Decreto cautelare 11 aprile 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07948/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04274/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4274 del 2026, proposto da
AB LI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 288;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A, Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
UL RO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche,
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'Area dei funzionari - Codice A.1 - Funzionario amministrativo - Ambito territoriale Roma Uffici Centrali, pubblicata in data 27 gennaio 2026 sul sito www.inpa.gov.it, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra i vincitori riservisti e la colloca al 105° posto con punteggio 50,5 anziché riconoscerle il diritto alla riserva del 15% dei posti prevista dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017 per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito, come da bando di concorso;
- dell'avviso di pubblicazione della graduatoria finale, pubblicata in data 27 gennaio 2026 sul sito www.inpa.gov.it, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva del 15% dei posti;
- del bando di concorso pubblicato in data 27 maggio 2024 sul sito www.inpa.gov.it, nella parte in cui dovesse interpretarsi in senso lesivo degli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali verbali della commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli di riserva;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso;
e per la condanna
ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso.
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate, previo accoglimento della relativa istanza d’accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a., ad esibire in giudizio tutta la documentazione richiesta con istanza d’accesso del 6 marzo 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il Presidente RI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la graduatoria del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'Area dei funzionari - Codice A.1 - Funzionario amministrativo - Ambito territoriale Roma Uffici Centrali, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva rappresentato dall’aver svolto il servizio civile nazionale presso il Comune di Cassino, inserito sub “ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE”, e censurando altresì la non chiarezza della graduatoria nella parte in cui non viene specificata la tipologia di riserva riconosciuta ad alcuni candidati;
- le Amministrazioni, benché intimate, non si sono costituite in giudizio;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che la Sezione si è già espressa sulla questione del mancato riconoscimento della riserva nel caso in cui sia flaggato il “NO” accanto alla dicitura “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” ;
Ritenuto che, conformemente a tale orientamento (cfr.: 20 aprile 2026, n. 7054), il ricorso debba essere respinto;
“Considerato che la ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il menzionato principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334)” ;
Ritenuto, quanto alla terza doglianza dedotta, con cui parte ricorrente si duole dell’assenza di chiarezza della graduatoria nel non esplicitare il titolo di riserva riconosciuto ad alcuni candidati, che non ne sussista l’interesse, tenuto conto che, per quanto sopra detto, alla stessa non spettava comunque il riconoscimento della rivendicata riserva;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e debba, perciò, essere respinto;
- le spese di giudizio possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, attesa la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI IC, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IC |
IL SEGRETARIO