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Sentenza 22 agosto 2022
Sentenza 22 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 31272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31272 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AD IO nato a [...] il [...] D'AD LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Procuratore Generale che, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI conclude per l'annullamento con rinvio sul punto del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati ricorrenti e per l'inammissibilità del ricorso di D'AD LU nel resto;
uditi i difensori, l'avv. IO D'ALESSANDRO in difesa di D'AD LU e AN BERETTA in difesa di D'AD IO, che illustrano i motivi e insistono per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 26/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO in data 27/1/2020, ha rideterminato la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna nei confronti di D'AD IO e D'AD LU in relazione a due 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31272 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/04/2022 ipotesti di reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Beretta per NT D'DD. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. Nel primo motivo la difesa, prese le mosse dalla specifica contestazione contenuta nel capo di imputazione, rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a una conclusione errata in quanto il ricorrente, come emerso nel corso del processo, non era presente nel momento in cui la minaccia è stata formulata e, pertanto, per lo stesso - in base ai principi enucleati dalle Sezioni Unite di questa Corte sul punto - non potrebbe configurarsi l'aggravante delle "più persone riunite". 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la ritenuta sussistenza dell'aggravante indicata sarebbe fondata su di un presupposto errato, cioè che gli imputati "abbiano percepito chiaramente" che il RA aveva un deficit mentale che, seppure di grado lieve, lo rendeva particolarmente suggestionabile. Nel caso di specie, infatti, non vi sarebbe alcuna prova che gli imputati conoscessero tale circostanza e che da questa abbiano intenzionalmente tratto vantaggio. 1.1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che pure aveva valorizzato in precedenza e per un diverso fine la disabilità del ricorrente e la sua giovane età, non avrebbe poi contraddittoriamente tenuto conto dei medesimi elementi ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze così che la conclusione in termini di equivalenza, e non di prevalenza, sarebbe manifestamente illogica;
ciò anche con riferimento all'assenza di coinvolgimento in altri procedimenti penali e al rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare in esecuzione. 1.2. Avv. D'Alessandro per LU D'DD. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen. Nei primi due motivi la difesa rileva che la Corte territoriale, considerato che il pericolo prospettato dall'agente proverrebbe da soggetti terzi, inesistenti, immaginari ed estranei agli imputati, avrebbe dovuto qualificare i fatti quale tentata truffa e non come estorsione. La minaccia, infatti, era irrealizzabile e si sarebbe limitata a influire sul processo di formazione della volontà del RA, deviandolo attraverso l'induzione in errore. Sotto tale profilo, d'altro canto, la motivazione del provvedimento impugnato 2 p/ sarebbe carente in quanto non sono adeguatamente chiarite le ragioni per le quali le frasi pronunciate dal ricorrente alla madre del RA sarebbero idonee a costituire l'elemento oggettivo del più grave reato di estorsione, piuttosto che di quello di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario. 1.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore laddove ha qualificato i fatti quale estorsione consumata piuttosto che tentata. La circostanza che le banconote siano state consegnate non solo alla presenza degli operanti ma che queste fossero state in precedenza anche "contrassegnate e trascritte", infatti, renderebbe impossibile, anche solo per pochi istanti e indipendentemente dalla presenza degli operanti, il conseguimento dell'ingiusto profitto e l'esistenza di un danno effettivo per la persona offesa. 1.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. Nel quarto motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite" in quanto le presunte minacce non sarebbero mai state pronunciate o scritte in presenza del figlio NT D'DD. Elemento questo che impedirebbe di ritenere sussistente il presupposto dell'aggravamento di pena, costituito dalla maggiore efficacia intimidatoria determinata dalla simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui viene pronunciata la minaccia. 1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. Nel quinto motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, sarebbe errata e la motivazione sul punto illogica. Il ricorrente, infatti, per quanto emerso avrebbe incontrato la persona offesa in un'unica occasione e non avrebbe pertanto potuto rendersi conto, e quindi approfittarne, dello stato di lieve ritardo mentale da cui risulta afflitta la vittima del reato. Ragione questa per la quale difetterebbe la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli e in grado di agevolare la condotta criminosa. 1.2.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel sesto e ultimo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, si sarebbe limitata a indicare che non era giustificabile alcuna riduzione in quanto la pena era contenuta nel minimo edittale. Argomento questo del tutto generico, nel quale non si darebbe conto dell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 del cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 1. NT D'DD, nel primo e nel secondo motivo, e LU D'DD, nel quarto e nel quinto motivo, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. e 61 n. 5 cod. pen. Le doglianze sono fondate. 1.1. La Corte territoriale - prendendo le mosse dall'affermazione secondo la quale "per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non sono necessari né la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi (almeno due persone) nel luogo e nel momento di commissione del reato, né che la minaccia venga posta in atto da questi contemporaneamente, essendo sufficiente che la condotta estorsiva sia attuata da più soggetti agenti in concorso ... "- ha ritenuto che la mera presenza, in una occasione, di un "terzo soggetto" fosse sufficiente per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. La premessa, enucleata da una sentenza di questa Corte risalente all'anno 1990, e conseguentemente la conclusione cui è giunta la decisione, sono errate. Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, il fatto che nella commissione del reato di estorsione abbiano concorso NT e LU D'DD, senza che risulti che abbiano agito simultaneamente, e la mera presenza in un'occasione di un "terzo soggetto" - estraneo alla commissione del reato, in quanto a questo non viene contestato di avere concorso nell'estorsione, e in assenza di ulteriori elementi dai quali poter desumere quale specifico contributo lo stesso avrebbe fornito, anche solo quella sera - non sono sufficienti a ritenere la sussistenza della circostanza aggravante contestata. Come evidenziato dalle Sezioni Unite "Alberti", infatti, il presupposto per la sussistenza dell'aggravante, cioè per ritenere che la condotta sia posta in essere da "più persone riunite", non coincide con il concorso di persone nel reato in quanto per la configurabilità dell'aggravante è necessario che le "più persone", almeno due, siano simultaneamente presenti e che ciò sia direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone (Cfr. Sez. Unite, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518: "Il contrasto giurisprudenziale segnalato deve essere risolto nel senso che per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poiché a tanto inducono la Interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico-sistematica. Come si è già osservato, il 4 secondo comma dell'art. 629 cod, pen. stabilisce che la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 «se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso [attuale terzo comma] dell'articolo precedente». L'art. 628 cod. pen., che disciplina il delitto di rapina, al terzo comma, tra le tante aggravanti indicate, prevede un aumento di pena se la violenza o minaccia è «commessa [.4 da più persone riunite». Orbene, secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di,.."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la com presenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone. Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -articoli 628 e 629 cod. pen.- si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone;
si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla com presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limitalola, Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità"). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata affinché la Corte territoriale, conformandosi ai principi enucleati dalle Sezioni Unite sul punto, proceda a 5 un nuovo giudizio in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. 1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla motivazione in ordine della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La Corte territoriale, pure a fronte delle specifiche censure delle difese sul punto, ha reso una motivazione contraddittoria e, nella sostanza, congetturale in merito alla consapevolezza che gli imputati avrebbero avuto del deficit mentale della persona offesa. A fronte della considerazione pure contenuta nella sentenza, secondo la quale i ricorrenti non erano a conoscenza della certificazione medica attestante il ritardo mentale lieve da cui era affetta la persona offesa, la conclusione secondo la quale i ricorrenti avrebbero avuto una chiara "percezione" della situazione che riduceva e ostacolava la difesa di ND RA si fonda su affermazioni astratte ed ipotetiche, quali avergli proposto di spiegare alla madre la situazione e che "solo una persona dalle limitate capacità intellettive, inoltre, potrebbe immaginare di presentare a EL (suo precedente estorsore) D'DD NT - magro, dall'andatura claudicante e con chiara disabilità all'arto superiore - come un pericoloso malavitoso foggiano". Ragione questa per la quale la sentenza impugnata, considerato che la motivazione risulta carente nei termini indicati, deve essere annullata affinché la Corte di Appello di Milano proceda a un nuovo giudizio anche su tale punto. 2. Le censure dedotte da entrambi i ricorrenti in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto al giudizio di bilanciamento sono assorbite. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di LU D'DD sono manifestamente infondati. 3.1. La qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito ai fatti nei termini dell'estorsione consumata è corretta. Come evidenziato dalla Corte territoriale il criterio distintivo tra la truffa e l'estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levsc, Rv. 265362; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, De Silva, Rv. 248402; Sez. 2, Sentenza n. 26272 del 21/05/2001 Pirovano, Rv. 219943). Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e, comunque, non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che il soggetto passivo non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in 6 errore dalla esposizione di un pericolo inesistente (Sez. 2, Sentenza n. 27363 del 04/04/2012, Dardano, Rv. 253313). Si configura l'estorsione, invece, se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492; Sez. 2, Sentenza n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 Sez. 6, Sentenza n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479). Nel caso di specie, pertanto, nel quale i giudici di merito hanno dato atto che la minaccia - se pure aveva preso le mosse da una situazione inventata (il prospettato interessamento di terzi all'eredità e la necessità di una protezione) - si è in concreto estrinsecata nel prospettare un pericolo concreto, effettivo e direttamente riferibile alla volontà e all'azione dei ricorrenti, è configurabile il solo reato di estorsione (cfr. i messaggi dal tenore inequivoco, come "ti rompo la faccia...", "se esci a pranzo non ti faccio uscire ..." "non farmi diventare cattivo..." etc.: cfr. pag. 3 e pag. 9 della sentenza impugnata). 3.2. Il reato di estorsione, d'altro canto, diversamente da quanto indicato dal ricorrete, è stato correttamente ritenuto come consumato. La circostanza che l'ultima consegna di denaro sia avvenuta sotto il controllo della polizia, infatti, è del tutto priva di rilievo. Pur volendo prescindere dal fatto che già in precedenza la persona offesa aveva consegnato, in quattro o cinque occasioni una somma di circa 1.000,00 euro (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla sentenza di primo grado), infatti, deve ribadirsi il principio secondo il quale "ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo" (così da ultimo Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep 2019. Sirbu, Rv. 275417, giurisprudenza pacifica e costante da Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642).
P.Q.M.
7 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 cod. pen. e 629, comma secondo, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'DD LU e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il 1°/4/2022 Il consigliere estensore Il Pres nte
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Procuratore Generale che, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI conclude per l'annullamento con rinvio sul punto del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati ricorrenti e per l'inammissibilità del ricorso di D'AD LU nel resto;
uditi i difensori, l'avv. IO D'ALESSANDRO in difesa di D'AD LU e AN BERETTA in difesa di D'AD IO, che illustrano i motivi e insistono per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 26/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO in data 27/1/2020, ha rideterminato la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna nei confronti di D'AD IO e D'AD LU in relazione a due 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31272 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/04/2022 ipotesti di reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Beretta per NT D'DD. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. Nel primo motivo la difesa, prese le mosse dalla specifica contestazione contenuta nel capo di imputazione, rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a una conclusione errata in quanto il ricorrente, come emerso nel corso del processo, non era presente nel momento in cui la minaccia è stata formulata e, pertanto, per lo stesso - in base ai principi enucleati dalle Sezioni Unite di questa Corte sul punto - non potrebbe configurarsi l'aggravante delle "più persone riunite". 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la ritenuta sussistenza dell'aggravante indicata sarebbe fondata su di un presupposto errato, cioè che gli imputati "abbiano percepito chiaramente" che il RA aveva un deficit mentale che, seppure di grado lieve, lo rendeva particolarmente suggestionabile. Nel caso di specie, infatti, non vi sarebbe alcuna prova che gli imputati conoscessero tale circostanza e che da questa abbiano intenzionalmente tratto vantaggio. 1.1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che pure aveva valorizzato in precedenza e per un diverso fine la disabilità del ricorrente e la sua giovane età, non avrebbe poi contraddittoriamente tenuto conto dei medesimi elementi ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze così che la conclusione in termini di equivalenza, e non di prevalenza, sarebbe manifestamente illogica;
ciò anche con riferimento all'assenza di coinvolgimento in altri procedimenti penali e al rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare in esecuzione. 1.2. Avv. D'Alessandro per LU D'DD. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen. Nei primi due motivi la difesa rileva che la Corte territoriale, considerato che il pericolo prospettato dall'agente proverrebbe da soggetti terzi, inesistenti, immaginari ed estranei agli imputati, avrebbe dovuto qualificare i fatti quale tentata truffa e non come estorsione. La minaccia, infatti, era irrealizzabile e si sarebbe limitata a influire sul processo di formazione della volontà del RA, deviandolo attraverso l'induzione in errore. Sotto tale profilo, d'altro canto, la motivazione del provvedimento impugnato 2 p/ sarebbe carente in quanto non sono adeguatamente chiarite le ragioni per le quali le frasi pronunciate dal ricorrente alla madre del RA sarebbero idonee a costituire l'elemento oggettivo del più grave reato di estorsione, piuttosto che di quello di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario. 1.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore laddove ha qualificato i fatti quale estorsione consumata piuttosto che tentata. La circostanza che le banconote siano state consegnate non solo alla presenza degli operanti ma che queste fossero state in precedenza anche "contrassegnate e trascritte", infatti, renderebbe impossibile, anche solo per pochi istanti e indipendentemente dalla presenza degli operanti, il conseguimento dell'ingiusto profitto e l'esistenza di un danno effettivo per la persona offesa. 1.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. Nel quarto motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite" in quanto le presunte minacce non sarebbero mai state pronunciate o scritte in presenza del figlio NT D'DD. Elemento questo che impedirebbe di ritenere sussistente il presupposto dell'aggravamento di pena, costituito dalla maggiore efficacia intimidatoria determinata dalla simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui viene pronunciata la minaccia. 1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. Nel quinto motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, sarebbe errata e la motivazione sul punto illogica. Il ricorrente, infatti, per quanto emerso avrebbe incontrato la persona offesa in un'unica occasione e non avrebbe pertanto potuto rendersi conto, e quindi approfittarne, dello stato di lieve ritardo mentale da cui risulta afflitta la vittima del reato. Ragione questa per la quale difetterebbe la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli e in grado di agevolare la condotta criminosa. 1.2.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel sesto e ultimo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, si sarebbe limitata a indicare che non era giustificabile alcuna riduzione in quanto la pena era contenuta nel minimo edittale. Argomento questo del tutto generico, nel quale non si darebbe conto dell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 del cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 1. NT D'DD, nel primo e nel secondo motivo, e LU D'DD, nel quarto e nel quinto motivo, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. e 61 n. 5 cod. pen. Le doglianze sono fondate. 1.1. La Corte territoriale - prendendo le mosse dall'affermazione secondo la quale "per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non sono necessari né la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi (almeno due persone) nel luogo e nel momento di commissione del reato, né che la minaccia venga posta in atto da questi contemporaneamente, essendo sufficiente che la condotta estorsiva sia attuata da più soggetti agenti in concorso ... "- ha ritenuto che la mera presenza, in una occasione, di un "terzo soggetto" fosse sufficiente per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. La premessa, enucleata da una sentenza di questa Corte risalente all'anno 1990, e conseguentemente la conclusione cui è giunta la decisione, sono errate. Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, il fatto che nella commissione del reato di estorsione abbiano concorso NT e LU D'DD, senza che risulti che abbiano agito simultaneamente, e la mera presenza in un'occasione di un "terzo soggetto" - estraneo alla commissione del reato, in quanto a questo non viene contestato di avere concorso nell'estorsione, e in assenza di ulteriori elementi dai quali poter desumere quale specifico contributo lo stesso avrebbe fornito, anche solo quella sera - non sono sufficienti a ritenere la sussistenza della circostanza aggravante contestata. Come evidenziato dalle Sezioni Unite "Alberti", infatti, il presupposto per la sussistenza dell'aggravante, cioè per ritenere che la condotta sia posta in essere da "più persone riunite", non coincide con il concorso di persone nel reato in quanto per la configurabilità dell'aggravante è necessario che le "più persone", almeno due, siano simultaneamente presenti e che ciò sia direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone (Cfr. Sez. Unite, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518: "Il contrasto giurisprudenziale segnalato deve essere risolto nel senso che per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poiché a tanto inducono la Interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico-sistematica. Come si è già osservato, il 4 secondo comma dell'art. 629 cod, pen. stabilisce che la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 «se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso [attuale terzo comma] dell'articolo precedente». L'art. 628 cod. pen., che disciplina il delitto di rapina, al terzo comma, tra le tante aggravanti indicate, prevede un aumento di pena se la violenza o minaccia è «commessa [.4 da più persone riunite». Orbene, secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di,.."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la com presenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone. Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -articoli 628 e 629 cod. pen.- si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone;
si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla com presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limitalola, Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità"). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata affinché la Corte territoriale, conformandosi ai principi enucleati dalle Sezioni Unite sul punto, proceda a 5 un nuovo giudizio in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. 1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla motivazione in ordine della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La Corte territoriale, pure a fronte delle specifiche censure delle difese sul punto, ha reso una motivazione contraddittoria e, nella sostanza, congetturale in merito alla consapevolezza che gli imputati avrebbero avuto del deficit mentale della persona offesa. A fronte della considerazione pure contenuta nella sentenza, secondo la quale i ricorrenti non erano a conoscenza della certificazione medica attestante il ritardo mentale lieve da cui era affetta la persona offesa, la conclusione secondo la quale i ricorrenti avrebbero avuto una chiara "percezione" della situazione che riduceva e ostacolava la difesa di ND RA si fonda su affermazioni astratte ed ipotetiche, quali avergli proposto di spiegare alla madre la situazione e che "solo una persona dalle limitate capacità intellettive, inoltre, potrebbe immaginare di presentare a EL (suo precedente estorsore) D'DD NT - magro, dall'andatura claudicante e con chiara disabilità all'arto superiore - come un pericoloso malavitoso foggiano". Ragione questa per la quale la sentenza impugnata, considerato che la motivazione risulta carente nei termini indicati, deve essere annullata affinché la Corte di Appello di Milano proceda a un nuovo giudizio anche su tale punto. 2. Le censure dedotte da entrambi i ricorrenti in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto al giudizio di bilanciamento sono assorbite. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di LU D'DD sono manifestamente infondati. 3.1. La qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito ai fatti nei termini dell'estorsione consumata è corretta. Come evidenziato dalla Corte territoriale il criterio distintivo tra la truffa e l'estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levsc, Rv. 265362; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, De Silva, Rv. 248402; Sez. 2, Sentenza n. 26272 del 21/05/2001 Pirovano, Rv. 219943). Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e, comunque, non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che il soggetto passivo non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in 6 errore dalla esposizione di un pericolo inesistente (Sez. 2, Sentenza n. 27363 del 04/04/2012, Dardano, Rv. 253313). Si configura l'estorsione, invece, se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492; Sez. 2, Sentenza n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 Sez. 6, Sentenza n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479). Nel caso di specie, pertanto, nel quale i giudici di merito hanno dato atto che la minaccia - se pure aveva preso le mosse da una situazione inventata (il prospettato interessamento di terzi all'eredità e la necessità di una protezione) - si è in concreto estrinsecata nel prospettare un pericolo concreto, effettivo e direttamente riferibile alla volontà e all'azione dei ricorrenti, è configurabile il solo reato di estorsione (cfr. i messaggi dal tenore inequivoco, come "ti rompo la faccia...", "se esci a pranzo non ti faccio uscire ..." "non farmi diventare cattivo..." etc.: cfr. pag. 3 e pag. 9 della sentenza impugnata). 3.2. Il reato di estorsione, d'altro canto, diversamente da quanto indicato dal ricorrete, è stato correttamente ritenuto come consumato. La circostanza che l'ultima consegna di denaro sia avvenuta sotto il controllo della polizia, infatti, è del tutto priva di rilievo. Pur volendo prescindere dal fatto che già in precedenza la persona offesa aveva consegnato, in quattro o cinque occasioni una somma di circa 1.000,00 euro (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla sentenza di primo grado), infatti, deve ribadirsi il principio secondo il quale "ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo" (così da ultimo Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep 2019. Sirbu, Rv. 275417, giurisprudenza pacifica e costante da Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642).
P.Q.M.
7 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 cod. pen. e 629, comma secondo, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'DD LU e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il 1°/4/2022 Il consigliere estensore Il Pres nte