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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1905/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAVALLUZZO PE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3506/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000330 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., come in atto rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 3 – Settebagni, avverso l'avviso di accertamento n. TJQ – 19000330 notificato il 27/11/2024 con cui l'Agenzia avrebbe accertato l'omesso versamento, per l'anno 2019, dell'imposta “ecotassa” di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge n. 145/2018, per € 1.100,00 oltre interessi per € 230,12 e sanzioni per € 330,00 relativamente al veicolo tg. Targa_1, con telaio n. Telaio_1, immatricolato in data Data_1 – ancorché acquistato prima del 1° marzo 2019.
La ricorrente contesta l'avviso de quo, esponendo quanto segue:
- il 26/02/2018, aveva stipulato un contratto con la Società_1 s.p.a. per la fornitura di autoveicoli con la formula buy back;
- tra i veicoli forniti dalla predetta società risultava anche il veicolo accertato;
- l'ordine di acquisto era stato trasmesso a Società_1 s.p.a. il 15.1.2019 come da documentazione prodotta.
Prosegue, inoltre, mettendo in rilievo che la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 2019 e con la risoluzione n. 32/E, sempre del 2019, aveva chiarito che “ Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto
(anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042 della citata legge 145/2018; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019, la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.” Nel caso di specie, non vi era dubbio che l'acquisto si fosse perfezionato in data antecedente al 1° marzo 2019; infatti,
l'invio del relativo ordine di acquisto era stato effettuato con e-mail del 15.1.2019, nel pieno rispetto delle condizioni previste dal contratto di fornitura. L'amministratore delegato aveva, tra l'altro, rilasciato di recente una dichiarazione, depositata agli atti, contenente il riepilogo di tutti i veicoli acquistati, riportando anche i relativi dati identificativi.
Conclude, pertanto, con l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente l'annullamento dell'atto impugnato.
Vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che resiste al ricorso sostenendo l'infondatezza dello stesso e ne chiede il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'opposizione sollevata dalla ricorrente in sede d'udienza, circa la tardività con la quale l'Ufficio resistente ha depositato una memoria, con allegate due recenti sentenze sfavorevoli alla Ricorrente_1 s.r.l., aventi per oggetto lo stesso petitum. Ebbene, esaminati gli atti si è accertato che il deposito è stato effettuato il giorno 26 gennaio 2026, oltre i termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/92. Tale articolo prevede, infatti, che eventuali memorie illustrative vanno depositate fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza e non possono riguardare nuove argomentazioni.
Riguardo a nuovi documenti, invece, la norma prevede che possono essere prodotti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
Si dispone, pertanto, lo stralcio di tali atti.
Appurato quanto sopra, si procede ad esaminare i motivi di ricorso manifestati dalla ricorrente società.
In primo luogo, si ritiene opportuno ai fini del giudizio tener conto del disposto normativo che regola “ l'imposta parametrata al numero di grammi di CO2 emessi per chilometro (c.d. ecotassa ).” Tale materia è regolata dall'art. 1, commi dal 1042 al 1046 della legge n. 145 del 30.12.2018.
Il comma 1042, prevede: “ A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km…”.
E' del tutto evidente che ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'acquisto e l'immatricolazione debbono entrambi realizzarsi nell'arco di tempo considerato: 01.03.2019 – 31.12.2020. Come evidenziato già in narrativa, ciò
è stato chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2019 e con la risoluzione n. 32/
E del 2019.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la Ricorrente_1 s.r.l. aveva in data 26.02.2018 stipulato con la società Società_1 s.p.a. un contratto di fornitura di autoveicoli con la formula buy back e tra i veicoli forniti rientrava anche il veicolo oggetto dell'odierno avviso di accertamento il cui acquisto, secondo parte ricorrente, si sarebbe perfezionato antecedentemente al 1° marzo 2019.
Sostiene, infatti, che l'ordine d'acquisto è stato trasmesso alla società fornitrice in data 15.01.2019 (con un riepilogo delle autovetture da ordinare) e confermato dalla stessa in data antecedente al 1° marzo 2019
(20.01.2019). Pertanto, ritenendo che nel caso in esame si debba far riferimento principalmente al momento del perfezionamento del contratto d'acquisto, come rilevasi anche dai suddetti chiarimenti forniti dalla stessa
Agenzia delle Entrate, la data di immatricolazione avvenuta in data 05/09/2019 è irrilevante ai fini della debenza dell'imposta in argomento.
A fronte di tali circostanze, l'Amministrazione resistente si oppone, in modo pressoché generico, ritenendo che la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia idonea a dimostrare che la conclusione del contratto sia avvenuta antecedentemente al 1° marzo 2019.
Occorre innanzitutto premettere che l'acquisto dei veicoli da parte di Ricorrente_1 s.r.l. ha origine dal suddetto contratto di fornitura del 26/02/2018 che, al punto n. 2 del contratto, prevede che “ Ricorrente_1 s.r.l. provvederà a comunicare a Società_2 i quantitativi, gli optional e data di richiesta consegna e ad inviare detta comunicazione via e-mail. Gli ordini effettuati saranno confermati da Società_2 entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione.
Ebbene, dalla documentazione depositata si evidenzia che in base a quanto previsto dal predetto punto 2 del contratto di fornitura del 26.02.2018, in data 15.01.2019 la Società ricorrente ha inoltrato alla Società fornitrice, via e-mail, l'ordine di acquisto di vari veicoli - tra cui quello oggetto dell'impugnato atto di accertamento contraddistinto dal n. 15012262 - con allegato l'elenco delle autovetture ordinate. L'ordine risulta, altresì, confermato dalla Società_2 s.p.a. il 29/02/2019.
A sostegno di ciò, parte ricorrente ha prodotto vari documenti tra cui: copia dell'ordine di acquisto con allegato il file dell'elenco degli ordini effettuati nonché, una dichiarazione della Società_1 s.p.a., a firma dell'Amministratore Delegato, Nominativo_1, contenente il riepilogo degli autoveicoli acquistati, in cui compare anche il veicolo in questione.
In conclusione, per quanto sopra considerato, si ritiene che il ricorso sia fondato e va, quindi, accolto, e per l'effetto, va annullato l'atto impugnato.
Stante la peculiarità della questione, si ritiene che le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Roma, 27/01/2026.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Cavalluzzo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAVALLUZZO PE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3506/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000330 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., come in atto rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 3 – Settebagni, avverso l'avviso di accertamento n. TJQ – 19000330 notificato il 27/11/2024 con cui l'Agenzia avrebbe accertato l'omesso versamento, per l'anno 2019, dell'imposta “ecotassa” di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge n. 145/2018, per € 1.100,00 oltre interessi per € 230,12 e sanzioni per € 330,00 relativamente al veicolo tg. Targa_1, con telaio n. Telaio_1, immatricolato in data Data_1 – ancorché acquistato prima del 1° marzo 2019.
La ricorrente contesta l'avviso de quo, esponendo quanto segue:
- il 26/02/2018, aveva stipulato un contratto con la Società_1 s.p.a. per la fornitura di autoveicoli con la formula buy back;
- tra i veicoli forniti dalla predetta società risultava anche il veicolo accertato;
- l'ordine di acquisto era stato trasmesso a Società_1 s.p.a. il 15.1.2019 come da documentazione prodotta.
Prosegue, inoltre, mettendo in rilievo che la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 2019 e con la risoluzione n. 32/E, sempre del 2019, aveva chiarito che “ Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto
(anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042 della citata legge 145/2018; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019, la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.” Nel caso di specie, non vi era dubbio che l'acquisto si fosse perfezionato in data antecedente al 1° marzo 2019; infatti,
l'invio del relativo ordine di acquisto era stato effettuato con e-mail del 15.1.2019, nel pieno rispetto delle condizioni previste dal contratto di fornitura. L'amministratore delegato aveva, tra l'altro, rilasciato di recente una dichiarazione, depositata agli atti, contenente il riepilogo di tutti i veicoli acquistati, riportando anche i relativi dati identificativi.
Conclude, pertanto, con l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente l'annullamento dell'atto impugnato.
Vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che resiste al ricorso sostenendo l'infondatezza dello stesso e ne chiede il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'opposizione sollevata dalla ricorrente in sede d'udienza, circa la tardività con la quale l'Ufficio resistente ha depositato una memoria, con allegate due recenti sentenze sfavorevoli alla Ricorrente_1 s.r.l., aventi per oggetto lo stesso petitum. Ebbene, esaminati gli atti si è accertato che il deposito è stato effettuato il giorno 26 gennaio 2026, oltre i termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/92. Tale articolo prevede, infatti, che eventuali memorie illustrative vanno depositate fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza e non possono riguardare nuove argomentazioni.
Riguardo a nuovi documenti, invece, la norma prevede che possono essere prodotti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
Si dispone, pertanto, lo stralcio di tali atti.
Appurato quanto sopra, si procede ad esaminare i motivi di ricorso manifestati dalla ricorrente società.
In primo luogo, si ritiene opportuno ai fini del giudizio tener conto del disposto normativo che regola “ l'imposta parametrata al numero di grammi di CO2 emessi per chilometro (c.d. ecotassa ).” Tale materia è regolata dall'art. 1, commi dal 1042 al 1046 della legge n. 145 del 30.12.2018.
Il comma 1042, prevede: “ A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km…”.
E' del tutto evidente che ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'acquisto e l'immatricolazione debbono entrambi realizzarsi nell'arco di tempo considerato: 01.03.2019 – 31.12.2020. Come evidenziato già in narrativa, ciò
è stato chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2019 e con la risoluzione n. 32/
E del 2019.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la Ricorrente_1 s.r.l. aveva in data 26.02.2018 stipulato con la società Società_1 s.p.a. un contratto di fornitura di autoveicoli con la formula buy back e tra i veicoli forniti rientrava anche il veicolo oggetto dell'odierno avviso di accertamento il cui acquisto, secondo parte ricorrente, si sarebbe perfezionato antecedentemente al 1° marzo 2019.
Sostiene, infatti, che l'ordine d'acquisto è stato trasmesso alla società fornitrice in data 15.01.2019 (con un riepilogo delle autovetture da ordinare) e confermato dalla stessa in data antecedente al 1° marzo 2019
(20.01.2019). Pertanto, ritenendo che nel caso in esame si debba far riferimento principalmente al momento del perfezionamento del contratto d'acquisto, come rilevasi anche dai suddetti chiarimenti forniti dalla stessa
Agenzia delle Entrate, la data di immatricolazione avvenuta in data 05/09/2019 è irrilevante ai fini della debenza dell'imposta in argomento.
A fronte di tali circostanze, l'Amministrazione resistente si oppone, in modo pressoché generico, ritenendo che la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia idonea a dimostrare che la conclusione del contratto sia avvenuta antecedentemente al 1° marzo 2019.
Occorre innanzitutto premettere che l'acquisto dei veicoli da parte di Ricorrente_1 s.r.l. ha origine dal suddetto contratto di fornitura del 26/02/2018 che, al punto n. 2 del contratto, prevede che “ Ricorrente_1 s.r.l. provvederà a comunicare a Società_2 i quantitativi, gli optional e data di richiesta consegna e ad inviare detta comunicazione via e-mail. Gli ordini effettuati saranno confermati da Società_2 entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione.
Ebbene, dalla documentazione depositata si evidenzia che in base a quanto previsto dal predetto punto 2 del contratto di fornitura del 26.02.2018, in data 15.01.2019 la Società ricorrente ha inoltrato alla Società fornitrice, via e-mail, l'ordine di acquisto di vari veicoli - tra cui quello oggetto dell'impugnato atto di accertamento contraddistinto dal n. 15012262 - con allegato l'elenco delle autovetture ordinate. L'ordine risulta, altresì, confermato dalla Società_2 s.p.a. il 29/02/2019.
A sostegno di ciò, parte ricorrente ha prodotto vari documenti tra cui: copia dell'ordine di acquisto con allegato il file dell'elenco degli ordini effettuati nonché, una dichiarazione della Società_1 s.p.a., a firma dell'Amministratore Delegato, Nominativo_1, contenente il riepilogo degli autoveicoli acquistati, in cui compare anche il veicolo in questione.
In conclusione, per quanto sopra considerato, si ritiene che il ricorso sia fondato e va, quindi, accolto, e per l'effetto, va annullato l'atto impugnato.
Stante la peculiarità della questione, si ritiene che le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Roma, 27/01/2026.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Cavalluzzo