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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Giovanni Trerè Presidente dott. Alessia Vicini Giudice relatore dott. Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1751/2025 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv.Massimo Parte_1 C.F._1
Solaroli, presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Faenza C.so Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE contro
CF ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
uniti in matrimonio contratto a Faenza (RA) in data 18.06.2006, trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile di detto Comune, al n. 29 Parte I, ordinando all'Ufficio di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dalla moglie , con la quale contrasse matrimonio in Faenza il 18.06.2006, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 29, p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nata la figlia in Per_1 data 8.12.1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Nessuno si costituiva in giudizio per la quale veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 10.12.2025.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato, in data 10.12.2025, autorizzati i coniugi a vivere separati, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della resistente, l'insistenza nella domanda di separazione da parte del ricorrente, il mancato riscontro della resistente alle comunicazioni del marito in merito alla volontà di separarsi, la mancata costituzione in giudizio della resistente inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Le spese stante l'oggetto della decisione relativa al solo vincolo devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1751/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e avendo gli stessi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Faenza il 18.06.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 29, p.1;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faenza per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
4) spese compensate. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Giovanni Trerè Presidente dott. Alessia Vicini Giudice relatore dott. Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1751/2025 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv.Massimo Parte_1 C.F._1
Solaroli, presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Faenza C.so Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE contro
CF ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
uniti in matrimonio contratto a Faenza (RA) in data 18.06.2006, trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile di detto Comune, al n. 29 Parte I, ordinando all'Ufficio di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dalla moglie , con la quale contrasse matrimonio in Faenza il 18.06.2006, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 29, p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nata la figlia in Per_1 data 8.12.1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Nessuno si costituiva in giudizio per la quale veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 10.12.2025.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato, in data 10.12.2025, autorizzati i coniugi a vivere separati, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della resistente, l'insistenza nella domanda di separazione da parte del ricorrente, il mancato riscontro della resistente alle comunicazioni del marito in merito alla volontà di separarsi, la mancata costituzione in giudizio della resistente inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Le spese stante l'oggetto della decisione relativa al solo vincolo devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1751/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e avendo gli stessi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Faenza il 18.06.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 29, p.1;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faenza per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
4) spese compensate. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3