CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2024, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LI AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 11/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l'Avvocato MASSIMILIANO IOVINO che, nell'interesse della parte civile PARISIO ALBERTO, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi e ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali;
sentito l'Avvocato FABIOMASSIMO BIANCO che, nell'interesse di SC D'NO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; sentito l'Avvocato FRANCESO MARENGHI che, nell'interesse di D'LI AR, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO D'LI ED e D'NO CE, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 10/01/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 27/09/2019 del Tribunale di Rimini, nella parte in cui li aveva condannati per i reati di usura aggravata ed estorsione aggravata. La sentenza, invece, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stata riformata nel senso di disporre la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di un immobile intestato a MARIN Tania. 1 J•",. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5873 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/12/2023 Deducono: 1. D'LI ED. 1.1. Vizio di mancanza o comunque di contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di usura contestato al capo A). La prima parte del motivo si rivolge al primo episodio contestato al capo A), al cui riguardo si assume che la sentenza impugnata -pur saldata con la motivazione della sentenza di primo grado- si mostra carente di motivazione in relazione all'ammontare dei prestiti erogati, alla data di riferimento, all'entità delle somme restituite e alla natura usuraria del tasso praticato, in relazione alla normativa vigente nell'arco temporale della contestazione. Rimarca anche la contraddittorietà della motivazione, che dilata il lasso temporale della condotta retrodatandola di oltre un anno rispetto alla contestazione del pubblico ministero e riconoscendone la fonte in una molteplicità di rapporti, così rendendo necessaria un maggior rigore motivazionale quanto all'ammontare del capitale, alla data e alla durata del prestito e conseguentemente al calcolo degli interessi, promessi o dati. Aggiunge che le censure difensive sono state risolte con motivazione generica e apparente, in quanto nella sentenza impugnata non si addiviene mai alla determinazione del saggio d'interessi. Considerazioni analoghe vengono sviluppate anche con riguardo al secondo episodio, pure contestato al capo A), al cui riguardo anche si denuncia la genericità della motivazione, mancante di specificazioni quanto all'ammontare del capitale erogato, alla durata del prestito e alla misura degli interessi praticati. 1.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione contestato al capo B). Il ricorrente premette che le censure svolte in relazione all'usura si ripercuotono anche in relazione al delitto di estorsione, atteso che il requisito dell'ingiusto profitto viene individuato negli interessi usurari pretesi, così come la minaccia veniva rinvenuta nella prospettazione della riscossione degli assegni. Rimarca come l'insussistenza del reato di usura comporti anche l'insussistenza dell'estorsione. Aggiunge che anche ove si ritenesse sussistente il delitto di usura, non potrebbe comunque ritenersi configurato il delitto di estorsione, non essendo a tal fine sufficiente il generico timore della levata del protesto nel caso in cui gli assegni fossero stati portati all'incasso. 1.3. Vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato ai delitti contestati ai capi A) e B). Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione di 2 A3-\--, D'LI ai delitti, in particolare per la mancata risposta a una specifica doglianza con la quale si rilevava la necessità di ricostruire il ruolo di D'LI nelle vicende d'interesse, alla luce dei rapporti tra IS e D'IN, al cui riguardo la Corte di appello ha fornito una risposta manifestamente illogica nella ricostruzione del complesso sistema dei rapporti tra le parti e, all'interno di esso, il ruolo decisionale e il contributo effettivamente fornito da D'PP e la sua consapevole partecipazione agli episodi in contestazione. 1.4. Erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche il ricorrente osserva che esse sono state negate sul solo presupposto di non avere prestato collaborazione al processo, così violando il principio di diritto a mente del quale le stesse non possono essere negate esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato. Con riguardo alla determinazione della pena denuncia la genericità del richiamo ai precedenti penali dell'imputato. Denuncia, inoltre, l'errata applicazione del principio di diritto secondo il quale in caso di reati in continuazione la pena base non può essere inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite, così scostandosi notevolmente dal minimo edittale, al quale peraltro veniva addizionato un notevole aumento di pena in relazione al reato satellite, così pervenendosi a una pena sperequata. 2. D'NO CE. 2.1. Vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione. Il motivo si rivolge alla valenza probatoria da attribuire alla scrittura privata sottoscritta da IS AL e D'LI ED in data 22.10.2009, al cui proposito si denuncia un errore concettuale in cui è incorsa la Corte di appello, in quanto nelle deduzioni difensive si assumeva che in forza di tale scrittura provata non è possibile calcolare interessi. La Corte di appello, invece, ha quantificato come interessi la differenza aritmetica tra le somme indicate nella già menzionata scrittura privata e quelle della scrittura datata 08/02/2010, che invece era una mera ricognizione del debito. 2.2. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla parte della sentenza che considera quali interessi versati sul prestito di euro 1.400.000,00 di cui alla scrittura del 22.10.2009 gli assegni in scadenza a novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010 per euro 50.000,00 ciascuno. In questo caso, dopo avere richiamato il motivo di appello e la motivazione della Corte di appello, il ricorrente osserva che certamente quei 600.000,00 euro 3 facevano parte della somma complessiva dei prestiti del D'IN al IS di cui alla scrittura privata del 22.10.2009, ma questa era una ricognizione di debito tra IS e D'LI. 2.3. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta usuraia, nella parte cui la Corte di appello nega che nella somma dovuta dal Notaio IS di cui alla scrittura del 10.01.2011 possa essere conteggiato il credito di 200.000,00 euro legato alla cessione della promessa di acquisto della villa di Coriano, 2.4. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta usuraia, nella parte cui la Corte di appello conferma come assodate le somme degli interessi promessi (270.00 euro) e versati (122.500 euro) in relazione alla scrittura del 10.01.2011 fra IS AL e CE D'IN. 2.5. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta estorsiva, nella parte cui la Corte di appello afferma che il Notaio IS si sia determinato a sottoscrivere le due scritture del 08/02/2010 e 10.01.2011 perché minacciato. A tale riguardo si sostiene che le emergenze istruttorie dimostravano l'autonomia decisionale del Notaio. 2.6. Erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente premette che in sede di conclusioni aveva sollecitato i poteri officiosi della Corte di appello, che -invece- le ha negate senza un congruo riferimento agli elementi a tal fine ritenuti decisivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di D'LI di D'IN possono essere trattati congiuntamente perché affetti dalle medesime ragioni di inammissibilità, perché entrambi si risolvono nella mera reiterazione delle identiche questioni di merito sollevate con l'atto di gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, puntuale, esaustiva, logica e non contraddittoria, alla cui lettura si rimanda per rinvenire le risposte alle questioni riproposte con il ricorso. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
4 Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 2. In conseguenza della natura meramente reiterativa che caratterizza i ricorsi di D'LI, e D'IN, si rileva che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. A fronte di ciò, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3. Da ciò la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. L'esito delle impugnazioni comporta la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile IS AL che liquida in complessivi 6.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 05/12/2023 Il Consigliere est. Il Presi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l'Avvocato MASSIMILIANO IOVINO che, nell'interesse della parte civile PARISIO ALBERTO, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi e ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali;
sentito l'Avvocato FABIOMASSIMO BIANCO che, nell'interesse di SC D'NO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; sentito l'Avvocato FRANCESO MARENGHI che, nell'interesse di D'LI AR, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO D'LI ED e D'NO CE, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 10/01/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 27/09/2019 del Tribunale di Rimini, nella parte in cui li aveva condannati per i reati di usura aggravata ed estorsione aggravata. La sentenza, invece, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stata riformata nel senso di disporre la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di un immobile intestato a MARIN Tania. 1 J•",. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5873 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/12/2023 Deducono: 1. D'LI ED. 1.1. Vizio di mancanza o comunque di contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di usura contestato al capo A). La prima parte del motivo si rivolge al primo episodio contestato al capo A), al cui riguardo si assume che la sentenza impugnata -pur saldata con la motivazione della sentenza di primo grado- si mostra carente di motivazione in relazione all'ammontare dei prestiti erogati, alla data di riferimento, all'entità delle somme restituite e alla natura usuraria del tasso praticato, in relazione alla normativa vigente nell'arco temporale della contestazione. Rimarca anche la contraddittorietà della motivazione, che dilata il lasso temporale della condotta retrodatandola di oltre un anno rispetto alla contestazione del pubblico ministero e riconoscendone la fonte in una molteplicità di rapporti, così rendendo necessaria un maggior rigore motivazionale quanto all'ammontare del capitale, alla data e alla durata del prestito e conseguentemente al calcolo degli interessi, promessi o dati. Aggiunge che le censure difensive sono state risolte con motivazione generica e apparente, in quanto nella sentenza impugnata non si addiviene mai alla determinazione del saggio d'interessi. Considerazioni analoghe vengono sviluppate anche con riguardo al secondo episodio, pure contestato al capo A), al cui riguardo anche si denuncia la genericità della motivazione, mancante di specificazioni quanto all'ammontare del capitale erogato, alla durata del prestito e alla misura degli interessi praticati. 1.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione contestato al capo B). Il ricorrente premette che le censure svolte in relazione all'usura si ripercuotono anche in relazione al delitto di estorsione, atteso che il requisito dell'ingiusto profitto viene individuato negli interessi usurari pretesi, così come la minaccia veniva rinvenuta nella prospettazione della riscossione degli assegni. Rimarca come l'insussistenza del reato di usura comporti anche l'insussistenza dell'estorsione. Aggiunge che anche ove si ritenesse sussistente il delitto di usura, non potrebbe comunque ritenersi configurato il delitto di estorsione, non essendo a tal fine sufficiente il generico timore della levata del protesto nel caso in cui gli assegni fossero stati portati all'incasso. 1.3. Vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato ai delitti contestati ai capi A) e B). Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione di 2 A3-\--, D'LI ai delitti, in particolare per la mancata risposta a una specifica doglianza con la quale si rilevava la necessità di ricostruire il ruolo di D'LI nelle vicende d'interesse, alla luce dei rapporti tra IS e D'IN, al cui riguardo la Corte di appello ha fornito una risposta manifestamente illogica nella ricostruzione del complesso sistema dei rapporti tra le parti e, all'interno di esso, il ruolo decisionale e il contributo effettivamente fornito da D'PP e la sua consapevole partecipazione agli episodi in contestazione. 1.4. Erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche il ricorrente osserva che esse sono state negate sul solo presupposto di non avere prestato collaborazione al processo, così violando il principio di diritto a mente del quale le stesse non possono essere negate esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato. Con riguardo alla determinazione della pena denuncia la genericità del richiamo ai precedenti penali dell'imputato. Denuncia, inoltre, l'errata applicazione del principio di diritto secondo il quale in caso di reati in continuazione la pena base non può essere inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite, così scostandosi notevolmente dal minimo edittale, al quale peraltro veniva addizionato un notevole aumento di pena in relazione al reato satellite, così pervenendosi a una pena sperequata. 2. D'NO CE. 2.1. Vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione. Il motivo si rivolge alla valenza probatoria da attribuire alla scrittura privata sottoscritta da IS AL e D'LI ED in data 22.10.2009, al cui proposito si denuncia un errore concettuale in cui è incorsa la Corte di appello, in quanto nelle deduzioni difensive si assumeva che in forza di tale scrittura provata non è possibile calcolare interessi. La Corte di appello, invece, ha quantificato come interessi la differenza aritmetica tra le somme indicate nella già menzionata scrittura privata e quelle della scrittura datata 08/02/2010, che invece era una mera ricognizione del debito. 2.2. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla parte della sentenza che considera quali interessi versati sul prestito di euro 1.400.000,00 di cui alla scrittura del 22.10.2009 gli assegni in scadenza a novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010 per euro 50.000,00 ciascuno. In questo caso, dopo avere richiamato il motivo di appello e la motivazione della Corte di appello, il ricorrente osserva che certamente quei 600.000,00 euro 3 facevano parte della somma complessiva dei prestiti del D'IN al IS di cui alla scrittura privata del 22.10.2009, ma questa era una ricognizione di debito tra IS e D'LI. 2.3. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta usuraia, nella parte cui la Corte di appello nega che nella somma dovuta dal Notaio IS di cui alla scrittura del 10.01.2011 possa essere conteggiato il credito di 200.000,00 euro legato alla cessione della promessa di acquisto della villa di Coriano, 2.4. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta usuraia, nella parte cui la Corte di appello conferma come assodate le somme degli interessi promessi (270.00 euro) e versati (122.500 euro) in relazione alla scrittura del 10.01.2011 fra IS AL e CE D'IN. 2.5. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta estorsiva, nella parte cui la Corte di appello afferma che il Notaio IS si sia determinato a sottoscrivere le due scritture del 08/02/2010 e 10.01.2011 perché minacciato. A tale riguardo si sostiene che le emergenze istruttorie dimostravano l'autonomia decisionale del Notaio. 2.6. Erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente premette che in sede di conclusioni aveva sollecitato i poteri officiosi della Corte di appello, che -invece- le ha negate senza un congruo riferimento agli elementi a tal fine ritenuti decisivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di D'LI di D'IN possono essere trattati congiuntamente perché affetti dalle medesime ragioni di inammissibilità, perché entrambi si risolvono nella mera reiterazione delle identiche questioni di merito sollevate con l'atto di gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, puntuale, esaustiva, logica e non contraddittoria, alla cui lettura si rimanda per rinvenire le risposte alle questioni riproposte con il ricorso. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
4 Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 2. In conseguenza della natura meramente reiterativa che caratterizza i ricorsi di D'LI, e D'IN, si rileva che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. A fronte di ciò, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3. Da ciò la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. L'esito delle impugnazioni comporta la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile IS AL che liquida in complessivi 6.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 05/12/2023 Il Consigliere est. Il Presi