Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Non è invece necessario che la prestazione consti di un'attività diversa da quella abitualmente esercitata dal prestatore, ne' che tale prestazione sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o personale subordinato, essendo peraltro irrilevante che il suddetto prestatore agisca in regime di autonomia o di subordinazione.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIEMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEW LINE NO SRL- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CERQUETTI ADRIANO & ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati VELIO G. SCALZARETTO, CLAUDIO TANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO ASCHIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NEW LINE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9/99 del Tribunale di CREMONA, depositata il 09/04/99 R.G.N. 1/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Cremona AN SO esponeva di aver svolto per conto della società New Line s.r.l. e della società New Line N.O. s.r.l. attività di tecnico mangimista e procacciatore di affari per il compenso fisso mensile di lire 6.000.000 a seguito di contratto a termine concluso il 27.6.1995 e scadente il 31.12.1996; di aver trasmesso gli ordini di acquisto e le fatture alla soc. New Line N.O., che commercializzava i prodotti dell'altra società; di essere stato retribuito solo per il mese di settembre 1995 dalla soc. New Line N.O. Tanto premesso chiedeva la condanna in solido delle due società, che costituivano una unica azienda, al pagamento della complessiva somma di lire 90.000.000 a titolo di retribuzione non percepita oltre a lire 30.000.000 quale risarcimento del danno all'immagine subita presso i clienti ai quali i prodotti venduti avevano dato problemi.
La soc. New Line si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda negando di aver stipulato il contratto di collaborazione con l'attore ed escludendo di aver dato mandato a terzi di stipulare accordi per suo conto.
La soc. New Line N.O. nel costituirsi, affermava la propria completa autonomia dalla New Line, alla quale era legata solo da rapporti commerciali, e sosteneva che era stato il SO ad offrire la propria collaborazione, inizialmente per due mesi, collaborazione che era stata subito interrotta per la manifesta incapacità del ricorrente. In via riconvenzionale la società chiedeva la condanna del SO al risarcimento dei danni sofferti. Il Pretore, con sentenza del 17.3.1999, premesso che le due società avevano operato come un unico soggetto giuridico, le condannava in solido al pagamento del corrispettivo al SO;
respingeva le reciproche domande di danni, non ritenendole provate. Avverso detta sentenza proponevano appello sia le due società (appello principale) che il SO (appello incidentale). Il Tribunale di Cremona, con sentenza depositata il 9 aprile 1999, respingeva entrambi gli appelli.
In motivazione il Tribunale, premesso che il rapporto intercorso tra le parti doveva qualificarsi come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, osservava che detto contratto prevedeva fin dall'inizio tre parti, poiché le due società comandanti, benché collegate, avevano propria autonoma personalità giuridica;
rilevava, di conseguenza, che il SO aveva assunto l'obbligo di effettuare le sue prestazioni a favore di entrambe le società, le quali erano obbligate in solido al pagamento del corrispettivo;
riteneva ingiustificato il recesso anticipato operato dalle società e fondata la richiesta del collaboratore di risarcimento del danno, da liquidarsi in misura pari all'entità dei corrispettivi che questi avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto;
confermava nel resto la decisione di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza la soc. New Line N.O. ha proposto ricorso con due motivi. SO AN ha resistito con controricorso illustrato da memoria. La soc. New Line non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 1703 e segg. e 2094 cod. civ., nonché contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha qualificato il rapporto intercorso con il SO come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e osserva che nella specie mancano gli elementi tipici del rapporto di parasubordinazione, in quanto il SO ha continuato a svolgere la medesima professione di tecnico-mangimista abitualmente espletata, avvalendosi inoltre della collaborazione di tre dipendenti. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 1703 e segg. e 2118 cod. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale, mentre ha correttamente rilevato che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una società non si estendono ad altra società dello stesso gruppo, ha poi ritenuto la concludente solidalmente responsabile del mancato pagamento delle retribuzioni da parte della New Line, non considerando che il compenso per il mese di settembre 1995 venne versato al SO dalla concludente non già nella veste di comandante, bensì quale mandataria della New Line.
Rileva altresì la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ravvisato un comandato delle società al SO senza accertare quale fosse l'oggetto del mandato;
infatti, se il mandato era da intendersi riferito alla conclusione di affari, o si ricadrebbe o nel rapporto di agenzia, che invece il Tribunale ha escluso per la presenza di un compenso fisso, ovvero in una prestazione di lavoro autonomo non soggetta a vincoli di stabilità.
Osserva ancora la ricorrente che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la testimonianza di tal LU, collaboratore del SO, il quale all'udienza pretorile del 7.2.1997 ebbe ad affermare che fu quest'ultimo a recedere dal rapporto, deposizione decisiva al fine del rigetto della domanda, atteso che il rapporto è cessato per unilaterale volontà dell'attuale intimato.
I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. È noto che l'interpretazione del contratto e l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e logicità della motivazione (cfr. tra le tante Cass. n. 2190 del 1998, Cass. n. 3142 del 1998, Cass. n. 4032 del 1998). È stato parimenti affermato che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 5960 del 1999, Cass. n. 13925 del 2000, Cass. n. 14414 del 2000). Ciò premesso, va osservato che nella specie il Tribunale, attraverso una attenta ricostruzione della vicenda, effettuata sulla base delle testimonianze e della documentazione raccolte nel giudizio di primo grado, è pervenuto alla conclusione che le due società il 27.6.1995 hanno congiuntamente conferito al OT l'incarico di promuovere presso i clienti contratti di acquisto di mangimi, prodotti e commercializzati dalle conferenti, dietro un corrispettivo fisso di lire sei milioni mensili, fino al 31.12.1996, e che dette società senza giustificato motivo sono recedute dal rapporto prima della sua scadenza.
Questa ricostruzione della vicenda contrattuale, congruamente motivata, non presenta contraddizioni e vizi logici e resiste a tutte le generiche censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata sul piano della motivazione.
Quanto poi alla qualificazione del rapporto, il Tribunale ha escluso che potesse ravvisarsi un contratto di agenzia, poiché le parti avevano convenuto un compenso fisso mensile svincolato dal numero e dalla consistenza dei contratti conclusi per conto delle mandanti. I giudici del gravame hanno invece ravvisato nella specie un rapporto di parasubordinazione, visto che il rapporto si sostanziava in un obbligo di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, del SO. I parametri normativi applicati dal Tribunale per la qualificazione del rapporto sono perfettamente conformi a quelli richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per l'esistenza dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità,
che ricorre quando la prestazione non sia occasionale me perduri nel tempo e comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente;
la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o più in generale nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore;
la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sulla utilizzazione di una struttura di natura materiale (Cass. n. 7785 del 1997, Cass. n. 6752 del 1996, Cass. n. 3485 del 2001, Cass. n. 14722 del 1999). La ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nella qualificazione in quanto, a suo dire, la parasubordinazione sarebbe caratterizzata, da parte del collaboratore, dalla prestazione di una attività diversa da quella della professione abitualmente esercitata, dalla mancanza di ogni vincolo di subordinazione e dal mancato impiego di mezzi organizzati e di personale subordinato. Questi rilievi non hanno alcun pregio, in quanto prospettano la necessità di requisiti non richiesti, o richiesti in termini quantitativi ben diversi (si pensi alla prevalenza del lavoro personale sul personale subordinato e sul capitale impiegato) dalla giurisprudenza di legittimità, senza addurre argomenti convincenti per una riconsiderazione del problema.
Di conseguenza, le censure mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di norme di legge non sono meritevoli di accoglimento.
Gli ultimi due profili di censura sono parimenti infondati. La ricorrente sostiene di non essersi mai obbligata nei confronti del SO e di aver a questi corrisposto il compenso del mese di settembre 1995 solo su incarico della soc. New Line. La censura è inammissibile in quanto ripropone al giudice di legittimità una questione di fatto già valutata in modo difforme dal giudice di merito accampando una pretesa contraddittorietà della motivazione che in realtà non è dato riscontrare, avendo il Tribunale spiegato che la volontà della New Line O.N. di impegnarsi contrattualmente era desumibile non solo dalle testimonianze raccolte, ma anche dal comportamento concludente dalla stessa tenuto nei confronti degli allevatori.
La società lamenta altresì che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la testimonianza resa al Pretore da tal LU, il quale avrebbe affermato che fu il SO a recedere dal contratto. Tale doglianza è inammissibile sia perché la ricorrente non riproduce in ricorso l'esatto contenuto della testimonianza che asserisce essere stata trascurata dal Tribunale, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso;
sia perché con tale censura viene proposta in cassazione una questione nuova, non sollevata avanti al giudice di appello, come si evince dalle conclusioni rassegnate dalla New Line O.N. nel giudizio di appello e trascritte nella sentenza impugnata.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. La società ricorrente, di conseguenza, deve essere condannata al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 29,20, oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002