Decreto cautelare 7 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Avv Olivieri in Roma, via Tuscolana 346;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del decreto con il quale in data -OMISSIS- – provvedimento notificato il 10.09.2021 - lo Sportello Unico per l'Immigrazione di L'Aquila rigettava la domanda di emersione avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.M. n. 34/2020, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e derivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ha chiesto l'annullamento del provvedimento in epigrafe, lamentandone l'illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge.
L'istante premette in fatto che la signora -OMISSIS-, invalida al 100%, avanzava domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro asseritamente instaurato come badante. La domanda, inoltrata formalmente al CAF, veniva respinta in quanto si accertava, da parte della Prefettura dell'Aquila, che la pratica di emersione non poteva essere accolta per l’ insussistenza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro, evidenziando come l'ultima dichiarazione dei redditi risaliva al 2013, mentre l’istanza era datata 6 giugno 2020.
Con ordinanza collegiale cautelare del 2021n. 342 il Tribunale respingeva la domanda cautelare in ratifica al decreto cautelare monocratico di reiezione, precedentemente adottato.
Si è costituita l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato e inammissibile.
All'odierna udienza pubblica la causa viene introitata per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione attiva, dal momento che il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente è relativo alla incapienza reddituale del datore di lavoro, signora -OMISSIS-.
Il Collegio ritiene di condividere i precedenti della sezione in materia, ritenendo che solamente il datore di lavoro avrebbe avuto la legittimazione per impugnare il provvedimento in oggetto; il provvedimento è infatti motivato in relazione alla carenza reddituale del datore di lavoro e unicamente in relazione a tale profilo.
Il ricorrente non ha la titolarità della posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa dal provvedimento in oggetto, in quanto trattasi della carenza di dichiarazione dei redditi a partire dall'anno 2013 in poi.
Giova sottolineare, infine, che è comunque anche infondato nel merito, dal momento che non ha fondamento la censura di violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto interministeriale del 2020, con cui si prevede che la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza, poiché l'ufficio competente ha verificato, e risulta dagli atti di causa, che la signora -OMISSIS- ha presentato ben due istanze di regolarizzazione per lavoratori addetti alla propria assistenza.
Conclusivamente, il collegio ritiene inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva all'azione, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZI, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ZI |
IL SEGRETARIO