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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 186/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
nata il [...], a [...], (Sa), (C.F. Parte_1
), residente in [...]
4, e nato il [...], a [...], (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina D'Angelo
(C.F.: ) presso il cui studio, in Castelnuovo Cilento (Sa), alla C.F._3
Via Auriroi n. 40, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 06.05.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Gli odierni ricorrenti i signori e , con Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario, in
Salento (Sa), il 06.03.2010 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2010, optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata, a Vallo della Lucania (Sa), il
06.11.2013 la piccola (C.F. ); che su ricorso Persona_1 C.F._4 congiunto, veniva emesso il Decreto di omologa n. cron. 6277/2015 del 27.10.2015 nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 1157/2015, con cui veniva omologata la separazione consensuale dall'intestato Tribunale di Vallo della Lucania.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'esito della udienza fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato fissata per la data del 5.6.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dal difensore unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto introduttivo del 14.03.2025 depositato nel fascicolo telematico), la causa veniva riservata in decisione con provvedimento dell'8.07.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Devono, pertanto, essere compiute le formalità di rito. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e interamente recepibili in questa sede in quanto non contrarie a norme imperative e conformi anche agli interessi della figlia della coppia.
In particolare, le parti hanno concordato le trascritte e riportate condizioni di divorzio: “…• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 06.03.2010; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Salento n. 2 Atti di matrimonio, Parte II, Serie A • ordinare al Comune di
Salento di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) Affido della figlia minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, Sig.ra Per l'effetto di quanto Parte_1 sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La signora avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della Parte_1 figlia, . In caso di trasferimento della residenza, la signora Persona_1
, sarà tenuta a darne notizia al signor Parte_1 Parte_2 con congruo preavviso. B) Il sig. compatibilmente con i propri Parte_2 impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia quando lo vorrà e, comunque, in maniera indicativa e minima, almeno tre giorni alla settimana ed alternativamente di sabato e/o di domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia. Per i giorni di festa, quali Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, Ognissanti,
Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nel periodo delle vacanze estive, , trascorrerà col padre 2 settimane, Per_1 anche non consecutive, ad agosto, o nel mese in cui il Sig. godrà delle ferie;
Pt_2 in tale ultimo caso il periodo dovrà essere concordato trii i genitori almeno due mesi prima. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia . Qualora la Sig.ra dovesse decidere Parte_1 di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia, , dovrà darne Persona_1 notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di Parte_2 destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 2) Nulla con riguardo alla casa familiare in quanto la Sig.ra ha, già da tempo, trovato giusta Parte_1 sistemazione abitativa. 3) Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 Per_1
, la somma di € 200,00, somma da corrispondere alle coordinate bancarie a
[...] lui già note, entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 4) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Nulla a titolo di assegno divorzile…”.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) Pronunzia alle condizioni concordate la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra e , Parte_1 Parte_2 contratto in data 06.03.2010 in Salento (Sa) e trascritto nei Registri di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salento (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.09.2025 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni