Articolo 8 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 7Articolo 9
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27 marzo 1968
Art. 8. Organi dell'ente ospedaliero

Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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