Sentenza 1 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 17427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17427 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - del 01/02/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 364
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 16124/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO IO N. IL 22/01/1980;
avverso l'ordinanza n. 1550/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 23/02/2010;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. G. Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31.8.2009 il Magistrato di sorveglianza di Lecce respingeva l'istanza di liberazione anticipata presentata da AZ RG in relazione ai semestri di pena espiata dal 3.5.2005 al 3.5.2009.
Il Tribunale di sorveglianza della stessa città, con ordinanza in data 23.2.2010 rigettava il reclamo proposto dall'interessato avverso detta decisione.
In specie, il tribunale ripercorreva la motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza nella quale si evidenziava che il AZ era stato ammonito in data 1.8.2005 e 10.8.2005, che il 20.7.2007 era stato controllato in compagnia di un pregiudicato e l'8.11.2007 era stato tratto in arresto per evasione, infine, il 23.6.2008 era stato sanzionato con l'esclusione dall'attività comune per giorni sette. Quindi, affermava che il AZ, condannato per reati gravi (tentata estorsione ed omicidio in concorso), sia durante la detenzione in carcere che nel periodo in cui è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari aveva tenuto una condotta dalla quale non era possibile desumere elementi idonei - alla luce dei criteri valutativi della giurisprudenza di legittimità - a ritenere la partecipazione all'opera di rieducazione, tenuto conto, altresì, del contenuto della relazione dell'equipe di osservazione della casa circondariale di Lecce dalla quale si rileva che sino a quando il detenuto ha cominciato a svolgere attività lavorativa nel carcere (giugno 2009) il comportamento del predetto era stato caratterizzato da superficialità ed irrequietezza e segnato da episodi che denotano adesione "ai subvalori della tipica subcultura penitenziaria".
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il AZ, personalmente, censurando l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione. In specie, lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato e motivato quanto allegato dalla difesa al fine di contestare le condotte ritenute negative: il fatto che le due ammonizioni erano state determinate da una composta protesta dei detenuti per ottenere l'uso della doccia;
che la persona con la quale era stato controllato era un nipote, peraltro, non pregiudicato perché prosciolto dai fatti contestatigli;
che l'episodio di evasione si riferiva ad un mero ritardo nell'orario di rientro. Inoltre, non era stata valutata la positiva partecipazione ad un corso scolastico ed al conseguimento del diploma, nonché, al programma di recupero del Sert di Lecce;
ne' era stato tenuto conto della circostanza che già dal dicembre 2007 aveva avanzato domanda per l'inserimento nell'attività lavorativa.
Il ricorrente contesta, inoltre, che il Tribunale non ha operato una valutazione dei singoli semestri di detenzione secondo i canoni ermeneutici costantemente affermati.
Considerato in diritto.
1. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata, pur dandone conto, non ha operato alcuna valutazione delle argomentazioni introdotte dalla difesa, come specificamente richiamate dal ricorrente, al fine di contraddire la portata negativa delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento di diniego della liberazione anticipata oggetto del reclamo.
Deve ricordarsi, in specie, che ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in tema di liberazione anticipata, gli eventuali rapporti disciplinari subiti dall'interessato devono essere valutati nella loro concretezza, sotto Il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, quindi, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1^, n. 3829, 23/09/1994, Di Mari, rv. 199460).
Invero, il Tribunale in sede di reclamo si è limitato a ribadire gli elementi di fatto indicati dal Magistrato di sorveglianza facendo riferimento, ad adiuvandum, al contenuto, peraltro generico, di una relazione dell'equipe di osservazione che ha riguardo indistintamente alla condotta del condannato precedente al giugno 2009, omettendo, quindi, l'esame specifico quanto meno con riferimento ai semestri a far data dal giugno 2008. Come è noto, Infatti, la partecipazione positiva del detenuto all'opera di rieducazione va desunta autonomamente per ogni singolo semestre di detenzione, avendo il legislatore ancorato a periodo temporale di tale entità la possibilità di adeguata valutazione della condotta dell'interessato, con la conseguente possibilità di escludere il beneficio della liberazione anticipata per uno o alcuni periodi e concederlo per altri. Detta valutazione, impone, all'evidenza una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati tali da riverberare gli effetti negativi sui semestri diversi (Sez. 1^, n. 775, 06/02/1996, Erre, rv. 203989; Sez. 1^, n. 5819, 22/10/1999, Signorello). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011