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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8000/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5338/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 19-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 8000/14/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – sez. n. 14 – depositata in data
22.05.2024, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il preavviso di fermo n. 288741/2023, emesso e notificato in data 06.06.2023 dalla SO S.p.a. ad istanza del Comune di Castellammare di Stabia, per il complessivo importo di € 13.733,48, inerente ai tributi IMU annualità 2013-2014-2017, TASI annualità
2014-2015, TARI/TARES annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di legittimazione della SOGET, la nullità degli atti notificati in tempo di divieto per pandemia COVID, la decadenza dell'ente dal potere di riscossione coattiva del tributo e la prescrizione dello stesso nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, con ampia motivazione e condanna al pagamento delle spese, rilevando che la SO SPA aveva documentato la notifica di tutti gli atti presupposti (indicati singolarmente per ciascun tributo e con le rispettive date di notifica), la propria legittimazione sulla base del contratto di affidamento del servizio di riscossione e delle relative proroghe, che non risultava violata la normativa emergenziale né maturata l'eccepita prescrizione.
L'appellante insisteva sulla carenza di potere della concessionaria SO s.p.a il cui contratto di appalto sarebbe scaduto il 26-5-2021, eccepiva il difetto di ius postulandi del procuratore costituito e lamentava infine un difetto di motivazione sui motivi di impugnazione proposti in primo grado;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
LA SO PA si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. Preliminarmente va rigettato il motivo relativo al difetto di ius postulandi in capo al procuratore della società concessionaria;
risulta infatti esibita in giudizio la misura camerale della società da cui si evince che la procura è stata rilasciata da un soggetto munito della relativa rappresentanza sostanziale.
Si rileva in ogni caso che in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, opera il principio secondo il quale, ove, come nella specie trattandosi di una società per azioni, il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza ( Cass. n. 13365 del 2023; n. 11091 del 2020); prova che nel caso in esame non risulta offerta.
I motivi relativi al difetto di legittimazione della concessionaria a porre in essere gli atti di riscossione, al difetto di notifica degli atti prodromici ed alla violazione della normativa emergenziale vanno dichiarati inammissibili per genericità e carenza di specificità in quanto, a fronte di una sentenza di primo grado ampiamente ed analiticamente motivata su ciascuno di questi punti, l'appellante si è limitato a riprodurre il mero titolo del motivo proposto in primo grado, senza riproporlo né riformularlo neppure in forma sintetica, ma soprattutto non ha articolato alcuna specifica critica o contestazione alle argomentazioni poste a fondamento del loro rigetto avvenuto con puntuale ed analitica motivazione nella sentenza impugnata.
Del tutto tardive rispetto al termine di impugnazione risultano poi le contestazioni relative alla regolarità delle singole notifiche degli atti prodromici;
tali motivi aggiuntivi sono stati inseriti solo nella memoria che ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di appello ma non ne consente la modifica né tanto meno l'ampliamento del "thema decidendum" rispetto a quello fissato nell'atto di appello.
Anche le censure sulla omessa motivazione in ordine ai vari vizi degli atti presupposti che costituiscono la sequenza della procedura di riscossione vanno disattese, trattandosi di motivi ormai preclusi che andavano fatti valere impugnando tempestivamente il relativo atto, e che nella sentenza impugnata sono rimasti correttamente assorbiti;
tenuto conto delle date di notifica delle rispettive ingiunzioni di pagamento, che si collocano tra il 2021 ed il 2022, va confermato il mancato decorso della prescrizione quinquennale applicabile ai tributi locali.
Infine, integrando su questo punto la sentenza di primo grado, anche il motivo sul difetto di motivazione del preavviso va rigettato;
l'atto risulta infatti adeguatamente motivato stante l'indicazione degli estremi identificativi dell'autovettura oggetto del fermo e dell'allegato da cui risultano le varie ingiunzioni sottostanti, con data di notifica, tributi di riferimento e calcolo di interessi e sanzioni secondo criteri di legge predeterminati e non specificamente contestati.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8000/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 IMU 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 288741 - 2023 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5338/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 19-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 8000/14/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – sez. n. 14 – depositata in data
22.05.2024, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il preavviso di fermo n. 288741/2023, emesso e notificato in data 06.06.2023 dalla SO S.p.a. ad istanza del Comune di Castellammare di Stabia, per il complessivo importo di € 13.733,48, inerente ai tributi IMU annualità 2013-2014-2017, TASI annualità
2014-2015, TARI/TARES annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di legittimazione della SOGET, la nullità degli atti notificati in tempo di divieto per pandemia COVID, la decadenza dell'ente dal potere di riscossione coattiva del tributo e la prescrizione dello stesso nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, con ampia motivazione e condanna al pagamento delle spese, rilevando che la SO SPA aveva documentato la notifica di tutti gli atti presupposti (indicati singolarmente per ciascun tributo e con le rispettive date di notifica), la propria legittimazione sulla base del contratto di affidamento del servizio di riscossione e delle relative proroghe, che non risultava violata la normativa emergenziale né maturata l'eccepita prescrizione.
L'appellante insisteva sulla carenza di potere della concessionaria SO s.p.a il cui contratto di appalto sarebbe scaduto il 26-5-2021, eccepiva il difetto di ius postulandi del procuratore costituito e lamentava infine un difetto di motivazione sui motivi di impugnazione proposti in primo grado;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
LA SO PA si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. Preliminarmente va rigettato il motivo relativo al difetto di ius postulandi in capo al procuratore della società concessionaria;
risulta infatti esibita in giudizio la misura camerale della società da cui si evince che la procura è stata rilasciata da un soggetto munito della relativa rappresentanza sostanziale.
Si rileva in ogni caso che in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, opera il principio secondo il quale, ove, come nella specie trattandosi di una società per azioni, il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza ( Cass. n. 13365 del 2023; n. 11091 del 2020); prova che nel caso in esame non risulta offerta.
I motivi relativi al difetto di legittimazione della concessionaria a porre in essere gli atti di riscossione, al difetto di notifica degli atti prodromici ed alla violazione della normativa emergenziale vanno dichiarati inammissibili per genericità e carenza di specificità in quanto, a fronte di una sentenza di primo grado ampiamente ed analiticamente motivata su ciascuno di questi punti, l'appellante si è limitato a riprodurre il mero titolo del motivo proposto in primo grado, senza riproporlo né riformularlo neppure in forma sintetica, ma soprattutto non ha articolato alcuna specifica critica o contestazione alle argomentazioni poste a fondamento del loro rigetto avvenuto con puntuale ed analitica motivazione nella sentenza impugnata.
Del tutto tardive rispetto al termine di impugnazione risultano poi le contestazioni relative alla regolarità delle singole notifiche degli atti prodromici;
tali motivi aggiuntivi sono stati inseriti solo nella memoria che ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di appello ma non ne consente la modifica né tanto meno l'ampliamento del "thema decidendum" rispetto a quello fissato nell'atto di appello.
Anche le censure sulla omessa motivazione in ordine ai vari vizi degli atti presupposti che costituiscono la sequenza della procedura di riscossione vanno disattese, trattandosi di motivi ormai preclusi che andavano fatti valere impugnando tempestivamente il relativo atto, e che nella sentenza impugnata sono rimasti correttamente assorbiti;
tenuto conto delle date di notifica delle rispettive ingiunzioni di pagamento, che si collocano tra il 2021 ed il 2022, va confermato il mancato decorso della prescrizione quinquennale applicabile ai tributi locali.
Infine, integrando su questo punto la sentenza di primo grado, anche il motivo sul difetto di motivazione del preavviso va rigettato;
l'atto risulta infatti adeguatamente motivato stante l'indicazione degli estremi identificativi dell'autovettura oggetto del fermo e dell'allegato da cui risultano le varie ingiunzioni sottostanti, con data di notifica, tributi di riferimento e calcolo di interessi e sanzioni secondo criteri di legge predeterminati e non specificamente contestati.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 1.800,00, oltre accessori come per legge.