imposta può ritenersi sussistente in capo alla Società_1 e la cartella si profila assolutamente illegittima ed errata>>.
Con note depositate il 18/3/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - SS non si costituiva in giudizio.
In data 15/4/2025 parte ricorrente depositava prova dei pagamenti effettuati dopo il deposito del ricorso.
In data 7/5/2025 parte ricorrente rinunciava alla istanza di sospensione della cartella impugnata.
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio, l'ente impositore ha confermato che il contribuente, ritenendo corretta la comunicazione di irregolarità, aveva predisposto un piano rateale per estinguere il debito in 20 rate. La causa del sorgere della cartella, precisa l'Ufficio, si può riscontrare mettendo a confronto gli importi degli interessi calcolati dall'Agenzia delle Entrate con i versamenti effettuati dalla ricorrente a titolo di interessi
(codice tributo 9002); in particolare, per ottenere la determinazione dei versamenti rateali bisogna accedere al programma telematico dell'Agenzia delle Entrate ed inserire i dati richiesti, ivi comprese le date di elaborazione e di notifica della comunicazione di irregolarità, fondamentali per il calcolo degli interessi.
Come illustrato a pag. 5 ed alle pagg.
7-9 delle controdeduzioni, gli interessi versati dalla ricorrente sono ampiamente inferiori a quelli dovuti;
ciò è dovuto ad un errore nel calcolo degli interessi, avendo la ricorrente indicato esclusivamente la data di notifica della comunicazione di irregolarità (15/12/2022), e non quella - ampiamente antecedente - di elaborazione della stessa (26/11/2020), dalla quale gli interessi decorrono.
Ad ogni modo, l'Ufficio resistente ha poi abbinato i versamenti effettuati dopo l'emissione della cartella, formalizzando due sgravi parziali che sono stati versati in atti.
Sulla base di tali considerazioni, apparendo corretto l'operato dell'Ufficio, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in € 4.000, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate. - Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il Presidente Estensore Andrea
UR (firmato digitalmente)