Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL3 304/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Condous previdenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10338/99Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Cron..7684 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 26/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TEN Z A sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SIR GROUP DI UI BR & C SAS, UI BR;
- intimati 2001 avverso la sentenza n. 298/98 del Tribunale di PRATO, 4580 -1- depositata il 25/05/98 R.G.N. 1315/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SEN TENZA Ritenuto che, con ricorso del 7 aprile 1995 al Pretore di Prato, la s.a.s. SIR Group e personalmente NO ID, legale rappresentante della società, ilproponevano opposizione contro decreto ingiuntivo emesso a favore dell'Inps ed avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi -per il periodo 1° gennaio 1977 31 ottobre 1978; che ricorrenti deducevano di aver presentato all'Istituto domanda di condono rateale ai sensi della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ed eccepivano comunque l'estinzione del loro debito contributivo per prescrizione;
che, costituitosi l'opposto, il Pretore accoglieva l'opposizione e revocava l'ingiunzione, ritenendo fondate entrambe le eccezioni, e la decisione veniva confermata, con sentenza del 25 maggio 1998, dal Tribunale, il quale si limitava ad affermare l'estinzione del credito per prescrizione;
che contro questa sentenza l'Inps ricorre per cassazione, mentre gli intimati non si sono costituiti.
Considerato che
l'Inps prospetta quattro motivi di ricorso, intesi alla cassazione della sentenza 3 impugnata, dichiarativa della prescrizione del credito contributivo, sia perché la domanda di condono presentata dal contribuente senza riserva di diripetizione precludeva ogni azione ripetizione da parte di costui e quindi ogni possibilità di accertamento del suo debito originario, sia perché la prescrizione era stata interrotta;
che i motivi sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla lite;
che infatti lo stesso Istituto afferma (pag. 7 del ricorso, ottavo capoverso) che nel corso del giudizio il debito risultante dalla domanda di o c i r e d e F condono è stato integralmente pagato;
che, quanto al rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'originaria obbligazione contributiva, né l'Inps può esercitare alcuna pretesa a causa dell'accettazione della domanda di condono (Cass. 5 aprile 2000 n. 4230), che equivale ad una remissione parziale del debito, né il contribuente può esercitare alcuna domanda di ripetizione ex art. 81 1. 23 dicembre 1998 n. 441, giacché lo stesso ricorrente Inps afferma che alla domanda di condono non fu apposta nessuna clausola di riserva;
che infatti l'azione di ripetizione di quanto pagato in base al condono presuppone, ai sensi dell'art. 81 cit., l'espressa clausola di riserva (Cass. 22 aprile 2000 n. 5311); che quanto sopra osservato basta а rendere inutili le questioni poste dal ricorrente in materia di prescrizione del credito contributivo, e in particolare le questioni sugli effetti della domanda di condono, ossia se essa produca interruzione della prescrizione in corso (art. 2944 cod. civ.) 0 rinuncia alla prescrizione già compiuta (art. 2937, secondo comma, cod. civ.) e se il successivo pagamento possa considerarsi come spontaneo, sì da precludere ex art. 2940 cod. civ. l'azione di ripetizione;
che, in conclusione, non sussiste l'interesse dell'Inps ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata, per cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. n. 1048 del 28.9.2000); che le spese vanno compensate con riferimento all'intero processo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del La Corte contendere e compensa le spese dell'intero processo. 5 Così deciso in Roma il 26 novembre 2001. Инісенко# Poncidento: (nicense Presse as sensore: redunico Philh - 7 MAR. 2002 ELLERE DA E ESTN REG ELLA D