Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
0225 7 /0 1 Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE R.G.n.12053/98 SEZIONE LAVORO Cron. 4734 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Annunziata - Presidente Rep. - Consigliere Rel. Ud. 24.11.2000 " Giovanni Prestipino ་ Mario Putaturo Donati " "1 NA AP " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 Raffaele Foglia 11 UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 dal Sig. 16 FEB, 2001 sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE NC SA, elett.te dom.to in Roma, Via Arno n. CANCELLERIA 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente contro inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Mardo Passaro e Giorgio Starnoni per procura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legále al Sig. AGOSTINI 4860 per diritt 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE speciale in calce alla copia notificata del ricorso. - Resistente con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 352 del1'8.7.1997 (R.G. n. 5910/96). laUdita nella pubblica udienza del 24.11.2000 relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Franco Agostini per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto VincenzoProcuratore Generale Dott. Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 5 luglio 1995 SA NC conveniva davanti al Pretore del lavoro di Cagliari l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere la pensione di inabilità O, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità, con la condanna del convenuto al pagamento dei ratei già maturati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, l'Istituto previdenziale contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, in accoglimento della domanda subordinata, con sentenza 2 del 14 novembre 1996 dichiarava il diritto del NC ad ottenere l'assegno di invalidità. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Cagliari, il quale, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza dell'8 luglio 1997 rigettava la domanda del NC. Il Tribunale osservava che dovevano condividersi le conclusioni del consulente nominato nel giudizio di appello, il quale aveva accertato che l'assicurato era affetto dal morbo di Crohn fin dall'anno 1985 - e a causa di tale infermità più volte in passato ricoverato in ambito specialistico nonché sottoposto ad intervento di resezione ileo-cecale nel mese di novembre 1993 ma che non risultavano segni di attività della malattia, sicché il NC, tenuto anche conto delle buone condizioni di trofismo generale e di sanguificazione e del normale sviluppo e tono delle masse muscolari, non poteva essere considerato invalido ai sensi di legge. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NC, che ha dedotto un unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale alla lite. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il NC denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 1. 12 3 giugno 1984 n. 222 e vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e, dopo avere riportato ampi passi della relazione tecnica redatta nel giudizio di primo grado, sostiene: a) che il Tribunale ha errato nel condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato nel giudizio di appello, il quale aveva considerato la situazione clinica ormai stazionaria, dato che lo stesso consulente aveva valutato tale situazione come riferita all'anno 1997, all'epoca del deposito della seconda relazione, mentre il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado (che aveva accertato uno stato di invalidità tale da permettere l'erogazione dell'assegno ordinario) aveva espresso il suo parere con riferimento all'anno 1995, con la conseguenza che doveva essere riconosciuta l'esistenza della invalidità (ai sensi di legge) all'epoca della domanda, salvo poi constatare che era successivamente intervenuta una certa stabilizzazione;
b) che nella seconda consulenza tecnica d'ufficio non è stato tenuto conto del quadro complessivo dell'infermità riscontrata, che si manifestava con diarrea e fistole secernenti e che necessitava, quindi, di costante terapia. Queste censure sono prive di fondamento. Va in primo luogo rilevato che il Tribunale, nel valutare lo stato di invalidità dell'assicurato, ha preso in considerazione il complessivo quadro clinico del medesimo, avendo riferito, sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, tutte le varie fasi della infermità denunciata (insorgenza della malattia nel 1985, plurimi ricoveri ospedalieri, necessità di interventi chirurgici). Del tutto inconferente, per conseguenza, è la censura sopra indicata con la lettera b). Per quanto concerne l'altra censura, poi, contrariamente a quanto assume il ricorrente, nella sentenza impugnata il momento in relazione al quale è stata effettuata la valutazione dello stato di invalidità è stato individuato non solo nel giorno del deposito della seconda relazione tecnica, ma anche in quello in cui era stata presentata la domanda. Se è vero, infatti, che nella motivazione della medesima sentenza si legge che "la malattia infiammatoria non mostra cronica di cui è portatore il NC. attualmente, sulla base dei dati anamnestici e clinici, segni di particolare attività sia dal punto di vista clinico che dell'esame di vari parametri anatochimici", è altrettanto vero che successivamente il Tribunale, nel passo finale della medesima motivazione, con il 5 espresso dal primo quale ha confutato il parere che quest'ultimo aveva consulente, ha affermato ritenuto l'esistenza di una riduzione della capacità di lavoro "non sulla scorta delle effettive condizioni domanda di fisiche dell'assicurato all'epoca della pensionamento, ma sulla base di una trasposizione meccanica delle percentuali desumibili dalle tabelle in materia di invalidità civile". Rilievo, quest'ultimo, che, oltre ad essere del tutto ineccepibile sotto il profilo giuridico (cfr. Cass. 24 giugno 1999 n. 6544 e Cass. 21 ottobre 1995 n. 10949, secondo cui, nella valutazione della residua capacità di lavoro da compiersi nel giudizio avente per oggetto la domanda di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, non è consentito applicare automaticamente le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, dovendo viceversa il giudice procedere a una valutazione complessiva delle infermità denunciate), dimostra che il giudice di appello ha preso in considerazione, oltre al momento del deposito della relazione tecnica, anche quello della presentazione della domanda, pervenendo alla riforma della decisione impugnata dall'INPS, come sopra è stato rilevato, a seguito di una esauriente disamina di tutto il quadro clinico dell'assicurato. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ma, non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva (nonostante il deposito della procura alla lite), non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 24 novembre 2000 Il Presidente: M. Aunvumishi Tioma n Coin I Il Consigliere estensore: D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R Chill. B A . A S I ' E N L D P L S A 3 E I T 7 D - S N I 8 G O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S - P O 1 N 1 E M Depositata in Cancelleria A I S D I E A E oggi, 16 FEB. 2001 A D G , O G E O R E T T T L T N S IL COLLABORATORE I E I R G DI CA N ES A I E L D R L ● E D 7