Articolo 17 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 aprile 1942
Art. 17.

Misura degli onorari quando non vi e' avvocato in causa o l'onorario di avvocato e' escluso.

Quando non vi e' avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato non viene posto dal giudico a carico del soccombente a norma dell' articolo 449 del codice di procedura civile , gli onorari ed i diritti sono raddoppiati relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 9, 19 e 29 della tabella B.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942