Art. 7. Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica
I posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui sono ammessi a partecipare: per il 50 per cento della dotazione stabilita dall' art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , le categorie di personale di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 5; per il restante 50 per cento i presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, nonche' i professori dei ruoli A e B dei predetti istituti che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianita' complessiva nei singoli ruoli e siano forniti di laurea in ingegneria o in architettura.
Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' abrogato.
I posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui sono ammessi a partecipare: per il 50 per cento della dotazione stabilita dall' art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , le categorie di personale di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 5; per il restante 50 per cento i presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, nonche' i professori dei ruoli A e B dei predetti istituti che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianita' complessiva nei singoli ruoli e siano forniti di laurea in ingegneria o in architettura.
Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' abrogato.