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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1071/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa IA EL PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9507/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente: tra
(C.F.: ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e in qualità di esercente della potestà genito- C.F._2 riale dei minori (C.F. ) Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. , rapp.ti e difesi dall'avv. Roman Semenyuk
[...] C.F._4
(C.F. ) ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Na- C.F._5 poli (NA), alla via Fiumicello n. 7, in virtù di procura in atti;
-Attori- nonché
(P.I. ), quale impresa territorialmente desi- Parte_4 P.IVA_1 gnata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale a ministero del dott.
, dall'avv. Tartaglione Giacomo (C.F. Controparte_1 [...]
) ed elett.te domiciliata presso il suo studio legale in Marcianise al- C.F._6 la via San Simeone nr. 20, in virtù di procura in atti;
-Convenuta-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 20.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 20.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Va premesso che la signora è rispettivamente figlia, sorella e zia de- Parte_5 gli istanti.
Gli istanti hanno dedotto che in data 26 maggio 2024, la signora è Parte_5 stata coinvolta in un incidente stradale, verificatosi in Caserta, frazione Centurano alla via Giulia, a seguito del quale ha riportato gravissime lesioni ed è stata rico- verata presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è soprav-
2
vissuta in condizioni critiche per 10 giorni ed è poi deceduta.
Gli istanti hanno precisato che, a seguito delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere nei confronti di ignoti, vista la relazione autoptica del C.T.U. nonché le dichiarazioni della vitti- ma in data 24.07.2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Gli istanti hanno chiesto in questa sede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro oggetto di causa.
Hanno concluso chiedendo: “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni con- traria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria:
1. accertare e dichiarare che il sinistro del 26.05.2024 di cui è rimasta vittima la sig.ra poi deceduta a causa dello stesso il 05.06.2024, è da impu- Parte_5 tarsi all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identifica- ta;
2. per l'effetto, condannare - quale impresa designata Parte_4 dalla Consap per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentate p.t. – al pagamento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori, sia iure proprio che iure hereditatis, da liquidarsi come in atti, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero in subordine in via equitativa;
3. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la , la Parte_4 quale ha impugnato l'atto di citazione e la documentazione posta a fondamento del giudizio, osservando in primo luogo che il proprio intervento è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.
Ciò precisato, la ha sostenuto che la richiesta di risarcimento non Parte_4 accompagnata dalla descrizione del pregiudizio per il quale si richiede il ristoro, va qualificata come generica ed inutile. In secondo luogo, la ha osserva- Pt_4 to che, nel caso di specie, gli attori non hanno inviato una raccomandata conte- nente il livello di dettaglio richiesto dalla normativa sulle procedure risarcitorie e ha conseguentemente ritenuto sussistente l'inammissibilità e l'improcedibilità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 145,148 e 287 decreto legislativo n.
209\2025.
Inoltre, la compagnia di assicurazione ha sostenuto che la mancata ricostruzione della dinamica del sinistro induce ad affermare che la responsabilità dell'evento debba ascriversi alla condotta esclusiva o concorrente della , la quale Parte_5
3
non avrebbe rispettato l'articolo 140 e le regole di comune prudenza e diligenza.
Ha concluso: “perché l'adito Tribunale voglia rigettare l'avversa domanda sic- come generica e nulla, inammissibile ed improcedibile ovvero in quanto infonda- ta sia in fatto che in diritto. In via gradata e salvo gravame, chiede dichiararsi, ai fini delle conseguenziali determinazioni, ex art. 1227, primo comma, cod. civ. e
2054 stesso codice, l'incidenza causale nella misura massima del comportamento della nella causazione dell'accadimento de quo vertitur. Le spese di Parte_5 lite seguano la soccombenza. Offre in comunicazione mediante deposito in Can- celleria i seguenti documenti:
1. La sovraestesa comparsa di risposta;
2. la copia dell'atto di citazione;
3. la procura speciale a ministero del dott. Persona_2
, Notaio in Treviso, del 18 dicembre 2014, repertorio nr. 186.905 e
[...] raccolta nr. 30.367.”
Il merito
La vicenda ha avuto origine da un sinistro stradale verificatosi il 26 maggio 2024, nel quale la signora è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata Parte_5 in condizioni critiche presso l'ospedale di Caserta, dove ha vissuto in tali condi- zioni per 10 giorni fino a quando è deceduta. Ciò premesso, va detto che la do- manda si è rivelata infondata in quanto gli istanti non hanno provato adeguata- mente i fatti posti a fondamento della stessa sia con riferimento alla verificazione ed alla dinamica del sinistro, sia con riferimento al fatto che la mancata identifi- cazione della vettura investitrice non sia imputabile al danneggiato.
Va infatti evidenziato che “è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ot- tenere il risarcimento del danno nei confronti del FGVS, dimostrare sia che il si- nistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto” (cfr. ex multis,
Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la prova in questione deve avere ad oggetto sia la presenza di un veicolo non identificato, sia il fatto che la mancata identificazione non sia riconducibile a colpa della vittima. Ciò posto, oc- corre verificare se, nel caso di specie, l'attore abbia provato in maniera adeguata sia la verificazione del sinistro a causa della presenza di un veicolo sconosciuto sia che detto veicolo, nel violare il codice della strada, avrebbe provocato le le- sioni per le quali si chiede il risarcimento.
Sul punto va considerato che la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenta un fatto che, in via presuntiva e secondo l'id quod
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plaerumque accidit, può ritenersi dimostrato con la denuncia alle competenti au- torità di polizia e con la prova che le indagini da questa compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante deve ritenersi l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa del- le lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 mar- zo 1990, n. 1860).
Orbene, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti di causa, deve ritenersi non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda: verificazione del sini- stro, attribuzione della responsabilità alla presenza di un veicolo sconosciuto, as- senza di responsabilità dell'attore nella mancata identificazione, nesso causale tra lesioni e sinistro stesso.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non risulta che siano sopraggiunte le autorità al momento della verificazione del sinistro, nonostante la vittima avrebbe riportato lesioni gravis- sime.
In secondo luogo, non è emerso che sia stata dichiarata la presenza di un veicolo sconosciuto coinvolto nel sinistro presso la struttura sanitaria ove sono state pre- state al danneggiato le prime cure.
Infine va considerato che sulla presenza di un veicolo sconosciuto non è stata ar- ticolata specifica prova testimoniale.
Dunque, non può ritenersi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, a causa della presenza di un veicolo sconosciuto.
In definitiva, una valutazione complessiva dei fatti di causa non consente di rite- nere provato il fatto storico, non risultando chiara l'ora dell'incidente, la dinami- ca dello stesso, né se la vittima vi sia rimasta coinvolta in qualità di conducente del veicolo, di terza trasportata o come pedone investito;
dunque, non è possibile ricostruire le modalità dell'evento dannoso.
Inoltre, va rilevato che la dichiarazione rilasciata dal compagno della vittima non assume alcuna rilevanza probatoria, atteso il suo potenziale interesse all'accoglimento della domanda.
Infatti, quest'ultimo, nel verbale di ricezione di prova orale, ha dichiarato: “alle ore 14 venivo contattato dalla polizia di stato della questura della questura di
Caserta, la quale mi informava del sinistro della mia compagna. Poco dopo
5
giungevo all'Ospedale di Caserta dove apprendevo le gravi condizioni della mia campagna -la quale prima che entrasse in coma: dichiarava anche alla presenza del medico di turno che quest'ultimo non comprendeva bene la lingua russa di essere stata investita da un'auto che la spingeva sul ciglio della strada e nella circostanza di essere slegata dalla cinghia di contenimento della barella”. Tanto premesso, emerge dalla stessa prospettazione nonché documentazione provenien- te da parte attorea che non può dirsi provato né dimostrabile il fatto storico. A tali considerazioni, va aggiunto che i parenti della vittima hanno avuto un comporta- mento poco diligente, non attivatosi in maniera adeguata nel fare quanto possibile per consentire alle autorità di effettuare le indagini volte ad individuare il colpe- vole, facendo presente che il sinistro sarebbe stato provocato dalla presenta di un veicolo poi allontanatosi e rimasto non individuato.
Dunque, nel caso in esame, non emerge che i parenti della vittima, pur instauran- do il presente procedimento volto ad accertare la responsabilità di un veicolo sco- nosciuto, non abbiano adeguatamente collaborato con le autorità, fornendo tutte le informazioni in proprio possesso in maniera completa e tempestiva, per agevo- lare l'attività di indagine. Ciò nonostante, a dire degli istanti, la vittima prima di entrare in coma avrebbe comunicato che il sinistro si sarebbe verificato a causa di un veicolo rimasto sconosciuto ed allontanatosi.
Dunque, l'assenza singolare di intervento di vigili o carabinieri, nonché la manca- ta tempestiva e completa denuncia dell'investimento da parte dei parenti (neppure presso il pronto soccorso) consentono di ritenere non adeguatamente provato il fatto storico e l'assenza di responsabilità degli istanti nell'identificazione del vei- colo investitore.
Per completezza va osservato che anche dal verbale di pronto soccorso alla voce -
-nome e cognome-- risulta indicato “Paziente ignoto”. Detta circostanza accresce maggiormente l'incertezza in merito alle circostanze in cui si è verificato il sini- stro che avrebbe determinato il decesso della de cuius.
Dunque, in considerazione delle risultanze emerse nel corso del procedimento, questo giudice ritiene di non poter accogliere la domanda, non essendo adegua- tamente provata la dinamica del sinistro, la presenza di un veicolo sconosciuto e l'adeguata collaborazione con le autorità da parte dei parenti della vittima.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli istanti al pagamento delle spese di lite, in favore della società con- venuta, che liquida nell'importo di € 3.809,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spe- se generali come per legge.
Santa IA Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice
IA EL PR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa IA EL PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9507/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente: tra
(C.F.: ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e in qualità di esercente della potestà genito- C.F._2 riale dei minori (C.F. ) Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. , rapp.ti e difesi dall'avv. Roman Semenyuk
[...] C.F._4
(C.F. ) ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Na- C.F._5 poli (NA), alla via Fiumicello n. 7, in virtù di procura in atti;
-Attori- nonché
(P.I. ), quale impresa territorialmente desi- Parte_4 P.IVA_1 gnata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale a ministero del dott.
, dall'avv. Tartaglione Giacomo (C.F. Controparte_1 [...]
) ed elett.te domiciliata presso il suo studio legale in Marcianise al- C.F._6 la via San Simeone nr. 20, in virtù di procura in atti;
-Convenuta-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 20.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 20.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Va premesso che la signora è rispettivamente figlia, sorella e zia de- Parte_5 gli istanti.
Gli istanti hanno dedotto che in data 26 maggio 2024, la signora è Parte_5 stata coinvolta in un incidente stradale, verificatosi in Caserta, frazione Centurano alla via Giulia, a seguito del quale ha riportato gravissime lesioni ed è stata rico- verata presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è soprav-
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vissuta in condizioni critiche per 10 giorni ed è poi deceduta.
Gli istanti hanno precisato che, a seguito delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere nei confronti di ignoti, vista la relazione autoptica del C.T.U. nonché le dichiarazioni della vitti- ma in data 24.07.2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Gli istanti hanno chiesto in questa sede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro oggetto di causa.
Hanno concluso chiedendo: “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni con- traria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria:
1. accertare e dichiarare che il sinistro del 26.05.2024 di cui è rimasta vittima la sig.ra poi deceduta a causa dello stesso il 05.06.2024, è da impu- Parte_5 tarsi all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identifica- ta;
2. per l'effetto, condannare - quale impresa designata Parte_4 dalla Consap per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentate p.t. – al pagamento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori, sia iure proprio che iure hereditatis, da liquidarsi come in atti, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero in subordine in via equitativa;
3. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la , la Parte_4 quale ha impugnato l'atto di citazione e la documentazione posta a fondamento del giudizio, osservando in primo luogo che il proprio intervento è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.
Ciò precisato, la ha sostenuto che la richiesta di risarcimento non Parte_4 accompagnata dalla descrizione del pregiudizio per il quale si richiede il ristoro, va qualificata come generica ed inutile. In secondo luogo, la ha osserva- Pt_4 to che, nel caso di specie, gli attori non hanno inviato una raccomandata conte- nente il livello di dettaglio richiesto dalla normativa sulle procedure risarcitorie e ha conseguentemente ritenuto sussistente l'inammissibilità e l'improcedibilità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 145,148 e 287 decreto legislativo n.
209\2025.
Inoltre, la compagnia di assicurazione ha sostenuto che la mancata ricostruzione della dinamica del sinistro induce ad affermare che la responsabilità dell'evento debba ascriversi alla condotta esclusiva o concorrente della , la quale Parte_5
3
non avrebbe rispettato l'articolo 140 e le regole di comune prudenza e diligenza.
Ha concluso: “perché l'adito Tribunale voglia rigettare l'avversa domanda sic- come generica e nulla, inammissibile ed improcedibile ovvero in quanto infonda- ta sia in fatto che in diritto. In via gradata e salvo gravame, chiede dichiararsi, ai fini delle conseguenziali determinazioni, ex art. 1227, primo comma, cod. civ. e
2054 stesso codice, l'incidenza causale nella misura massima del comportamento della nella causazione dell'accadimento de quo vertitur. Le spese di Parte_5 lite seguano la soccombenza. Offre in comunicazione mediante deposito in Can- celleria i seguenti documenti:
1. La sovraestesa comparsa di risposta;
2. la copia dell'atto di citazione;
3. la procura speciale a ministero del dott. Persona_2
, Notaio in Treviso, del 18 dicembre 2014, repertorio nr. 186.905 e
[...] raccolta nr. 30.367.”
Il merito
La vicenda ha avuto origine da un sinistro stradale verificatosi il 26 maggio 2024, nel quale la signora è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata Parte_5 in condizioni critiche presso l'ospedale di Caserta, dove ha vissuto in tali condi- zioni per 10 giorni fino a quando è deceduta. Ciò premesso, va detto che la do- manda si è rivelata infondata in quanto gli istanti non hanno provato adeguata- mente i fatti posti a fondamento della stessa sia con riferimento alla verificazione ed alla dinamica del sinistro, sia con riferimento al fatto che la mancata identifi- cazione della vettura investitrice non sia imputabile al danneggiato.
Va infatti evidenziato che “è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ot- tenere il risarcimento del danno nei confronti del FGVS, dimostrare sia che il si- nistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto” (cfr. ex multis,
Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la prova in questione deve avere ad oggetto sia la presenza di un veicolo non identificato, sia il fatto che la mancata identificazione non sia riconducibile a colpa della vittima. Ciò posto, oc- corre verificare se, nel caso di specie, l'attore abbia provato in maniera adeguata sia la verificazione del sinistro a causa della presenza di un veicolo sconosciuto sia che detto veicolo, nel violare il codice della strada, avrebbe provocato le le- sioni per le quali si chiede il risarcimento.
Sul punto va considerato che la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenta un fatto che, in via presuntiva e secondo l'id quod
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plaerumque accidit, può ritenersi dimostrato con la denuncia alle competenti au- torità di polizia e con la prova che le indagini da questa compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante deve ritenersi l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa del- le lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 mar- zo 1990, n. 1860).
Orbene, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti di causa, deve ritenersi non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda: verificazione del sini- stro, attribuzione della responsabilità alla presenza di un veicolo sconosciuto, as- senza di responsabilità dell'attore nella mancata identificazione, nesso causale tra lesioni e sinistro stesso.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non risulta che siano sopraggiunte le autorità al momento della verificazione del sinistro, nonostante la vittima avrebbe riportato lesioni gravis- sime.
In secondo luogo, non è emerso che sia stata dichiarata la presenza di un veicolo sconosciuto coinvolto nel sinistro presso la struttura sanitaria ove sono state pre- state al danneggiato le prime cure.
Infine va considerato che sulla presenza di un veicolo sconosciuto non è stata ar- ticolata specifica prova testimoniale.
Dunque, non può ritenersi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, a causa della presenza di un veicolo sconosciuto.
In definitiva, una valutazione complessiva dei fatti di causa non consente di rite- nere provato il fatto storico, non risultando chiara l'ora dell'incidente, la dinami- ca dello stesso, né se la vittima vi sia rimasta coinvolta in qualità di conducente del veicolo, di terza trasportata o come pedone investito;
dunque, non è possibile ricostruire le modalità dell'evento dannoso.
Inoltre, va rilevato che la dichiarazione rilasciata dal compagno della vittima non assume alcuna rilevanza probatoria, atteso il suo potenziale interesse all'accoglimento della domanda.
Infatti, quest'ultimo, nel verbale di ricezione di prova orale, ha dichiarato: “alle ore 14 venivo contattato dalla polizia di stato della questura della questura di
Caserta, la quale mi informava del sinistro della mia compagna. Poco dopo
5
giungevo all'Ospedale di Caserta dove apprendevo le gravi condizioni della mia campagna -la quale prima che entrasse in coma: dichiarava anche alla presenza del medico di turno che quest'ultimo non comprendeva bene la lingua russa di essere stata investita da un'auto che la spingeva sul ciglio della strada e nella circostanza di essere slegata dalla cinghia di contenimento della barella”. Tanto premesso, emerge dalla stessa prospettazione nonché documentazione provenien- te da parte attorea che non può dirsi provato né dimostrabile il fatto storico. A tali considerazioni, va aggiunto che i parenti della vittima hanno avuto un comporta- mento poco diligente, non attivatosi in maniera adeguata nel fare quanto possibile per consentire alle autorità di effettuare le indagini volte ad individuare il colpe- vole, facendo presente che il sinistro sarebbe stato provocato dalla presenta di un veicolo poi allontanatosi e rimasto non individuato.
Dunque, nel caso in esame, non emerge che i parenti della vittima, pur instauran- do il presente procedimento volto ad accertare la responsabilità di un veicolo sco- nosciuto, non abbiano adeguatamente collaborato con le autorità, fornendo tutte le informazioni in proprio possesso in maniera completa e tempestiva, per agevo- lare l'attività di indagine. Ciò nonostante, a dire degli istanti, la vittima prima di entrare in coma avrebbe comunicato che il sinistro si sarebbe verificato a causa di un veicolo rimasto sconosciuto ed allontanatosi.
Dunque, l'assenza singolare di intervento di vigili o carabinieri, nonché la manca- ta tempestiva e completa denuncia dell'investimento da parte dei parenti (neppure presso il pronto soccorso) consentono di ritenere non adeguatamente provato il fatto storico e l'assenza di responsabilità degli istanti nell'identificazione del vei- colo investitore.
Per completezza va osservato che anche dal verbale di pronto soccorso alla voce -
-nome e cognome-- risulta indicato “Paziente ignoto”. Detta circostanza accresce maggiormente l'incertezza in merito alle circostanze in cui si è verificato il sini- stro che avrebbe determinato il decesso della de cuius.
Dunque, in considerazione delle risultanze emerse nel corso del procedimento, questo giudice ritiene di non poter accogliere la domanda, non essendo adegua- tamente provata la dinamica del sinistro, la presenza di un veicolo sconosciuto e l'adeguata collaborazione con le autorità da parte dei parenti della vittima.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli istanti al pagamento delle spese di lite, in favore della società con- venuta, che liquida nell'importo di € 3.809,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spe- se generali come per legge.
Santa IA Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice
IA EL PR
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