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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
RI ET, EL
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001EM0000001830003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 273 del 3.4.2025, resa in composizione monocratica, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione imposta di registro fissa pari ad Euro 200,00.
Le spese venivano compensate.
L'imposta veniva liquidata in relazione ad un'Ordinanza di assegnazione somme in un procedimento esecutivo fondato su ingiunzione del Tribunale del Lavoro, nel quale procedimento l'Avvocato aveva chiesto ed ottenuto la distrazione delle spese legali.
La Sentenza ha applicato il principio stabilito dalla Cassazione per cui laddove il Giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somma al difensore distrattario del credito procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'Ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.
Ricorreva in appello il contribuente riportando il testo dell'Ordinanza di assegnazione da cui si rilevava la differenza della fattispecie esaminata rispetto a quelle in cui era stato estratto il principio posto a base della sentenza appellata.
Richiamava diverse pronunce ove l'avvocato distrattario non era parte del giudizio esecutivo.
Così concludeva: “In riforma dell'impugnata sentenza, voglia annullare l'avviso di accertamento e liquidazione d'imposta impugnato. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, anche con condanna dell'Agenzia ex art. 96, comma 1 o comma 3 cpc”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, ribadendo che l'esecuzione normativamente stabilita era applicabile solo ai crediti di lavoro e le controversie individuali di lavoro ma non al credito del professionista che ha assistito la parte nella causa di lavoro.
Secondo l'Ufficio la previsione all'interno della sentenza della distrazione delle spese a favore del difensore fa sorgere un autonomo presupposto impositivo ai fini del registro in capo al difensore distrattario.
Richiamate diverse decisioni che hanno statuito sull'argomento, così conclude: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto dell'appello, con vittoria di onorari e spese di lite”.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa.
La vertenza veniva posta in discussione all'udienza del 16.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Fondamentale è evidenziare come nella fattispecie in esame il legale ha agito esecutivamente, in forza di decreto ingiuntivo, per capitale, interessi e spese legali spettanti al proprio cliente. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto senza la richiesta della distrazione delle spese legali. La distrazione è stata richiesta – e concessa – in seno alla richiesta di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo (Società_1 S.p.A.) relativamente alle sole competenze dell'esecuzione.
Ne consegue che l'avvocato non può essere considerato parte in causa, spettando tale posizione unicamente al suo assistito. Né si vede valido argomento per differenziare la situazione in cui l'Ordinanza assegni al cliente capitale, interessi, spese precedentemente liquidate e le spese legali dall'esecuzione (spese delle quali l'avvocato ha il diritto di chiedere il pagamento al cliente non potendo certo questo trattenerle, il tutto con l'esenzione dall'imposta di registro prevista in materia e procedura di vertenza di lavoro), e la situazione in cui, come nella fattispecie in esame, sia stata chiesta la distrazione delle spese legali della esecuzione.
In conclusione, se ai fini della tassazione de quo sono tenuti al pagamento tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio e che tale “natura di parte” non può essere attribuita al legale solo perché ha dichiarato di essere antistatario, il provvedimento di assegnazione delle spese di cui trattasi non può essere soggetto a tassazione.
In proposito è senz'altro condivisibile la diversa, rispetto a quella appellata, pronuncia della medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova che ha ben evidenziato come le spese legali, per la loro necessità per far valere un credito di lavoro, quand'anche nella fase esecutiva, rivestono carattere di accessorietà rispetto al credito principale del quale per tale assimilazione di intenti, in ambito processuale, seguono il trattamento fiscale come stabilito dall'art. 10, L. n. 533/1973 che prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro.
Le spese vengono compensate considerata la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
RI ET, EL
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001EM0000001830003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 273 del 3.4.2025, resa in composizione monocratica, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione imposta di registro fissa pari ad Euro 200,00.
Le spese venivano compensate.
L'imposta veniva liquidata in relazione ad un'Ordinanza di assegnazione somme in un procedimento esecutivo fondato su ingiunzione del Tribunale del Lavoro, nel quale procedimento l'Avvocato aveva chiesto ed ottenuto la distrazione delle spese legali.
La Sentenza ha applicato il principio stabilito dalla Cassazione per cui laddove il Giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somma al difensore distrattario del credito procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'Ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.
Ricorreva in appello il contribuente riportando il testo dell'Ordinanza di assegnazione da cui si rilevava la differenza della fattispecie esaminata rispetto a quelle in cui era stato estratto il principio posto a base della sentenza appellata.
Richiamava diverse pronunce ove l'avvocato distrattario non era parte del giudizio esecutivo.
Così concludeva: “In riforma dell'impugnata sentenza, voglia annullare l'avviso di accertamento e liquidazione d'imposta impugnato. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, anche con condanna dell'Agenzia ex art. 96, comma 1 o comma 3 cpc”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, ribadendo che l'esecuzione normativamente stabilita era applicabile solo ai crediti di lavoro e le controversie individuali di lavoro ma non al credito del professionista che ha assistito la parte nella causa di lavoro.
Secondo l'Ufficio la previsione all'interno della sentenza della distrazione delle spese a favore del difensore fa sorgere un autonomo presupposto impositivo ai fini del registro in capo al difensore distrattario.
Richiamate diverse decisioni che hanno statuito sull'argomento, così conclude: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto dell'appello, con vittoria di onorari e spese di lite”.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa.
La vertenza veniva posta in discussione all'udienza del 16.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Fondamentale è evidenziare come nella fattispecie in esame il legale ha agito esecutivamente, in forza di decreto ingiuntivo, per capitale, interessi e spese legali spettanti al proprio cliente. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto senza la richiesta della distrazione delle spese legali. La distrazione è stata richiesta – e concessa – in seno alla richiesta di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo (Società_1 S.p.A.) relativamente alle sole competenze dell'esecuzione.
Ne consegue che l'avvocato non può essere considerato parte in causa, spettando tale posizione unicamente al suo assistito. Né si vede valido argomento per differenziare la situazione in cui l'Ordinanza assegni al cliente capitale, interessi, spese precedentemente liquidate e le spese legali dall'esecuzione (spese delle quali l'avvocato ha il diritto di chiedere il pagamento al cliente non potendo certo questo trattenerle, il tutto con l'esenzione dall'imposta di registro prevista in materia e procedura di vertenza di lavoro), e la situazione in cui, come nella fattispecie in esame, sia stata chiesta la distrazione delle spese legali della esecuzione.
In conclusione, se ai fini della tassazione de quo sono tenuti al pagamento tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio e che tale “natura di parte” non può essere attribuita al legale solo perché ha dichiarato di essere antistatario, il provvedimento di assegnazione delle spese di cui trattasi non può essere soggetto a tassazione.
In proposito è senz'altro condivisibile la diversa, rispetto a quella appellata, pronuncia della medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova che ha ben evidenziato come le spese legali, per la loro necessità per far valere un credito di lavoro, quand'anche nella fase esecutiva, rivestono carattere di accessorietà rispetto al credito principale del quale per tale assimilazione di intenti, in ambito processuale, seguono il trattamento fiscale come stabilito dall'art. 10, L. n. 533/1973 che prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro.
Le spese vengono compensate considerata la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.