Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
0 6 085 /02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE EVIZIONE Garanzia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 13804/01 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Cron. 17682 Rep. 1362 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI -Consigliere Ud. 19/02/02 - Consigliere C.C.Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.
1.55 IC ER, IC TI, SS RI, # 2.6 APR. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VITTORIO CANCELLERIA D'ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PR IN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato WILFREDO VITALONE, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè contro 257 IR ADA, OS RN, AD IE;
-1-
- intimati -
avverso la sentenza n. 89/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 25/03/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato VITALONE Alfredo, difensore del resistente che si riporta al suo controricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA visto l'art. 375 comma 2 c.p.c. chiede che la Corte rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza 5/2/1997, dichiarava che gli attori RZ AD, RI LA e EI AN avevano acquistato per usucapione un immobile apparentemente di proprietà del convenuto OS IN. Il tribunale dichiarava altresì MA LB, MA IS e SS RI, chiamate dal convenuto in garanzia per aver venduto al OS l'immobile in questione, responsabili per l'evizione e le condan- nava in solido alla restituzione del prezzo ad al rimborso di ogni spesa. Avverso la detta sentenza le MA e la SS proponevano appello limitatamente al capo relativo alla condanna per la garanzia per evizione. Gli appellati resistevano al gravame che la corte di appello di Ancona, con sentenza 25/3/2000, rigettava osservando: che erano infondate le tesi delle appellanti secondo le quali con la clausola n. 3 del contratto di compraven- dita stipulato con il OS era stata esclusa la garanzia per evizione ex ar- ticolo 1487 c.c. ed era stata convenuta la vendita a rischio pericolo del compratore con conseguente esclusione dell'obbligo del venditore di resti- tuire il prezzo a norma dell'articolo 1488 c.c. e della disciplina relativa ad una pattuizione aleatoria, ossia ad una compravendita a causa aleatoria e non commutativa;
che una siffatta volontà aleatoria, da individuare in modo chiaro e rigoroso, non era ravvisabile nella clausola in esame nella quale non era stata menzionata espressamente la restituzione del prezzo in ipotesi di esito favorevole di una rivendicazione di proprietà da parte di terzi;
che le altre clausole contrattuali non offrivano un contributo utile alle tesi delle ap- pellanti;
che era irrilevante la conoscenza da parte del OS delle pretese di proprietà avanzate da terzi non potendo la mera prospettazione del rischio 3 dell'evizione essere ritenuta equivalente, sul piano volitivo, all'accettazione dispositiva del rischio medesimo e di tutte le connesse conseguenze;
che de- cisivo era il criterio ermeneutico della buona fede di cui all'articolo 1366 c.c. in conformità al quale doveva essere operata l'opzione interpretativa a favore del normale carattere commutativo del contratto. La cassazione della sentenza della corte di appello di Ancona è stata chiesta da MA LB, MA ST e SS RI con ricorso affidato ad un solo motivo. OS IN ha resistito con controricorso. RZ AD, EI AN e RI LL non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Gli atti sono stati trasmessi, a norma dell'articolo 375 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo le MA e la SS denunciano violazione degli articoli 1487, 1488, 1322 c.c. e 41 Costituzione per insufficiente motivazio- ne sul punto decisivo della causa con riferimento agli articoli 3 e 4 del con- tratto di vendita del 7/12/1987. Le ricorrenti sostengono che nel contratto di compravendita del 7/12/1987, contrariamente a quanto statuito dai giudici di appello, è ravvisabile l'esclusione della garanzia per evizione. Nella specie il giudice non aveva nessuno spazio per introdurre il proprio convincimento e interpretare la contrattazione chiarissima e tale da non consentire un signi- ficato diverso da quello letterale. La corte di merito ha inammissibilmente sovrapposto la propria volontà a quella delle parti, così violando il diritto alla libera contrattazione sancito dall'articolo 1322 c.c. e garantito dall'articolo 41 Costituzione. 4 Il motivo che riguarda essenzialmente l'interpretazione del citato con- tratto di compravendita del 7/2/1987 - è manifestamente infondato, come sostenuto nella requisitoria scritta del Procuratore Generale. Occorre osservare che, come è noto, in tema di interpretazione dei con- tratti e delle clausole contrattuali l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole er- meneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione. E infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto 5 al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. Nella specie la corte di appello ha coerentemente interpretato il contenuto del contratto in questione e, in particolare, della clausola di cui all'articolo 3 (testualmente riportata nella sentenza impugnata ) relativa alla affermata conoscenza da parte dell'acquirente delle pretese da terzi avanzate circa la proprietà dei beni acquistati ed all'impegno del compratore di assumere su di sé l'onere di azioni necessarie per il riconoscimento del suo diritto. Il giudice di secondo grado ha valutato il significato letterale e logico delle espressioni adoperate dalle parti nel contratto in questione ed ha am- piamente giustificato tale valutazione per poi giungere alle conclusioni so- pra riportate nella parte narrativa che precede. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale: il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione degli accordi raggiunti dalle parti è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di erme- neutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta. La corte di merito ha tenuto conto sia delle varie clausole contrattuali, isolatamente e globalmente considerate, sia del comportamento delle parti (prima e dopo la conclusione della convenzione ) quale emerso dall'istruttoria svolta, sia delle qualità personali dell'acquirente, sia dell'ammontare del prezzo indicato nel contratto. Il giudice di secondo grado - con corretta indagine in fatto condotta at- traverso tutti gli elementi desumibili dal contesto generale dell'atto nego- ziale in esame ha quindi svolto coerentemente il compito di determinare il CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 serie 4 al n. 2465 versate € 16797 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 5 of 30/5) contenuto del contratto di compravendita indicando minuziosamente le ra- gioni che gli hanno consentito di ritenere decisivo il criterio interpretativo della buona fede di cui all'articolo, 1366 c.c.. Le argomentazioni al riguardo svolte nell'impugnata decisione sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione. In definitiva deve ritenersi del tutto insussistente la denunciata violazione delle norme indicate nel ricorso: l'operazione interpretativa compiuta dal giudice del merito è corretta ed anche se le ricorrenti sostengono la viola- zione dei criteri legali di ermeneutica, svolgendo al riguardo generiche ar- gomentazioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sareb- be discostata dai canoni interpretatativi legali, la detta ineccepibile inter- pretazione rende manifesto che è stato investito il “risultato” interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Il ricorso, pertanto, a norma dell'articolo 375, secondo comma, c.p.c. de- ve essere rigettato perché manifestamente infondato con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visto il secondo comma dell'articolo 375 c.p.c., rigetta il ricor- so e condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore del resistente OS IN, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in com- plessivi euro 110,00 oltre euro 1.000,00 a titolo di onorari. Roma 19 febbraio 2002 Il consigliere estensore Il presidente Spatare IL CANCELLERE C1 Francesco Catania 109T 12311 8067 1800 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4557 20,66 Roma 20 TOT. 16777 IL CANCEILCANCE ERECT ---- -