Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3169
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto provata la corretta e rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle pretese tributarie azionate, respingendo quindi l'eccezione.

  • Rigettato
    Mancata modifica delle cartelle di pagamento sottese

    La Corte ha ritenuto provata la corretta e rituale notifica degli atti presupposti e la rituale emissione delle imposte.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione in caso di impugnazione di una cartella esattoriale per mancata notifica degli atti impositivi presupposti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3169
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo