Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12408
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ritiene inammissibile la censura in quanto basata su valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità. La motivazione dell'ordinanza impugnata è ritenuta solida e logica nel riscontrare i gravi indizi di colpevolezza, il ruolo di vertice del ricorrente nonostante lo stato detentivo, e l'adesione al modus operandi del sodalizio.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per cessione a OL AU

    La Corte dichiara inammissibile la censura in quanto basata su valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità. I gravi indizi di colpevolezza sono ritenuti sussistenti sulla base di numerose conversazioni intercettate.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per cessione a NI NO

    La Corte ritiene che l'argomento della prossimità temporale delle cessioni non sia sufficiente a sostenere i gravi indizi di colpevolezza per la cessione a NI NO, specie in assenza di menzioni del nome di NO nei contatti tra il ricorrente e AC e di ulteriori canali di collegamento. L'ordinanza viene annullata con rinvio su questo punto.

  • Rigettato
    Vizio di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante

    La Corte rileva che l'aggravante ha carattere oggettivo e non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Vizio di legge e motivazione in ordine alla mancata riqualificazione

    La Corte ritiene la censura di puro merito, non consentita in sede di legittimità. Le valutazioni del Tribunale del riesame sull'assenza di prova del perfezionamento delle compravendite e della disponibilità degli apparecchi sono considerate solide e adeguate.

  • Rigettato
    Vizio di legge e motivazione in ordine alle esigenze cautelari

    La Corte dichiara inammissibile la doglianza in quanto basata su argomenti di fatto e reiterativi. La motivazione dell'ordinanza è immune da censure, avendo valorizzato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, la professionalità nel delinquere, i precedenti penali, il ruolo centrale nell'associazione e la tendenza recidivante, rendendo inefficace una misura meno afflittiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12408
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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