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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3169/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
RO RA, LA
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11750/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Anastasia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500003397000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1916/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.071762 02500003397000 notificatagli il 28 maggio 2025 con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 49.383,10 portate da cartelle di pagamento, per RI anni 2015-2019; tassa auto anni 2012 e 2013; Imu 2016 e avvisi di accertamento Irpef anni 2015, 2016 e 2017.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata modifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e l'estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione, segnatamente della cartella di pagamento per RI anno 2015, asseritamente notificata il 29 Marzo 2018, la cartella di pagamento per RI anno 2016, asseritamente notificata il 12 luglio 2018, la cartella di pagamento relativa a RI anno 2017, asseritamente notificata il 4 Aprile 2019, la cartella per RI anno 2018, asseritamente notificata l'11 Febbraio 2022, la cartella per tassa auto 2013, asseritamente notificata il 24 marzo 2022, la cartella relativa a tassa auto 2012, asseritamente notificata il 24 marzo 2022, la cartella di pagamento per
RI anno 2019 asseritamente notificata il 14 maggio 2022, la cartella relativa Imu anno 2016 che si assume notificata il 7 dicembre 2023, l'avviso di accertamento n. 250 TETM 004638 relativo a Irpef anno
2015 che si assume notificato il 4 novembre 2021, l'avviso di accertamento n.250 TETM004172 per Irpef anno 2016, asseritamente notificato l'8 febbraio 2023 ed infine l'avviso di accertamento n. 250
TETM003820 asseritamente notificato il 4 maggio 2024 relativo a Irpef anno 2017.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant' Anastasia relativamente alle cartelle di pagamento riferite alla
RI anni 2015 2019 e all'Imu anno 2016 deducendo di aver correttamente proceduto all'emissione delle cartelle per le quali il Comune non era tenuto a notificare alcun avviso di accertamento propedeutico alla formazione del ruolo trattandosi di RI ordinaria.
Quanto all'Imu ha dedotto che l'avviso era stato notificato il 29 luglio 2021 per omesso versamento dell'imposta, avviso che non era stato regolarmente pagato dal ricorrente nonostante la notifica fosse stata effettuata presso il suo domicilio in data 8 ottobre 2021 con raccomandata AR allegata in atti. Quanto alla RI il Comune ha dedotto che i ruoli erano stati formati e resi esecutivi nel rispetto dell'articolo 33 comma 2 lettera c) del regolamento comunale per la RI.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, relativamente agli avvisi di accertamento per
Irpef, ha dedotto che i tre avvisi indicati dal ricorrente era stati notificati in data, rispettivamente, 4 novembre 2021, 8 Febbraio 2023 e 4 maggio 2024 e che il contribuente non aveva impugnato gli avvisi di accertamento e quindi l'ufficio aveva affidato incarico all'agente della riscossione le somme indicate, dopo aver effettuato correttamente la notifica degli avvisi di accertamento nelle date indicate.
Si è infine costituita in giudizio Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione relativamente all'attività di notifica degli atti propedeutici alla consegna all'agente della riscossione.
Per quanto di sua competenza ha dedotto la corretta notifica dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento sottese come atti interruttivi della prescrizione come specificamente indicato nella memoria di costituzione.
All'udienza collegiale fissata per la trattazione del ricorso del 2 febbraio 2026 la Corte di Giustizia di primo grado ne ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.( cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
Nel merito il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dai resistenti emerge difatti la corretta notifica degli atti presupposti e la rituale emissione delle imposte RI .
Quanto a agli avvisi di accertamento per il mancato pagamento Irpef, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in atti documentazione probatoria da cui emerge che l'avviso relativo a Irpef 2015 è stato notificato al contribuente in data 4 novembre 2021, ricevuto a mani proprie dall'attuale ricorrente;
l'avviso di accertamento relativo a Irpef 2016 è stato notificato correttamente ai sensi dell'articolo 140 CPC con deposito del plico presso l'ufficio postale di residenza del ricorrente e perfezionamento della notifica in data 8 Febbraio 2023, data nella quale il contribuente ha ritirato il plico presso l'ufficio postale.
Infine l'avviso di accertamento relativo a Irpef 2017 è stato notificato con raccomandata ordinaria presso l'indirizzo del ricorrente e ricevuto da persona di famiglia come da documentazione allegata.
Quanto alla imposta Imu 2016 il Comune ha precisato che, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento comunale TARI, era stato notificato al ricorrente l'avviso bonario di pagamento in data 8 ottobre 2021 con raccomandata con ricevuta di ritorno relativa cartolina di ritorno depositati in atti. Infine va rilevato che l'Agenzia Entrate riscossione ha depositato in atti documentazione da cui emergono le rituali notifiche del pagamento e delle intimazioni di pagamento, tra le quali l'ultima effettuata in data 8 ottobre 2024.
Pertanto , stante la prova della corretta e rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle pretese tributarie azionate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascun resistente costituito.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
RO RA, LA
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11750/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Anastasia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500003397000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1916/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.071762 02500003397000 notificatagli il 28 maggio 2025 con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 49.383,10 portate da cartelle di pagamento, per RI anni 2015-2019; tassa auto anni 2012 e 2013; Imu 2016 e avvisi di accertamento Irpef anni 2015, 2016 e 2017.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata modifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e l'estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione, segnatamente della cartella di pagamento per RI anno 2015, asseritamente notificata il 29 Marzo 2018, la cartella di pagamento per RI anno 2016, asseritamente notificata il 12 luglio 2018, la cartella di pagamento relativa a RI anno 2017, asseritamente notificata il 4 Aprile 2019, la cartella per RI anno 2018, asseritamente notificata l'11 Febbraio 2022, la cartella per tassa auto 2013, asseritamente notificata il 24 marzo 2022, la cartella relativa a tassa auto 2012, asseritamente notificata il 24 marzo 2022, la cartella di pagamento per
RI anno 2019 asseritamente notificata il 14 maggio 2022, la cartella relativa Imu anno 2016 che si assume notificata il 7 dicembre 2023, l'avviso di accertamento n. 250 TETM 004638 relativo a Irpef anno
2015 che si assume notificato il 4 novembre 2021, l'avviso di accertamento n.250 TETM004172 per Irpef anno 2016, asseritamente notificato l'8 febbraio 2023 ed infine l'avviso di accertamento n. 250
TETM003820 asseritamente notificato il 4 maggio 2024 relativo a Irpef anno 2017.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant' Anastasia relativamente alle cartelle di pagamento riferite alla
RI anni 2015 2019 e all'Imu anno 2016 deducendo di aver correttamente proceduto all'emissione delle cartelle per le quali il Comune non era tenuto a notificare alcun avviso di accertamento propedeutico alla formazione del ruolo trattandosi di RI ordinaria.
Quanto all'Imu ha dedotto che l'avviso era stato notificato il 29 luglio 2021 per omesso versamento dell'imposta, avviso che non era stato regolarmente pagato dal ricorrente nonostante la notifica fosse stata effettuata presso il suo domicilio in data 8 ottobre 2021 con raccomandata AR allegata in atti. Quanto alla RI il Comune ha dedotto che i ruoli erano stati formati e resi esecutivi nel rispetto dell'articolo 33 comma 2 lettera c) del regolamento comunale per la RI.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, relativamente agli avvisi di accertamento per
Irpef, ha dedotto che i tre avvisi indicati dal ricorrente era stati notificati in data, rispettivamente, 4 novembre 2021, 8 Febbraio 2023 e 4 maggio 2024 e che il contribuente non aveva impugnato gli avvisi di accertamento e quindi l'ufficio aveva affidato incarico all'agente della riscossione le somme indicate, dopo aver effettuato correttamente la notifica degli avvisi di accertamento nelle date indicate.
Si è infine costituita in giudizio Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione relativamente all'attività di notifica degli atti propedeutici alla consegna all'agente della riscossione.
Per quanto di sua competenza ha dedotto la corretta notifica dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento sottese come atti interruttivi della prescrizione come specificamente indicato nella memoria di costituzione.
All'udienza collegiale fissata per la trattazione del ricorso del 2 febbraio 2026 la Corte di Giustizia di primo grado ne ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.( cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
Nel merito il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dai resistenti emerge difatti la corretta notifica degli atti presupposti e la rituale emissione delle imposte RI .
Quanto a agli avvisi di accertamento per il mancato pagamento Irpef, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in atti documentazione probatoria da cui emerge che l'avviso relativo a Irpef 2015 è stato notificato al contribuente in data 4 novembre 2021, ricevuto a mani proprie dall'attuale ricorrente;
l'avviso di accertamento relativo a Irpef 2016 è stato notificato correttamente ai sensi dell'articolo 140 CPC con deposito del plico presso l'ufficio postale di residenza del ricorrente e perfezionamento della notifica in data 8 Febbraio 2023, data nella quale il contribuente ha ritirato il plico presso l'ufficio postale.
Infine l'avviso di accertamento relativo a Irpef 2017 è stato notificato con raccomandata ordinaria presso l'indirizzo del ricorrente e ricevuto da persona di famiglia come da documentazione allegata.
Quanto alla imposta Imu 2016 il Comune ha precisato che, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento comunale TARI, era stato notificato al ricorrente l'avviso bonario di pagamento in data 8 ottobre 2021 con raccomandata con ricevuta di ritorno relativa cartolina di ritorno depositati in atti. Infine va rilevato che l'Agenzia Entrate riscossione ha depositato in atti documentazione da cui emergono le rituali notifiche del pagamento e delle intimazioni di pagamento, tra le quali l'ultima effettuata in data 8 ottobre 2024.
Pertanto , stante la prova della corretta e rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle pretese tributarie azionate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascun resistente costituito.