Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto moment traurigione dei corputol on flora SEZIONE SECONDA CIVILE ment insectiona delle cincontum o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fatto oggetto della frova: na m ini bilete bel n ess Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 3173/00 ReIntishown Cron. 347 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 171 0 0 4 9 9 03 Consigliere Dott. Antoni ELEFANTE Consic Dott. Rosar Ud.29/05/02 - Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Jule Romisharris, est . ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva GALLONE TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VASTdal Sig. per diritti 16.52 DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato MARIA 17 MAG 2003 CARSANA, difeso dagli avvocati COSIMO MAGLIE, ALFERO IL CANCELLIERE XESECUZIONET FORZATA AGAZZONE, giusta delega in atti;
LIRE 1500 ricorrente CANCELLERIA 上
contro
FAZIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A101241 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SARDEGNA VASI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CAVALLARO, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 2043/99 della Corte d'Appello 841 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE THOTIFICA di MILANO, depositata il 27/07/99; Richiesta copia esecutiva dal Sig. JASI per diritti € 876 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 8-8-03 udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE IL CANCELLIERE JULIO;
udito l'Avvocato VASI GIORGIO difesorem del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7 agosto 1993 DO NE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'avvocato Salvatore IO, esponendo che egli era stato prima cliente, poi amico personale del convenuto, e per questo gli aveva accordato un prestito personale di trenta milioni, poi parzialmente restituito e nuovamente Mogato nel tempo, così da integrare una giacenza media in favore del professionista di 30 35 milioni annui;
che inoltre lo aveva ospitato nella sua casa di campagna, gli aveva fatto varie liberalità, il prestito di una autovettura Mercedes per oltre un anno, l'autorizzazione a rifornimenti di benzina a suo carico presso un distributore convenzionato, ed altri favori;
che l'avvocato IO aveva a più riprese affermato che avrebbe - considerato tali omaggi alla stregua del compenso per le per le prestazioni professionali in corso, quali avrebbe richiesto solo il rimborso delle anticipazioni e delle spese vive, e ciò aveva indotto l'esponente ad intraprendere un altro procedimento civile davanti al pretore, conclusosi in senso a lui sfavorevole;
che i rapporti si erano interrotti all'inizio del 1993, a seguito della sua 3 decisione di scegliere un nuovo legale;
che, l'avvocato IO aveva presentato una nota professionale per circa £.37.000.000, e nel successivo incontro del 16 aprile 1993 i rapporti di dare e avere erano stati regolati con un versamento da parte dell'avvocato IO di £.15.163.000; che, nonostante ciò, il legale aveva inviato il 20 aprile 1993 diffide di pagamento per le stesse note di prestazioni professionali in data 16, 19, 23 e 25 febbraio 1993, ed aveva poi instaurato innanzi alla Corte d'Appello un della legge professionaleprocedimento ex art. 28 liquidazione dei compensi. L'attore per la concludeva chiedendo di accertare che egli nulla doveva per le prestazioni professionali eseguite a suo favore dal convenuto nel periodo compreso tra il 1988 e il febbraio 1993, e in subordine, previo - accertamento del valore delle prestazioni eseguite dall'attore, dichiarare la compensazione tra le stesse e quanto dovuto al convenuto a titolo di compenso professionale. Costituitosi, il convenuto ha resistito alla domanda, deducendo di aver restituito il prestito di £.30.000.000 a suo tempo ricevuto, e contestando che il suo versamento dell'assegno di £.15.163.000 4 ! avesse definito tutti i rapporti di dare ed avere tra le parti. Alla causa veniva poi riunito un giudizio di opposizione promosso dal NE avverso un decreto ingiuntivo per l'importo di £.14.849.500, emesso a favore del legale dal presidente del tribunale di Milano, nonché un altro giudizio di opposizione al precetto intimato dallo stesso avvocato IO il 23 settembre 1993 per £.11.026.845, in forza di ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano nel giudizio già ricordato. In essi il NE chiedeva l'accertamento della insussistenza di un valido titolo esecutivo per l'intervenuta estinzione del credito e la revoca dell'ingiunzione, nonché la condanna dell'avversario al pagamento della somma di £.36.107.000. Anche in tale giudizio l'avvocato e IO si costituiva resistendo alla domanda ed ottenendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza in data 16 ottobre - 24 novembre 1997, dichiarava inammissibile 'opposizione al precetto, respingeva le altre Comande attoree e condannava il NE alle 5 spese del giudizio. proponeva appello il Avverso detta decisione NE. Con sentenza in data 4.5-7.7.1999 la corte d'appello di Milano respingeva l'impugnazione. Contro tale sentenza ricorre per cassazione NE DO con 3 motivi di gravame;
resiste con controricorso l'avv. IO Salvatore. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, comma, cod. civ., art. 244, 2° comma, e 2724, 2° nn. 3 e 5, comma 1°, in relazione all'art. 360, c.p.c., per non avere la corte di merito ammesso la prova testimoniale da lui richiesta per superare la presunzione di onerosità delle prestazioni ilprofessionali dell'avv. IO, nonostante tribunale avesse affermato che i rapporti tra le parti erano almeno in parte oscuri. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente hanon ha né trascritto i capitoli di prova né indicato le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova;
infatti il ricorso, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al 6 oiudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente al riguardo il mero richiamo agli atti difensivi ° propositivi del pregresso giudizio di merito (cfr., ex multis, Cass. n°9558/1997, n°10913/1998). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 118, 210 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn° 3 e 5 c.p.c., per l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado e per la completa omissione da parte del giudice di appello degli aspetti connessi alla mancata esibizione da parte dell'avv. IO degli assegni con i quali quest'ultimo assumeva di avere restituito oltre cinquanta milioni al NE, assegni richiesti dal G.I. in primo grado con ordinanza del 7.4.1994 all'esito della comparizione delle parti e del loro conseguente interrogatorio e confronto. Deduce il ricorrente che, potendo il giudice desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. dell'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c., risulta evidente che i giudici di merito hanno omesso di rilevare tale circostanza e 7 non hanno motivato, in ogni caso, perché non hanno attribuito alcun effetto alla mancata esibizione о produzione dei documenti richiesti al IO con l'ordinanza del 7.4.1994. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria decisivi della motivazione circa aspetti 3 e 5, c.p.c., per controversia ex art. 360, nn. non avere la sentenza impugnata riconosciuto che, avendo egli dato la prova dell'erogazione di prestiti all'avv. IO, costui non aveva provato la restituzione delle somme ricevute in mutuo. Deduce il ricorrente che egli, dopo avere dato atto della restituzione di un primo prestito di £.30 milioni nel 1987, aveva dimostrato l'erogazione di 106 milioni dal 1989 al 1992, ammettendo di averne avuti in restituzione 50 da terzi, clienti dell'avv. IO, cui il legale li aveva a sua volta dati. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica;
essi sono infondati. La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che non vi era prova che l'avv. IO si fosse 8 "impegnato a prestare la sua opera professionale gratuitamente o in ricambio delle cortesie ricevute dal NE", rileva che è rimasto provato che le parti il giorno 16 aprile 1993 regolarono tutti i loro rapporti di dare ed avere, risultando il NE creditore della somma di £.15.163.000, 14 puntualmente pagata dall'Avv. IO con un assegno di pari importo. Ed in ordine alla compensazione dei crediti, come esposto dal NE, secondo il quale la così ricevuta dall'Avv. IO nel detto incontro somma del 16 aprile 1993 corrispondeva con ultima approssimazione" alla differenza fra il dare e -l'avere delle parti a quel momento, la corte di observato merito ha correttamente versate la stranezza della tesi del NE "che il IO avesse pagato il suo residuo debito senza compensarlo con il credito da lui stesso vantato", poi successivamente azionato. Osserva ancora la corte di merito che il NE ha offerto nel giudizio solo dati esemplificativi, comunque vaghi ed imprecisi, dei suoi crediti per restituzione alla data del 16 aprile 1993; che la produzione in primo grado di una serie di assegni emessi a favore del IO non offre da sola elementi decisivi, perché non si può 9 prescindere da quanto 10 stesso NE aveva dichiarato fin dall'atto di citazione, e cioè che il prestito iniziale di trenta milioni negli anni successivi fu varie volte parzialmente restituito e nuovamente reintegrato, con una giacenza media annuale a disposizione del professionista di circa 30/35 milioni>>; che la prova dei versamenti per consentire la ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti doveva essere integrata 11'indicazione delle date e degli importi delle restituzioni parziali, già esplicitamente ~+ ammesse" (cfr. sentenza impugnata a pagg. 7 8). La corte d'appello sottolinea ancora che la richiesta di pagamento delle sue parcelle fu inoltrata dall'avv. IO il 20 aprile, cioè quattro giorni dopo l'incontro; e che il NE, rispondendo a stretto giro di posta (il 27 aprile) alla richiesta degli onorari da parte dell'avv. IO, con una lettera di tre fitte pagine contenenti una puntigliosa esposizione delle sue ragioni, non fa alcun cenno dell'avvenuta inclusione dei crediti del IO nel conteggio di pochi giorni prima e della loro pretesa compensazione, ma conclude con una frase sostanzialmente incompatibile con tale assunto: 10 inaccettabile delle tue stante anche l'entità mai previamente concordate e neppure pretese, accennate in tale ammontare, non minimamente aposso che contestare le tue pretese ed invitarti considerare meglio tutta la situazione ferma restando ogni prescrizione di molte tue pretese che of già da adesso sono costretto ad opporti>>" (cfr. а pag. 9 della sentenza). Quindi giustamente il giudice d'appello conclude che il NE non poteva attardarsi a discutere dell'entità delle pretese del IO e della loro prescrizione nella consapevolezza di ave e soddisfatte qualche giorno prima per compensazione. Pertanto la sentenza impugnata appare congruamente motivata ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente Eurd014, 00 ' di cui giudizio, che liquida in Euro 1000 per onorari. Così deciso in Roma il 29.5.2002 V. Diff Pres.к аут H Counigliere est. Re Julia Thomarin 1/ segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE MA IN A Oggi, 15 GEN 2003 MA Di ZO IL CANCELLIERE MA Di ZO ни CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 10 APR. 2003. delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 14839 versate € 160 10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) (F. Filipp: Scarpino)tit : IL DIRETTORE DI CANCELLERIA