Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 17427
CASS
Sentenza 1 febbraio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 17427
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17427
    Data del deposito : 1 febbraio 2011

    Testo completo