Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
50/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80265 dalla Sig.ra XX (c.f. omissis),
nata a [...] (omissis) il omissis e residente in omissis
(omissis) in omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Irollo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli alla Via Tommaso Caravita 25;
Contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
per il riconoscimento dell’invalidità civile ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Vista l’ordinanza 186/2024;
Uditi all’odierna udienza l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, nessuno per la ricorrente;
FATTO
1. La ricorrente, insegnante a tempo indeterminato all’epoca del ricorso in servizio presso l’istituto scolastico NA Da IN in Aversa, previa domanda all’INPS in data 02.09.2021, con l’odierno ricorso chiede il riconoscimento dello status di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 invalido civile in misura pari o superiore al 75%, ai sensi dell’art. 80 L. 388/2000, per ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. In via istruttoria chiede espletamento di parere medico legale a mezzo CTU Con vittoria di spese al legale antistatario.
Allega copiosa documentazione medica.
2. Risulta in atti che la Commissione medica istituita presso il centro medico legale INPS di Latina nella seduta del 03.03.2022 aveva dichiarato l’interessata invalida al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ma soggetta a revisione al settembre 2023; in sede di revisione, espletata senza visita e mediante il solo invio di documentazione medica, definita in data 14.08.2023 l’INPS aveva dichiarato l’istante invalida nella misura del 50%, senza ulteriore revisione.
3. La ricorrente ritiene che la suddetta valutazione sia errata in quanto, per le patologie da cui è affetta (esiti di tireiectomia totale con riscontro istopatolodico di carcinoma papillare variante classica, morbo di chron in terapia mesalazina, sindrome ansiosa) avrebbe diritto al riconoscimento della percentuale in misura pari al 74%.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 4. L’INPS si è costituito, in primo luogo eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che la ricorrente è ancora in attività di servizio, citando giurisprudenza anche della Cassazione.
Nel merito ritiene infondata la pretesa stante il riconoscimento di una invalidità del 50% non utile all’ottenimento del beneficio richiesto.
5. Con ordinanza n. 186/2024 era stata disposta CTU, e nominato il Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti.
6. In data 28-11-2025 è pervenuta la rinuncia agli atti del giudizio, in quanto il ricorso era stato depositato in data antecedente di quasi due anni rispetto alla convocazione innanzi al collegio peritale del 10-12-2025 e quindi la ricorrente dichiara di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto “la prolungata inerzia procedimentale pur non imputabile al Collegio” ha inciso sull'utilità concreta del giudizio.
7. All’odierna udienza, l’Avvocato dell’INPS ha accettato la rinuncia di parte ricorrente.
8. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
DIRITTO
9. La questione riguarda la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio previsto dall’art. 80 L. 388/2000, per ottenere per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Si precisa che è stata chiesta una perizia d’ufficio nel 2024, lo stesso anno del deposito del ricorso e nel rispetto dei termini previsti fra la notifica al convenuto e la fissazione dell’udienza, che non è stata prodotta istanza di fissazione anticipata ed all’udienza del 2024 la parte ricorrente non era presente. La ricorrente è stata convocata il 10 dicembre 2025 innanzi al collegio medico peritale, ma è pervenuta la rinuncia nel mese di novembre 2025.
10. Stante l’espressa rinuncia da parte della ricorrente, accettata da controparte, il processo è estinto ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art.110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
Così disposto in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice Cons. Alessandra Sanguigni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro LA SS LA CORTE DEI CONTI 02.02.2026 11:48:59 GMT+01:00