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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
OT SE, LA
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4687/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica - Via D. Alighieri 84068 Pollica SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 22/25 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Pollica per sentir dichiarare l'annullamento del sollecito di pagamento n. 22/2025 – notificato in data
8.9.2025 -, con il quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n. 29312, asseritamente notificato in data 12.1.2018 e nella conseguente ingiunzione n. 2861/2019, asseritamente notificata il 5.12.2019, nell'avviso di accertamento n. 29313, asseritamente notificato in data
12.1.2018 e nella conseguente ingiunzione n. 3103, asseritamente notificata il 3.1.2020, nell'avviso di accertamento n. 29314, asseritamente notificato in data 13.12.2018 e nella conseguente ingiunzione n.
3362, asseritamente notificata il 15.1.2020, nonché nell'avviso di accertamento n. 29315, asseritamente notificato in data 22.12.2018 e nella conseguente ingiunzione n. 4308, asseritamente notificata il 16.3.2020, gli veniva intimato il pagamento di euro 8.957,00 a titolo di IMU relativa alle annualità dal 2012 al 2015.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica degli atti prodromici;
b) la estinzione per prescrizione dei crediti;
c) la omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
Instauratosi il contraddittorio, in data 5.1.2026, provvedeva a costituirsi in giudizio il Comune di Pollica, il quale, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici, concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria illustrativa ex art. 80, comma 2, d.lvo 175/2024, il ricorrente si riportava a quanto argomentato nell'atto introduttivo del giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, il Collegio, con riguardo all'eccezione proposta dalla parte ricorrente, nel corso della odierna discussione, in relazione alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio, che è principio ormai consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto dall'art. 23, comma l, d.lvo 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma l, d.lvo 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma l, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma l, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato, nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.
Nel caso di specie, peraltro, il Comune non ha rispettato neppure il termine di cui all'art. 32, comma 1,
d.lvo 546/1992, costituendosi e depositando memoria dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La Corte, pertanto, ribadito che la sanzione processuale dell'inammissibilità della costituzione in giudizio non è prevista dalla norma e che la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, ritiene di dichiarare inammissibili i documenti depositati dal Comune il 6.1.2026, consentendo peraltro all'amministrazione comunale di svolgere mere difese in sede di discussione orale in pubblica udienza.
Il ricorso è fondato.
Invero, non potendo questa Corte, per le ragioni anzidette, scrutinare la documentazione prodotta dalla parte resistente, deve ritenersi che i crediti fatti valere dall'amministrazione comunale di Pollica con l'atto impugnato, risalendo alle annualità dal 2012 al 2015, debbano ritenersi prescritti.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
800,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
OT SE, LA
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4687/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica - Via D. Alighieri 84068 Pollica SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 22/25 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Pollica per sentir dichiarare l'annullamento del sollecito di pagamento n. 22/2025 – notificato in data
8.9.2025 -, con il quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n. 29312, asseritamente notificato in data 12.1.2018 e nella conseguente ingiunzione n. 2861/2019, asseritamente notificata il 5.12.2019, nell'avviso di accertamento n. 29313, asseritamente notificato in data
12.1.2018 e nella conseguente ingiunzione n. 3103, asseritamente notificata il 3.1.2020, nell'avviso di accertamento n. 29314, asseritamente notificato in data 13.12.2018 e nella conseguente ingiunzione n.
3362, asseritamente notificata il 15.1.2020, nonché nell'avviso di accertamento n. 29315, asseritamente notificato in data 22.12.2018 e nella conseguente ingiunzione n. 4308, asseritamente notificata il 16.3.2020, gli veniva intimato il pagamento di euro 8.957,00 a titolo di IMU relativa alle annualità dal 2012 al 2015.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica degli atti prodromici;
b) la estinzione per prescrizione dei crediti;
c) la omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
Instauratosi il contraddittorio, in data 5.1.2026, provvedeva a costituirsi in giudizio il Comune di Pollica, il quale, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici, concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria illustrativa ex art. 80, comma 2, d.lvo 175/2024, il ricorrente si riportava a quanto argomentato nell'atto introduttivo del giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, il Collegio, con riguardo all'eccezione proposta dalla parte ricorrente, nel corso della odierna discussione, in relazione alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio, che è principio ormai consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto dall'art. 23, comma l, d.lvo 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma l, d.lvo 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma l, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma l, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato, nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.
Nel caso di specie, peraltro, il Comune non ha rispettato neppure il termine di cui all'art. 32, comma 1,
d.lvo 546/1992, costituendosi e depositando memoria dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La Corte, pertanto, ribadito che la sanzione processuale dell'inammissibilità della costituzione in giudizio non è prevista dalla norma e che la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, ritiene di dichiarare inammissibili i documenti depositati dal Comune il 6.1.2026, consentendo peraltro all'amministrazione comunale di svolgere mere difese in sede di discussione orale in pubblica udienza.
Il ricorso è fondato.
Invero, non potendo questa Corte, per le ragioni anzidette, scrutinare la documentazione prodotta dalla parte resistente, deve ritenersi che i crediti fatti valere dall'amministrazione comunale di Pollica con l'atto impugnato, risalendo alle annualità dal 2012 al 2015, debbano ritenersi prescritti.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
800,00, oltre oneri di legge se dovuti.