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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMICO ERNESTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Negrar Di Valpolicella - Piazza Vittorio Emanuele 37 37024 Negrar Di Valpolicella VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6531/2025 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta di quattro motivi.
L'Ufficio resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Punto focale della controversia è l'intervenuta accettazione o rinuncia effettuata dal ricorrente all'eredità di Nominativo_1, di lui padre.
Nel caso di specie, si deve ritenere non ancora integrata la rinuncia, posto che lo stesso ricorrente parla oggi di "pendenza della procedura di rinuncia" (v. ricorso, pag. 3).
E' poi pacifico che l'atto oggi in questione sia stato preceduto da un avviso di accertamento del 2020 (v. pag. 3 della memoria del 2.1.26 del Comune di Negrar), non impugnato e perciò definitivo.
Se così è, il suddetto avviso, presupposto di quello in esame, è stato emesso in assenza di una rinuncia all'eredità e, secondo la tesi di parte ricorrente, anche in assenza di un'accettazione dell'eredità stessa.
Si ricordi che nell'ipotesi in cui il chiamato abbia ricevuto l'avviso di liquidazione dopo avere effettuato la rinuncia all'eredità (v. Cass. Sez. 5, n. 37064/2022), questa circostanza impedisce all'avviso di accertamento di assumere definitività ed efficacia preclusiva sul punto specifico della riferibilità soggettiva dei debiti tributari del de cuius ai chiamati rinuncianti e, per ciò solo, della loro legittimazione passiva in veste di successori a titolo universale. La riferibilità soggettiva e la soggettività passiva, infatti, discendono solo dal conseguimento della qualità di erede.
Non vi sono pertanto ostacoli alla suddetta definitività e, quindi, l'atto oggi impugnato poteva esserlo solo per vizi propri.
Dalla lettura del ricorso si desume agevolmente come i motivi proposti non attengano a vizi propri del suddetto atto. Dalla soccombenza seguono le spese a favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in € 300, oltre accessori.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMICO ERNESTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Negrar Di Valpolicella - Piazza Vittorio Emanuele 37 37024 Negrar Di Valpolicella VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6531/2025 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta di quattro motivi.
L'Ufficio resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Punto focale della controversia è l'intervenuta accettazione o rinuncia effettuata dal ricorrente all'eredità di Nominativo_1, di lui padre.
Nel caso di specie, si deve ritenere non ancora integrata la rinuncia, posto che lo stesso ricorrente parla oggi di "pendenza della procedura di rinuncia" (v. ricorso, pag. 3).
E' poi pacifico che l'atto oggi in questione sia stato preceduto da un avviso di accertamento del 2020 (v. pag. 3 della memoria del 2.1.26 del Comune di Negrar), non impugnato e perciò definitivo.
Se così è, il suddetto avviso, presupposto di quello in esame, è stato emesso in assenza di una rinuncia all'eredità e, secondo la tesi di parte ricorrente, anche in assenza di un'accettazione dell'eredità stessa.
Si ricordi che nell'ipotesi in cui il chiamato abbia ricevuto l'avviso di liquidazione dopo avere effettuato la rinuncia all'eredità (v. Cass. Sez. 5, n. 37064/2022), questa circostanza impedisce all'avviso di accertamento di assumere definitività ed efficacia preclusiva sul punto specifico della riferibilità soggettiva dei debiti tributari del de cuius ai chiamati rinuncianti e, per ciò solo, della loro legittimazione passiva in veste di successori a titolo universale. La riferibilità soggettiva e la soggettività passiva, infatti, discendono solo dal conseguimento della qualità di erede.
Non vi sono pertanto ostacoli alla suddetta definitività e, quindi, l'atto oggi impugnato poteva esserlo solo per vizi propri.
Dalla lettura del ricorso si desume agevolmente come i motivi proposti non attengano a vizi propri del suddetto atto. Dalla soccombenza seguono le spese a favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in € 300, oltre accessori.