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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/09/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
929/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 929/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Standoli Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Chiaranti Federica, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/2010 in TE (TR) precisando che dall'unione è nato il figlio Persona_1 il 24/02/2014 in TE (TR) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, la quale continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in TE, via Gramsci, 13, di sua proprietà, unitamente al minore.
2) La casa familiare di proprietà della signora resterà in uso e proprietà alla _1 medesima;
il signor rinuncia a qualsiasi pretesa economica o d'uso sul bene. R_
3) I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno ivi, in uso ed in proprietà della signora ad esclusione di quelli strettamente personali del signor _1
. R_
4) Quanto alle modalità di visita del padre con il figlio di seguito indicate anche in ragione degli impegni lavorativi attuali del padre:
-il signor prenderà con sé a fine settimana alternati dal venerdì R_ R_ all'uscita della scuola al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola;
- nella settimana successiva al weekend in cui il bambino starà con la madre, il padre prenderà con sé lunedì all'uscita della scuola, riaccompagnandolo il martedì R_ mattina presso il plesso scolastico;
- nella settimana successiva al weekend in cui il bambino starà con il padre, questi prenderà con sé il mercoledì dall'uscita della scuola, riaccompagnandolo il R_ venerdì mattina presso il plesso scolastico.
- Rispettando il principio dell'alternanza, per le feste del Natale/Capodanno il bambino trascorrerà il 24 e il 25 con un genitore e starà con l'altro genitore il 26 dicembre nonché il 31.12 ed il 1° gennaio;
quanto alla Pasqua, sempre con alternanza annuale: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in Albis dalle ore 10,00, martedì e mercoledì con l'altro genitore. Ulteriori festività alternate di anno in anno (Epifania, festa del patrono, 8 dicembre ecc).
- Per le vacanze estive trascorrerà almeno tre settimane con il padre, di cui due R_ anche consecutive nel mese di agosto, almeno 3 settimane con la madre, di cui 2 consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
con possibilità di eventuale settimana di vacanza aggiuntiva nel periodo invernale, per cui i genitori hanno previsto l'alternanza.
- Il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso, in deroga ai tempi e modi di visita innanzi indicati.
5) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio R_ R_ un assegno mensile di euro 700,00 (euro settecento//00), da corrispondere alla coniuge entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla signora recante Controparte_1
IBAN [...]. Sin d'ora i coniugi concordano che, qualora dovesse iniziare l'Università con collocazione abitativa fuori sede, il signor R_
corrisponderà dall'inizio dei corsi universitari il mantenimento concordato R_ direttamente in favore dello stesso.
6) In osservanza al protocollo adottato dal Tribunale di TE il pagamento delle spese mediche, compresi i farmaci da banco - ad esclusione di “farmaci” omeopatici e/o di medicina non tradizionale in genere che rimarranno a carico del richiedente - sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
qualora le spese vengano anticipate dalla signora _1 si prevede un esonero di esibizione di documentazione giustificativa delle spese fino alla concorrenza di Euro 100,00, oltre verranno forniti di giustificativi. Il signor , R_ viceversa, sosterrà le spese mediche e sanitarie del minore nella misura del 100% se rientranti nella polizza assicurativa in essere dal medesimo attivata. Qualora venisse meno la polizza in essere, le spese mediche straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico di e 50% a carico della R_ _1
7) Le ulteriori spese di cui al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale verranno ripartite nella misura del 70% a carico di e 30% a carico della con R_ _1 particolare riguardo alle spese scolastiche e ricreative da concordare.
8) I ricorrenti sin da ora concordano che i fondi derivanti dalle due polizze (una di investimento e l'altra di accantonamento senza obbligo di versamento, che hanno come beneficiario, saranno la prima fonte economica alla quale attingere per R_ gli studi universitari (o per altre ragioni straordinarie inerenti e il cui utilizzo R_ dovrà essere sempre concordato); esauriti detti fondi le spese straordinarie - universitarie o di altra natura, escluse le spese mediche - seguiranno la suddivisione del 70% a carico del signor e 30% a carico della signora Nella suddetta polizza di R_ _1 investimento con obbligo di versamento, ad oggi, gli importi vengono elargiti in pari quota dai nonni materni e dalla zia paterna del minore tuttavia, in caso di R_ impossibilità/decesso di una delle parti contribuenti, le parti e Parte_1 _1 concorderanno se continuare a mantenerla contribuendo al 50% cadauno o meno.
[...]
9) L'assegno unico verrà percepito dalla signora al 100%; le detrazioni verranno _1 effettuate da ciascun coniuge nel rispetto della percentuale di concorso al pagamento delle spese.
10)Il signor verserà un assegno divorzile per la coniuge pari R_ Controparte_1 ad euro 100,00 (euro cento//00) mensili, da corrispondere alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla signora recante IBAN Controparte_1
[...].
11)I ricorrenti, nel darsi reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro sorto in costanza di matrimonio e nel periodo della separazione personale, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo e/o ragione, ferme restando le pattuizioni contenute ai punti precedenti.
12) I ricorrenti, si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore, senza bisogno di ulteriore richiesta e/o consenso”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/09/2010 tra e in TE (TR) alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TE (TR) (atto n. 2, parte II, serie A, Uff. 7, anno 2010); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 929/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Standoli Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Chiaranti Federica, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/2010 in TE (TR) precisando che dall'unione è nato il figlio Persona_1 il 24/02/2014 in TE (TR) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, la quale continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in TE, via Gramsci, 13, di sua proprietà, unitamente al minore.
2) La casa familiare di proprietà della signora resterà in uso e proprietà alla _1 medesima;
il signor rinuncia a qualsiasi pretesa economica o d'uso sul bene. R_
3) I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno ivi, in uso ed in proprietà della signora ad esclusione di quelli strettamente personali del signor _1
. R_
4) Quanto alle modalità di visita del padre con il figlio di seguito indicate anche in ragione degli impegni lavorativi attuali del padre:
-il signor prenderà con sé a fine settimana alternati dal venerdì R_ R_ all'uscita della scuola al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola;
- nella settimana successiva al weekend in cui il bambino starà con la madre, il padre prenderà con sé lunedì all'uscita della scuola, riaccompagnandolo il martedì R_ mattina presso il plesso scolastico;
- nella settimana successiva al weekend in cui il bambino starà con il padre, questi prenderà con sé il mercoledì dall'uscita della scuola, riaccompagnandolo il R_ venerdì mattina presso il plesso scolastico.
- Rispettando il principio dell'alternanza, per le feste del Natale/Capodanno il bambino trascorrerà il 24 e il 25 con un genitore e starà con l'altro genitore il 26 dicembre nonché il 31.12 ed il 1° gennaio;
quanto alla Pasqua, sempre con alternanza annuale: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in Albis dalle ore 10,00, martedì e mercoledì con l'altro genitore. Ulteriori festività alternate di anno in anno (Epifania, festa del patrono, 8 dicembre ecc).
- Per le vacanze estive trascorrerà almeno tre settimane con il padre, di cui due R_ anche consecutive nel mese di agosto, almeno 3 settimane con la madre, di cui 2 consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
con possibilità di eventuale settimana di vacanza aggiuntiva nel periodo invernale, per cui i genitori hanno previsto l'alternanza.
- Il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso, in deroga ai tempi e modi di visita innanzi indicati.
5) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio R_ R_ un assegno mensile di euro 700,00 (euro settecento//00), da corrispondere alla coniuge entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla signora recante Controparte_1
IBAN [...]. Sin d'ora i coniugi concordano che, qualora dovesse iniziare l'Università con collocazione abitativa fuori sede, il signor R_
corrisponderà dall'inizio dei corsi universitari il mantenimento concordato R_ direttamente in favore dello stesso.
6) In osservanza al protocollo adottato dal Tribunale di TE il pagamento delle spese mediche, compresi i farmaci da banco - ad esclusione di “farmaci” omeopatici e/o di medicina non tradizionale in genere che rimarranno a carico del richiedente - sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
qualora le spese vengano anticipate dalla signora _1 si prevede un esonero di esibizione di documentazione giustificativa delle spese fino alla concorrenza di Euro 100,00, oltre verranno forniti di giustificativi. Il signor , R_ viceversa, sosterrà le spese mediche e sanitarie del minore nella misura del 100% se rientranti nella polizza assicurativa in essere dal medesimo attivata. Qualora venisse meno la polizza in essere, le spese mediche straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico di e 50% a carico della R_ _1
7) Le ulteriori spese di cui al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale verranno ripartite nella misura del 70% a carico di e 30% a carico della con R_ _1 particolare riguardo alle spese scolastiche e ricreative da concordare.
8) I ricorrenti sin da ora concordano che i fondi derivanti dalle due polizze (una di investimento e l'altra di accantonamento senza obbligo di versamento, che hanno come beneficiario, saranno la prima fonte economica alla quale attingere per R_ gli studi universitari (o per altre ragioni straordinarie inerenti e il cui utilizzo R_ dovrà essere sempre concordato); esauriti detti fondi le spese straordinarie - universitarie o di altra natura, escluse le spese mediche - seguiranno la suddivisione del 70% a carico del signor e 30% a carico della signora Nella suddetta polizza di R_ _1 investimento con obbligo di versamento, ad oggi, gli importi vengono elargiti in pari quota dai nonni materni e dalla zia paterna del minore tuttavia, in caso di R_ impossibilità/decesso di una delle parti contribuenti, le parti e Parte_1 _1 concorderanno se continuare a mantenerla contribuendo al 50% cadauno o meno.
[...]
9) L'assegno unico verrà percepito dalla signora al 100%; le detrazioni verranno _1 effettuate da ciascun coniuge nel rispetto della percentuale di concorso al pagamento delle spese.
10)Il signor verserà un assegno divorzile per la coniuge pari R_ Controparte_1 ad euro 100,00 (euro cento//00) mensili, da corrispondere alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla signora recante IBAN Controparte_1
[...].
11)I ricorrenti, nel darsi reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro sorto in costanza di matrimonio e nel periodo della separazione personale, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo e/o ragione, ferme restando le pattuizioni contenute ai punti precedenti.
12) I ricorrenti, si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore, senza bisogno di ulteriore richiesta e/o consenso”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/09/2010 tra e in TE (TR) alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TE (TR) (atto n. 2, parte II, serie A, Uff. 7, anno 2010); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti