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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, RE
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 482/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY505AR00588 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY505AR00589 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento propone appello principale avverso la sentenza n. 708 2023 CTP Agrigento del 30maggio 2023 depositata il 28 giugno 2023 in ordine all'accoglimento del ricorso del contribuente, perché non sono state ritenute valide le ragioni edotte dell'Agenzia in merito alla emissione degli avvisi di accertamento per irpef anni 2014 e 2015.
Il contenzioso trae origine dall'emissione dell'avviso di accertamento TY505AR005889 Irpef altro 2014 2015.
(Valore della lite €. 3.919,00).
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 29 gennaio 24 contesta la decisione dei giudici di prime cure in quanto, il contribuente non è riuscito a smontare le ipotesi di affitto in nero accertate dall'agenzia ai sensi dell'art 41 ter dpr 600/73.
Non si è costituito il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il processo penale instaurato dal contribuente per dimostrare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte del sig. Nominativo_1 non è prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 41 ter del D.P.R. n. 600/73.
A ben vedere, aldilà del rapporto esistente tra processo penale e tributario, nessuna prova documentale è stata offerta dal contribuente, non potendo ritenersi tale il processo penale, peraltro pendente, instaurato nei confronti del sig. Nominativo_1. (soggetto che ha effettuato la segnalazione di affitto in nero presso la Guardia di Finanza)
L'Ufficio, invece, sulla base dei dati emergenti dalla segnalazione della Guardia di Finanza, aveva offerto un quadro presuntivo-probatorio idoneo a supportare il recupero a tassazione portato dagli atti impositivi contestati.
Infatti, il signor Nominativo_1 ha dichiarato di abitare l'immobile di proprietà del signor Resistente_1 e della coniuge Nominativo_2. A riprova di ciò, aveva allegato alcune ricevute di pagamento del canone effettuato al portiere dello stabile.
Inoltre, la Sig. Nominativo_2 coniuge, cointestataria ed utilizzatrice dell'immobile ha dichiarato di non essere per nulla informata dell'utilizzo parziale dell'immobile da parte dell'inquilino Nominativo_1.
Orbene, le dichiarazioni di cui sopra non si ritengono sufficienti a smontare quanto asserito dall'ufficio nella determinazione del reddito effettuata ai sensi dell'art. 41 ter co 2 dpr 600/73 che cosi recita: “In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo documentata prova contraria,
l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso;
ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell'immobile”.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado accoglie l'appello. In virtu della problematica trattata nulla per le spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Nulla per le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, RE
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 482/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY505AR00588 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY505AR00589 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento propone appello principale avverso la sentenza n. 708 2023 CTP Agrigento del 30maggio 2023 depositata il 28 giugno 2023 in ordine all'accoglimento del ricorso del contribuente, perché non sono state ritenute valide le ragioni edotte dell'Agenzia in merito alla emissione degli avvisi di accertamento per irpef anni 2014 e 2015.
Il contenzioso trae origine dall'emissione dell'avviso di accertamento TY505AR005889 Irpef altro 2014 2015.
(Valore della lite €. 3.919,00).
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 29 gennaio 24 contesta la decisione dei giudici di prime cure in quanto, il contribuente non è riuscito a smontare le ipotesi di affitto in nero accertate dall'agenzia ai sensi dell'art 41 ter dpr 600/73.
Non si è costituito il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il processo penale instaurato dal contribuente per dimostrare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte del sig. Nominativo_1 non è prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 41 ter del D.P.R. n. 600/73.
A ben vedere, aldilà del rapporto esistente tra processo penale e tributario, nessuna prova documentale è stata offerta dal contribuente, non potendo ritenersi tale il processo penale, peraltro pendente, instaurato nei confronti del sig. Nominativo_1. (soggetto che ha effettuato la segnalazione di affitto in nero presso la Guardia di Finanza)
L'Ufficio, invece, sulla base dei dati emergenti dalla segnalazione della Guardia di Finanza, aveva offerto un quadro presuntivo-probatorio idoneo a supportare il recupero a tassazione portato dagli atti impositivi contestati.
Infatti, il signor Nominativo_1 ha dichiarato di abitare l'immobile di proprietà del signor Resistente_1 e della coniuge Nominativo_2. A riprova di ciò, aveva allegato alcune ricevute di pagamento del canone effettuato al portiere dello stabile.
Inoltre, la Sig. Nominativo_2 coniuge, cointestataria ed utilizzatrice dell'immobile ha dichiarato di non essere per nulla informata dell'utilizzo parziale dell'immobile da parte dell'inquilino Nominativo_1.
Orbene, le dichiarazioni di cui sopra non si ritengono sufficienti a smontare quanto asserito dall'ufficio nella determinazione del reddito effettuata ai sensi dell'art. 41 ter co 2 dpr 600/73 che cosi recita: “In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo documentata prova contraria,
l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso;
ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell'immobile”.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado accoglie l'appello. In virtu della problematica trattata nulla per le spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Nulla per le spese