Decreto presidenziale 9 maggio 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Grossi & Parea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente ligure - Arpal e Comune di Sanremo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Regione Liguria n. 2247 del 26.3.2025 con gli allegati nn. 2 e 3, nella parte in cui classifica il tratto di mare individuato con il punto IT007008055005 (corso Trento e Trieste) come area di balneazione di qualità scarsa e dispone un divieto permanente di balneazione, rimuovendola dall’elenco delle acque di balneazione per la stagione 2025;
- di ogni atto presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi incluse la nota della Regione Liguria prot. n. 1226681 del 1°.8.2024, la nota del Comune di Sanremo prot. n. 93640 del 19.2.2025, la nota dell’Istituto Superiore di Sanità prot. n. 130176 del 5.3.2025, la nota del Ministero della Salute prot. n. 6550 del 6.3.2025, la nota del Comune di Sanremo dell’11.3.2025 e la nota dell’Arpal prot. n. 147938 del 14.3.2025;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto della Regione Liguria n. 2614 del 9.4.2025 con gli allegati nn. 2 e 3, nella parte in cui conferma le statuizioni del decreto n. 2247 del 26.3.2025 in relazione al tratto di mare individuato con il punto IT007008055005 (corso Trento e Trieste);
- di ogni atto presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi inclusa l’ordinanza del Sindaco di Sanremo n. 18 del 10.4.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e del Ministero della Salute;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, la dott.ssa NA TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Considerato che, con ordinanza cautelare n. 123 del 22 maggio 2025, il Tribunale ha sospeso l’avversato divieto permanente di balneazione per l’anno 2025 nel tratto di mare antistante lo stabilimento della ricorrente, sicché la stagione balneare si è svolta regolarmente;
Ritenuto pertanto che, come eccepito dalla Regione Liguria e rilevato dal Collegio in udienza, l’impugnativa sia divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
NA TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TI | UC LI |
IL SEGRETARIO