Articolo 3 della Legge 16 dicembre 1999, n. 494
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 dicembre 1999
Art. 3. (Disposizioni
per il Ministero degli affari esteri).
1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, e' autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 ottobre 1999 fino al 30 marzo 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, nel limite massimo di lire 247 milioni per l'anno 1999, di lire 985 milioni per l'anno 2000 e di lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai firli del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi- nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1999