Sentenza 28 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2019, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 settembre 2017, la Corte di appello di Catanzaro ha rideterminato in mitius la pena inflitta a CL NU dal Tribunale della stessa città per furto pluriaggravato di alberi di leccio di proprietà del Comune di Guardavalle, commesso il 22 marzo 2009. 2. La sentenza in parola è oggetto di ricorso per cassazione del difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi.
2.1. Il primo verte su violazione di legge e vizio di motivazione perché il valore del legname sottratto era di sette euro, sicché la condotta era priva di offensività.
2.2. Il secondo contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, su questa base, invoca l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., postulando la necessità di considerare che l'imputato non aveva mai avuto problemi con la giustizia.
2.3. Il terzo dei motivi di ricorso lamenta il silenzio della sentenza impugnata circa la richiesta congiunta di Procuratore generale e difensore all'udienza di appello avente ad oggetto il proscioglimento per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il primo motivo di ricorso — legato al tema della mancanza di offensività della condotta — va accolto, dal momento che la risposta della Corte di appello al corrispondente motivo di appello è errata in diritto perché — evocando una «costante giurisprudenza di legittimità», che tuttavia non cita — esclude l'applicabilità della figura del reato impossibile ex art. 49 cod. pen., ricollegandola alla sola inesistenza in rerum natura dell'oggetto materiale del reato, trascurando che occorre valutare, nell'ottica dell'idoneità dell'azione a ledere il bene giuridico tutelato, anche l'offensività in concreto della condotta. A questo proposito, va ricordato che la Corte costituzionale ha più volte precisato che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente quello della previsione normativa — donde il legislatore deve prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale ("offensività in astratto") — e, per quanto di specifico interesse in questa sede, quello dell'applicazione giurisprudenziale ("offensività in concreto"), quale criterio interpretativo- applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (v. Corte Cost. n. 265 del 2005, nn. 263 e 519 del 2000; n. 360 del 1995). Il principio ha trovato ripetuta applicazione anche nella giurisprudenza di questa Corte. Volendo concentrare l'analisi ai precedenti in tema di furto, va ricordato che Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998 - 01 (in motivazione) ha escluso l'offensività della condotta quanto al furto di un vecchio cartello arrugginito di segnaletica stradale, ormai sostituito dall'amministrazione; e che Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone ed altro, Rv. 228570 - 01 (in motivazione) ha sostenuto che, alla luce del principio di offensività, non possono configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa — nella specie l'asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative — che non ledono il bene giuridico tutelato. Tenuto conto della necessità di verificare la tenuta dell'ipotesi incriminatrice alla luce del principio di offensività in concreto come sopra delineato, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata perché difetta della valutazione del rapporto tra il valore del sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato, vale a dire del patrimonio dell'ente comunale.
3. Se il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'annullamento le cui ragioni sono state appena illustrate, siccome esse attengono all'an della responsabilità, va invece affrontato il terzo motivo di ricorso, obiettando alla tesi del ricorrente— che postula la maturazione della prescrizione — che al contrario il reato non è, ad oggi, estinto. Invero, trattandosi di furto pluriaggravato, esso è punito con una pena attestata, quanto al massimo edittale, sui dieci anni di reclusione, sicché il termine prescrizionale ordinario ha pari durata, mentre quello massimo, applicabile nella specie, è di dodici anni e sei mesi, non ancora decorso, trattandosi di fatto commesso il 22 marzo 2009.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame. Così deciso il 19/12/2018. Il Consigliere estensore Il P striertte 9Paola Borrelli Grazka c