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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15392 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAMBARERI ANNUNZIATO nato a [...] il [...]:. TR CE (DECEDUTO) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
NYIP_, Arroet1 .1 ~4, A Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIAN1LUIGI PRATOLA / fICh ha concluso chiedendo (2 Yek FA:40 oLILi 't-t u.o..)-(4.1 in9A,1 leatfrn Pi Cnte'rw, 22 DL 41/14 a‘pit..42319.1 i 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15392 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2019 il GUP del Tribunale di Torino, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di RI NU e VE FR per i delitti di rissa, porto abusivo di arma e minaccia (fatti del 27 maggio 2019). Riconosciuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena per ciascun imputato è stata determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa. 2. Con sentenza del 4 marzo 2022 la Corte diE Appello di Torino ha rideterminato la pena in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.600 di multa, per effetto di una rielaborazione in bonam della entità degli aumenti per i reati- satellite di rissa e minaccia grave,.. 2.1 I fatti sono stati ricostruiti attraverso la deposizione resa dalla teste SG Desiree nonché dalla visione di immagini videoregistrate. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata. Quanto alle doglianze contenute nell'atto di appello del CA, la Corte di secondo grado: a) ribadisce la comune intenzione aggressiva' dei due gruppi venuti in contatto (VE e CA da un lato, NO e NU dall'altro) ed esclude la ricorrenza della scriminante della legittima difesa;
b) conferma la ricorrenza della circostanza aggravante della futilità dei motivi. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - CA NU e VE FR. 3.1 VE FR risulta deceduto in epoca posteriore alla proposizione del ricorso. 3.2 Il ricorso proposto da RI NU deduce al primo motivo vizio di motivazione in riferimento alla ipotesi della legittima difesa. Si ripropone la tesi di una 'reazione' del CambAreri e del VE all'atteggiamento aggressivo tenuto da NO FR. L'atteggiamento di costui, che arrivò nei pressi del bar con una mazza da baseball tra le mani rende, peraltro, insussistente la circostanza aggravante dei motivi futili. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la ricorrenza del reato di manaccia. 2 Il Consigliere estensore Il Pregident 4. Il decesso, in data 26 agosto 2022, di VE FR, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte riferibile al VE, come da dispositivo. 5. Il ricorso del RI è inammissibile per genericità. Il ricorrente ripropone le doglianze oggetto del giudizio di secondo grado, senza confronto alcuno con la motivazione della decisione impugnata che ha puntualmente argomentato le ragioni della decisione, sia in riferimento al diniego della legittima difesa che sugli altri punti richiamati dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente Cambftreri al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NU CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da FR VE, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 7 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
NYIP_, Arroet1 .1 ~4, A Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIAN1LUIGI PRATOLA / fICh ha concluso chiedendo (2 Yek FA:40 oLILi 't-t u.o..)-(4.1 in9A,1 leatfrn Pi Cnte'rw, 22 DL 41/14 a‘pit..42319.1 i 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15392 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2019 il GUP del Tribunale di Torino, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di RI NU e VE FR per i delitti di rissa, porto abusivo di arma e minaccia (fatti del 27 maggio 2019). Riconosciuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena per ciascun imputato è stata determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa. 2. Con sentenza del 4 marzo 2022 la Corte diE Appello di Torino ha rideterminato la pena in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.600 di multa, per effetto di una rielaborazione in bonam della entità degli aumenti per i reati- satellite di rissa e minaccia grave,.. 2.1 I fatti sono stati ricostruiti attraverso la deposizione resa dalla teste SG Desiree nonché dalla visione di immagini videoregistrate. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata. Quanto alle doglianze contenute nell'atto di appello del CA, la Corte di secondo grado: a) ribadisce la comune intenzione aggressiva' dei due gruppi venuti in contatto (VE e CA da un lato, NO e NU dall'altro) ed esclude la ricorrenza della scriminante della legittima difesa;
b) conferma la ricorrenza della circostanza aggravante della futilità dei motivi. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - CA NU e VE FR. 3.1 VE FR risulta deceduto in epoca posteriore alla proposizione del ricorso. 3.2 Il ricorso proposto da RI NU deduce al primo motivo vizio di motivazione in riferimento alla ipotesi della legittima difesa. Si ripropone la tesi di una 'reazione' del CambAreri e del VE all'atteggiamento aggressivo tenuto da NO FR. L'atteggiamento di costui, che arrivò nei pressi del bar con una mazza da baseball tra le mani rende, peraltro, insussistente la circostanza aggravante dei motivi futili. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la ricorrenza del reato di manaccia. 2 Il Consigliere estensore Il Pregident 4. Il decesso, in data 26 agosto 2022, di VE FR, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte riferibile al VE, come da dispositivo. 5. Il ricorso del RI è inammissibile per genericità. Il ricorrente ripropone le doglianze oggetto del giudizio di secondo grado, senza confronto alcuno con la motivazione della decisione impugnata che ha puntualmente argomentato le ragioni della decisione, sia in riferimento al diniego della legittima difesa che sugli altri punti richiamati dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente Cambftreri al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NU CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da FR VE, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 7 dicembre 2022