CASS
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LA CH ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che il 16/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Sassari in ordine ad un tentativo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3084 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2023 di rapina impropria ai danni di un supermercato e due furti aggravati, in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento sia al tentativo di rapina aggravata che al furto aggravato di generi alimentari ai danni del supermercato MD Discount di cui al capo c). Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha presentato requisitoria scritta in data 15/9/2023 con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché volto a censurare il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valutato il danno arrecato dalle azioni criminose di cui ai capi a) e c) dell'imputazione in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402). Nel caso di specie la Corte territoriale, nell'esercizio della discrezionalità propria del giudice di merito, si è uniformata a tali principi, ritenendo non potersi considerare irrisorio né il danno, per quanto modesto, arrecato con la sottrazione di merci del valore di 150 euro di cui al capo c), né il danno di cui al tentativo di rapina impropria contestato al capo a), in relazione al quale ha correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2 n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173): dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che questa ha escluso di poter ritenere irrisorio il danno costituito non solo dal valore della merce sottratta, di euro 237,00, ma anche dalle conseguenze del colpo inferto all'addetto alla sicurezza del supermercato, poi anche travolto dal ricorrente, nel tentativo di assicurarsi l'impunità. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LA CH ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che il 16/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Sassari in ordine ad un tentativo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3084 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2023 di rapina impropria ai danni di un supermercato e due furti aggravati, in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento sia al tentativo di rapina aggravata che al furto aggravato di generi alimentari ai danni del supermercato MD Discount di cui al capo c). Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha presentato requisitoria scritta in data 15/9/2023 con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché volto a censurare il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valutato il danno arrecato dalle azioni criminose di cui ai capi a) e c) dell'imputazione in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402). Nel caso di specie la Corte territoriale, nell'esercizio della discrezionalità propria del giudice di merito, si è uniformata a tali principi, ritenendo non potersi considerare irrisorio né il danno, per quanto modesto, arrecato con la sottrazione di merci del valore di 150 euro di cui al capo c), né il danno di cui al tentativo di rapina impropria contestato al capo a), in relazione al quale ha correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2 n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173): dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che questa ha escluso di poter ritenere irrisorio il danno costituito non solo dal valore della merce sottratta, di euro 237,00, ma anche dalle conseguenze del colpo inferto all'addetto alla sicurezza del supermercato, poi anche travolto dal ricorrente, nel tentativo di assicurarsi l'impunità. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President