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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30622 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: MO IU nato a [...] il 13/12/1[952 avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza ha assolto IU Morra dal delitto di truffa aggravata a lui ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Accertata la penale responsabilità dell'imputato (che aveva offerto in vendita su un soda! network un telefono cellulare iPhone X al prezzo di euro 180, così suscitando l'interesse di NO IL, il quale aveva provveduto ad accreditare sulla carta PostePay indicata dal venditore il corrispettivo richiesto, senza però ottenere la consegna del bene) e la sussistenza della contestata aggravante della Penale Sent. Sez. 2 Num. 30622 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 06/06/2023 minorata difesa (coerentemente con la costante giurisprudenza che la ravvisa nella commissione del fatto mediante contatti a distanza che impediscono all'acquirente di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore e la stessa esistenza del bene offerto in vendita), il Tribunale ha ritenuto che dovesse applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo al modico valore dell'oggetto e tenuto conto della distanza temporale dai tre precedenti specifici presenti nel casellario, tale da escludere l'abitualità del comportamento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione della legge penale, in relazione alla mancata considerazione - dei tre precedenti specifici, non rilevando, ai fini che qui occupano, la prossimità cronologica;
- della aggravante di cui all'art. 61, n. 5, richiamata dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., contestata e ritenuta - con ampia motivazione - in sentenza. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione. 1. Ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la punibilità non è esclusa quando il comportamento risulta abituale (primo e quarto comma) e l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima (secondo comma). 1.1. L'abitualità presa in considerazione in senso negativo dalla norma è quella desumibile dalla precedente declaratoria ex artt. 102-105 e 108 cod. pen. ovvero - ciò che qui rileva - dalla commissione di più fatti della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, ovvero ancora di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. In difetto del riconoscimento giudiziale dello status di delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza e di un'imputazione relativa a condotte plurime, deve dunque verificarsi se la commissione di più fatti della stessa indole, nel silenzio della norma, sia susc:ettibile di ulteriore 2 apprezzamento (distinto dal giudizio sulla tenuità), onde verificare la rilevanza in concreto dei precedenti l'applicazione o l'esclusione della causa di non punibilità. Secondo il massimo consesso di legittimità, il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. La pluralità dei reati può concretarsi anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che ne valuta incidenter l'esistenza (come quando il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui). Le Sezioni unite sposano quindi «l'opinione diffusa ed autorevole che si sia in presenza di norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità. Tale interpretazione è confermata dal fatto che il progetto originario aveva deliberatamente omesso di definire l'abitualità al fine di lasciare al giudice spazi di manovra che, invece, il legislatore ha evidentemente ritenuto di dover eliminare. [...] Parimenti non oscuro è il riferimento alla commissione di "più reati della stessa indole". In primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01. Conforme, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci, Rv. 278347). Il profilo soggettivo della non abitualità del comportamento resta dunque escluso - per insuperabile costruzione normativa della serialità ostativa, che prescinde dalla collocazione cronologica dei fatti di reato - quando l'autore faccia seguire ad almeno due precedenti reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. 1.2. In tema di truffa on line, inoltre, è pienamente configurabile, per consolidata giurisprudenza, l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 280:70 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231). Peraltro, la sussistenza dell'ipotesi aggravata è stata, espressamente e con ampia motivazione in fatto e in diritto, ritenuta nella decisione del Tribunale. 1.3. Ricorrono dunque due motivi ostativi alla definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto. 2. Nella ricostruzione della vicenda processuale, il Tribunale ha dato atto che, all'udienza del 10 febbraio 2023, la persona offesa ha formalizzato la propria remissione di querela e il difensore dell'imputato,, munito di procura 3 speciale, ha accettato la rinuncia. Nondimeno, il delitto di truffa, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d'ufficio nei casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. (e, nello specific:o, quella di cui al n. 2 -bis del secondo comma). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio al giudice competente per l'appello, ai sensi dell'art. 569, commi 1 e 4, cod. proc. pen. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso il 06/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza ha assolto IU Morra dal delitto di truffa aggravata a lui ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Accertata la penale responsabilità dell'imputato (che aveva offerto in vendita su un soda! network un telefono cellulare iPhone X al prezzo di euro 180, così suscitando l'interesse di NO IL, il quale aveva provveduto ad accreditare sulla carta PostePay indicata dal venditore il corrispettivo richiesto, senza però ottenere la consegna del bene) e la sussistenza della contestata aggravante della Penale Sent. Sez. 2 Num. 30622 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 06/06/2023 minorata difesa (coerentemente con la costante giurisprudenza che la ravvisa nella commissione del fatto mediante contatti a distanza che impediscono all'acquirente di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore e la stessa esistenza del bene offerto in vendita), il Tribunale ha ritenuto che dovesse applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo al modico valore dell'oggetto e tenuto conto della distanza temporale dai tre precedenti specifici presenti nel casellario, tale da escludere l'abitualità del comportamento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione della legge penale, in relazione alla mancata considerazione - dei tre precedenti specifici, non rilevando, ai fini che qui occupano, la prossimità cronologica;
- della aggravante di cui all'art. 61, n. 5, richiamata dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., contestata e ritenuta - con ampia motivazione - in sentenza. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione. 1. Ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la punibilità non è esclusa quando il comportamento risulta abituale (primo e quarto comma) e l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima (secondo comma). 1.1. L'abitualità presa in considerazione in senso negativo dalla norma è quella desumibile dalla precedente declaratoria ex artt. 102-105 e 108 cod. pen. ovvero - ciò che qui rileva - dalla commissione di più fatti della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, ovvero ancora di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. In difetto del riconoscimento giudiziale dello status di delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza e di un'imputazione relativa a condotte plurime, deve dunque verificarsi se la commissione di più fatti della stessa indole, nel silenzio della norma, sia susc:ettibile di ulteriore 2 apprezzamento (distinto dal giudizio sulla tenuità), onde verificare la rilevanza in concreto dei precedenti l'applicazione o l'esclusione della causa di non punibilità. Secondo il massimo consesso di legittimità, il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. La pluralità dei reati può concretarsi anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che ne valuta incidenter l'esistenza (come quando il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui). Le Sezioni unite sposano quindi «l'opinione diffusa ed autorevole che si sia in presenza di norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità. Tale interpretazione è confermata dal fatto che il progetto originario aveva deliberatamente omesso di definire l'abitualità al fine di lasciare al giudice spazi di manovra che, invece, il legislatore ha evidentemente ritenuto di dover eliminare. [...] Parimenti non oscuro è il riferimento alla commissione di "più reati della stessa indole". In primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01. Conforme, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci, Rv. 278347). Il profilo soggettivo della non abitualità del comportamento resta dunque escluso - per insuperabile costruzione normativa della serialità ostativa, che prescinde dalla collocazione cronologica dei fatti di reato - quando l'autore faccia seguire ad almeno due precedenti reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. 1.2. In tema di truffa on line, inoltre, è pienamente configurabile, per consolidata giurisprudenza, l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 280:70 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231). Peraltro, la sussistenza dell'ipotesi aggravata è stata, espressamente e con ampia motivazione in fatto e in diritto, ritenuta nella decisione del Tribunale. 1.3. Ricorrono dunque due motivi ostativi alla definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto. 2. Nella ricostruzione della vicenda processuale, il Tribunale ha dato atto che, all'udienza del 10 febbraio 2023, la persona offesa ha formalizzato la propria remissione di querela e il difensore dell'imputato,, munito di procura 3 speciale, ha accettato la rinuncia. Nondimeno, il delitto di truffa, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d'ufficio nei casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. (e, nello specific:o, quella di cui al n. 2 -bis del secondo comma). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio al giudice competente per l'appello, ai sensi dell'art. 569, commi 1 e 4, cod. proc. pen. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso il 06/06/2023