Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 12/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al nr. 24463 del Registro di Segreteria, su ricorso promosso dalla:
- signora M.V., nata a omissis, in data omissis (cod.
fisc. omissis), e residente a omissis, Via omissis
n. 21, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell’Avv. Santino SPINA (cod. fisc. [...]) del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso, il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC: santinospina@pecavvpa.it, o al seguente numero di fax: 091/204869, ricorso proposto avverso:
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con cod.fisc. 8007870587 e sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto, PEC: avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it . avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it ,
per conseguire l’accertamento:
del diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50506723, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/1997, con conseguente diritto della ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di accessori e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario;
Uditi, nella pubblica Udienza del 21 gennaio 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l’Avvocato Battistina PIRODDI, per la ricorrente, giusta delega, nonchè l’Avvocato Silvia ZECCHINI per l’INPS, giusta procura generale alle liti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
Ritenuto in
FATTO
La ricorrente è stata dipendente della Polizia di Stato, dal 1° febbraio 1989 al 1° marzo 2021, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, con mansioni di Assistente Capo con 8 anni nella qualifica, e, ad oggi, è titolare della pensione n. 50506723, calcolata con il sistema misto presso l’Inps di Torino a decorrere dal 1° marzo 2021.
La ricorrente, essendo andata in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 23 gennaio 2025, domandava all’INPS competente il ricalcolo della propria pensione, ai sensi e per gli effetti dell’incremento figurativo, previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, secondo la quale: “Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”, e ciò atteso che, secondo tesi di parte, dall’analisi del proprio Foglio di calcolo M tale beneficio non risulta inserito correttamente.
Tuttavia, la richiesta, di cui trattasi, decorsi 120 giorni dalla presentazione, non ha mai ricevuto alcun riscontro.
Di conseguenza, secondo tesi di parte, il trattamento pensionistico è stato liquidato dall’istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad € 25.102,96, e ciò in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.
Pertanto, la ricorrente richiede, con il presente ricorso, l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito in giudizio, con memoria del 7 gennaio 2026, chiedendo il rigetto della stessa per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026 la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento integrale del ricorso, citando giurisprudenza contabile favorevole.
All’udienza del 21 gennaio 2026, preliminarmente, la difesa dell’Inps, a rettifica di quanto erroneamente indicato nella memoria difensiva, depositata agli atti, chiedeva di espungersi dall’atto scritto la dichiarazione di avvenuta applicazione del moltiplicatore, per cui è causa, segnatamente, l’espressione di cui a pag. 2 della stessa memoria, secondo cui “Va premesso che l’Istituto ha già applicato il cd. moltiplicatore tanto in sede di prima liquidazione della pensione quanto in sede di riliquidazione avvenuta a novembre 2024 come si evince dai fogli di calcolo prodotti, pagina terza di entrambi, dove l’importo della retribuzione dell’ultimo anno lavorativo è quintuplicato”.
Sulla base della richiesta che precede, dietro autorizzazione del Giudice, ne veniva dato atto a verbale.
Ciò premesso, al termine della discussione, la difesa della ricorrente ha richiamato le note difensive e le conclusioni rassegnate per iscritto.
L’INPS, a sua volta, ha richiamato gli atti e le conclusioni, negli stessi atti scritti, già rassegnate in relazione alle pretese avanzate dal ricorrente.
La causa è stata decisa ed è stata data lettura del relativo dispositivo, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 così dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.
Il personale, di cui all'articolo 1, escluso dall'applicazione dell'istituto dell’ausiliaria, è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal richiamato art. 1 (“Campo di applicazione”) dello stesso d.lgs. n. 165/1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la L. n. 121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria (cfr., per una ricostruzione generale del “moltiplicatore”, qui in esame, v., Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Sicilia n. 322/2022).
Nel caso di specie, preso atto di quanto emerso nel corso della discussione all’udienza odierna, vale a dire, della mancata integrale applicazione da parte dell’Inps del moltiplicatore, differentemente da quanto era stato anticipato con gli atti scritti, sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento, in capo alla ricorrente, dell’applicazione del cosiddetto moltiplicatore, previsto dalla norma sopra citata, in conformità, peraltro, alla giurisprudenza della Sezione (v., in termini, Sez. giurid. Piemonte, sent. n. 89/2024).
Infatti, la ricorrente, che è stata dipendente della Polizia di Stato, ed è stata collocata in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto.
La medesima è andata in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) nè ha potuto optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrante nel personale escluso dal citato istituto, come precisato in narrazione.
Del resto, conferma dell’assunto si trae direttamente dalla lettera della norma, che fa riferimento all’ “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile, giusta tesi della ricorrente.
“La misura (5 volte) è il paramento quantitativo dell’incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il quid pluris rispetto ad un determinato dato di riferimento. Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto. (…) Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno di cui al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore. Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato” (v., Sez. giurisd. Calabria, sent. n. 229/2024; idem, Sez. giurisd. Sardegna, sent. n. 118/2025).
Quanto al calcolo del montante contributivo, osserva il giudicante che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”.
Nel caso di specie, appare, pertanto, corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente (e di cui agli atti difensivi), che perviene alla somma di euro 268.054,44 (44.675,74 moltiplicato 5), cui deve essere aggiunta la base imponibile, pervenendo, in tal modo, alla somma di euro 268.054,44, come dedotto in atti dalla ricorrente.
Al contrario, le spiegazioni fornite dall’INPS sul calcolo effettuato indicato nel foglio versato in atti non appaiono convincenti.
Appare, infatti, sul punto condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale contabile, secondo cui: “Il quid pluris della vicenda attiene alla corretta interpretazione della norma ed alla corretta applicazione del moltiplicatore posto che il ricorrente sostiene la necessità di moltiplicare l’importo dovuto (base imponibile dell’ultimo anno di servizio) per sei volte (i.e. base imponibile + base imponibile moltiplicata per 5) e lamenta, invece, che il moltiplicatore sarebbe stato applicato in misura inferiore dall’INPS che si sarebbe limitata a moltiplicare la base imponibile per 5, senza tuttavia aggiungere poi la base imponibile stessa. Dagli atti di causa emerge, invece, che l’INPS ha complessivamente moltiplicato per 5 la base imponibile senza aggiungere tale incremento alla stessa base e che, dunque, in altre parole, ha effettuato un incremento pari a sole 4 volte la base imponibile, sicché il ricorso merita accoglimento. La tesi postulata dalla difesa di parte attrice coglie quindi nel segno, posto che, secondo una lineare attività ermeneutica della disposizione (…) all’imponibile retributivo dell’ultimo anno deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte siffatto imponibile retributivo.” (v., Corte conti, Sez. Basilicata, sent. n. 65/2025).
Pertanto, nei termini che precedono, ribadito che nella fattispecie, per espressa ammissione del rappresentante dell’ente previdenziale, non risulta applicato il cd. moltiplicatore, il ricorso è meritevole di accoglimento e, per l’effetto, si accerta e si dichiara il diritto della ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 e come sopra esplicitato, con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore montante contributivo.
Si condanna, pertanto, l’INPS alla corresponsione di quanto per l’effetto dovuto, giusta motivazione che precede, ad adeguamento del trattamento corrente, oltre alla corresponsione degli arretrati maturati.
Sui maggiori ratei, spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
Per il principio di soccombenza l’INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica di giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, giusta quanto precisato in parte motiva, con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore montante contributivo.
Condanna l’INPS alla corresponsione di quanto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.
Sui maggiori ratei, spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
AN
l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Consigliere dott. Luigi GILI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Consigliere dott. Luigi GILI
F.to digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 23/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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