Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6730/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6730/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GRIMALDI 2 INT. 1 16043 CHIAVARI, presso lo studio dell''avv. , Parte_2
(C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ed esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, così giudicare:
– Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
– dichiarare che nessun contributo di mantenimento è dovuto in quanto le parti sono economicamente autosufficienti;
– Pronunciare, dopo la remissione sul ruolo del fascicolo con fissazione di apposita ulteriore udienza ad hoc, lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moneglia – Anno 2010- numero 5- parte I -Serie Ufficio 1 celebrato in data 4 dicembre 2010, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio
– con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/07/2024 il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio, con rito civile, in Moneglia (GE) in data 04.12.2010 con la signora che dall'unione non erano nati figli;
che dopo un periodo di serenità i rapporti CP_1 tra i coniugi si deterioravano in modo irreversibile;
che il ricorrente inviava Racc A/R alla moglie nella quale rappresentava la volontà di separarsi e la stessa rispondeva dichiarando di essere d'accordo, tutto ciò premesso concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dalla moglie alle condizioni indicata in calce al ricorso.
All'udienza davanti al GD compariva solo il ricorrente, il quale rilasciava le seguenti dichiarazioni: “Confermo il ricorso. Con mia moglie non vi è possibilità di riconciliazione. E' da oltre un anno che non vedo più mia moglie, noi eravamo in Russia e poi a un certo punto mi ha detto che non voleva più tornare in Italia e allora da qual momento ci siamo separati. Era oltre un anno fa. All'inizio ci siamo sentiti con qualche messaggio e poi i contatti sono definitivamente cessati. Io abito a Moneglia e mia moglie ha tuttora la residenza nella casa familiare anche se io sono spesso all'estero. A luglio 2024 io non ero a Moneglia, lavoravo a Lavagna. Nella ex casa familiare, al piano di sotto ci abitavamo noi e sopra ci stanno tuttora i miei genitori. E' possibile che mia moglie sia tornata a luglio u.s. e si sia fermata a casa e quindi abbia ricevuto la notifica. Riconosco nella cartolina di ricevimento la firma di mia moglie.
Il GD, dato atto della impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, invitata parte ricorrente a precisare le conclusioni e quindi tratteneva la causa in decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile come la prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.: né, come noto, occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza fosse divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Giusto quanto sopra, nel caso di specie, la relativa domanda formulata dal ricorrente nella contumacia della covneuta – la quale non si è costituita e non ha partecipato al procedimento nonostante rituale notifica, va accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e coniugi per matrimonio contratto in Moneglia (GE) Parte_1 CP_1 il 04/12/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] il Parte_1
14.07.1963 e di nata a [...] il [...]; CP_1
b) spese processuali irripetibili.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Moneglia (GE)
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 06.12.2024
Il Giudice Rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini