CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12408 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL OC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9/10/2025 del Tribunale del riesame di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Davide Carmelo Limoncello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta annullava - quanto a OC IL - l'ordinanza emessa il 1°/9/2025 dal locale Giudice per le indagini preliminari limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alla aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12408 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 24/02/2026 ottobre 1990, n. 309, contestata al capo 1), confermando nel resto il provvedimento genetico e la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Propone ricorso per cassazione il IL, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 74 citato;
vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza quanto al capo 1); erronea valutazione degli stessi. In ordine alla contestazione associativa, il Tribunale avrebbe travisato le risultanze investigative, dalle quali non emergerebbe alcuna consapevolezza del ricorrente di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, men che meno nel ruolo di promotore. Richiamata la giurisprudenza in ordine al profilo soggettivo di questo reato associativo, si contesta all'ordinanza di non aver correttamente valutato le risultanze investigative, dalle quali emergerebbe che il IL avrebbe sempre spacciato da solo, magari avvalendosi di qualche collaboratore, senza tuttavia mai far riferimento a gruppi o strutture organizzate. Le intercettazioni riportate nell'ordinanza, inoltre, sarebbero molto limitate e oggetto di evidenti congetture, specie in assenza di qualunque riscontro, di rapporti con eventuali altri associati (come RE o IV), i quali - intercettati a loro volta - mai avrebbero fatto riferimento al ricorrente;
gli unici contatti, infatti, sarebbero intervenuti con ZI AC, al quale IL avrebbe soltanto fornito i numeri dei suoi clienti;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sono poi dedotti in ordine al capo 7), oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale avrebbe aderito alla tesi dell'accusa, peraltro meramente congetturale, senza esaminare le censure difensive e, in particolare, la ricostruzione alternativa offerta;
gli elementi valorizzati nell'ordinanza, peraltro, non evidenzierebbero alcun collegamento tra il IL ed altri soggetti coinvolti nella vicenda (in particolare, OL AU e NI NO), quanto a detenzione e cessione di stupefacenti, cosicché l'ordinanza dovrebbe essere ulteriormente annullata;
- la violazione di legge è poi dedotta quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. Premesso che il provvedimento genetico non conterrebbe alcuna motivazione sul punto, il ricorso evidenzia che tale aggravante, pur avendo natura oggettiva, non potrebbe essere riconosciuta nei confronti del soggetto che non avesse avuto alcun collegamento con altri affiliati. Ebbene, dagli atti non emergerebbe alcuna prova che il IL sapesse che l'associazione in questione era composta da più di 10 persone, anche perché detenuto ininterrottamente dal 23/10/2023 e, di seguito, in contatto soltanto con AC, senza sapere che questi facesse parte di un'associazione; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto alla mancata riqualificazione - nell'ambito del capo 36) - del delitto di ricettazione in quello di cui all'art. 391-ter cod. pen. La giurisprudenza di legittimità avrebbe 2 chiaramente affermato che il detenuto che riceve un apparecchio telefonico all'interno del carcere da altro soggetto, senza un previo accordo con questo, dovrebbe rispondere del delitto di ricettazione;
per contro, la diversa fattispecie dovrebbe essere riconosciuta qualora di questo accordo vi sia prova. Ebbene, dagli atti emergerebbe che il IL avrebbe acquistato i telefoni in forza di un patto con soggetti esterni, così che potrebbe essere riconosciuto il delitto ex art. 391-ter cod. pen.; - infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono dedotti quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dell'indagato, espressione di un comportamento remissivo e resipiscente, così come avrebbe riconosciuto in suo capo un ruolo apicale non confermato dagli atti di indagine. Nessun concreto ed attuale pericolo di recidiva, peraltro, sarebbe stato accertato, specie in considerazione del fatto che i presunti complici si troverebbero tutti in regime cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente a parte del secondo motivo, relativo al capo 7); nel resto, è inammissibile. 4. Con riguardo al primo motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1), la Corte ne rileva l'inammissibilità: la stessa censura, invero, si sviluppa lungo evidenti linee di fatto, proprie della sola fase cautelare di merito e non consentite nel giudizio di legittimità, secondo le quali: a) gli atti non consentirebbero di attribuire al IL alcun ruolo in seno all'associazione, men che meno quello di promotore;
b) il ricorrente emergerebbe soltanto come uno spacciatore in proprio, al più coadiuvato da qualche collaboratore;
c) le intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale non costituirebbero riscontro alcuno, dando conto soltanto di contatti con ZI AC, non con altri presunti associati (come RE e IV). 4.1. La stessa censura, inoltre, non si confronta con il tenore dell'ordinanza impugnata, che, con ampia motivazione e ripetuti riferimenti istruttori, ha individuato non solo plurime evidenze dell'associazione per delinquere (invero in sé non contestata nel ricorso), ma anche gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione del IL alla stessa, con ruolo di vertice. In particolare, richiamata la struttura organizzativa e la figura di ZI FE, il Tribunale ha sottolineato che questi forniva ai sodali i contatti che potevano garantire sostanziose e continue forniture di stupefacenti, e che tra questi era emersa la figura proprio del IL, risultato pienamente operativo in sede associativa nonostante lo stato detentivo 3 in carcere;
il ricorrente, insieme a GI IV, aveva infatti mantenuto costanti rapporti con "i bracci operativi che si occupavano della gestione materiale degli approvvigionamenti oltre che della collocazione dello stupefacente" presso gli acquirenti, individuati nel citato AC e in SS RE, come emerso da numerose conversazioni indicate nell'ordinanza, dalle quali è stato tratto con argomento privo di vizio anche il profilo associativo, individuato nell'assegnazione di compiti, nella soluzione di contrasti, nella fornitura di contatti. Il complesso degli elementi investigativi, corroborato dal tenore di tutte queste conversazioni, è stato dunque ritenuto del tutto adeguato a riscontrare non solo l'esistenza di una struttura organizzata, tendenzialmente stabile, a schema piramidale e con specifica assegnazione di compiti e ruoli, ma anche la figura del ricorrente IL, il quale, pur detenuto, si occupava costantemente dell'organizzazione necessaria all'attuazione del programma associativo, nei termini appena richiamati. 4.2. L'ordinanza, ancora sul punto, ha poi preso in esame la versione alternativa offerta dalla difesa, con oggetto l'interpretazione di alcune conversazioni (e, dunque, ancora un profilo di merito che questa Corte non è ammessa a verificare), e l'ha superata con una motivazione priva di vizi. In particolare, è stata ritenuta inverosimile la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe relazionato con AC al solo fine di fornirgli i contatti telefonici che, quand'era libero, utilizzava per vendere lo stupefacente, senza alcun inquadramento in un contesto associativo. Tale inverosimiglianza è stata tratta, con argomento privo di illogicità manifesta, sia dalla considerazione che nel mercato degli stupefacenti nessuno è solito cedere gratuitamente ad altri la propria "rubrica acquirenti", sia dal contenuto delle conversazioni tra i due, con le quali il ricorrente dava indicazioni al AC su come muoversi con i vari compratori. Un insieme di contatti, dunque, volti ad assicurare continuità negli affari illeciti, da garantire anche nel caso di detenzione di alcuni dei suoi elementi di vertice, secondo i tipici meccanismi delle strutture associative. 4.3. Con riguardo al capo 1), pertanto, il Tribunale ha riscontrato - con argomento non censurabile, perché solido e logico - i gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente, ne ha individuato adeguatamente il ruolo di vertice, ricoperto nonostante lo stato detentivo, con riferimento all'indicazione dei contatti di maggior rilievo, tali da permettere il funzionamento della struttura, e con l'utilizzo di modalità esecutive perfettamente aderenti al modus operandi del sodalizio. 5. Con riguardo, poi, al secondo motivo di impugnazione, concernente il concorso con AC nel delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 7), il ricorso risulta invece parzialmente fondato. 5.1. La prima parte della censura, relativa alla cessione nei confronti di OL AU, è inammissibile: la doglianza, infatti, è strutturata in termini di puro merito 4 (come emerge chiaramente alla pag. 9), così da sollecitare a questa Corte una non consentita rilettura della vicenda, nei suoi caratteri fattuali. I gravi indizi di colpevolezza di questo delitto, peraltro, sono riportati nell'ordinanza impugnata (pag. 18), ed ancor più nell'ampio provvedimento genetico, anche esaminando le considerazioni offerte dalla difesa (quanto all'identificazione di OL AU in "LA di Licata"), che risultano superate con argomenti privi di illogicità manifesta, ossia valorizzando il chiaro contenuto di numerose conversazioni intercettate. In particolare, da queste emergeva il nominativo di "LA" di Licata, fatto da IL a AC come quello di un acquirente al quale consegnare sostanza, a cui poi di poco seguiva l'incontro tra lo stesso LA e AC, per la consegna medesima, ampiamente descritto nell'ordinanza. 5.2. A differenti conclusioni, invece, la Corte giunge quanto all'altro episodio contestato nello stesso capo 7), quale la cessione di sostanza a NI NO. Tanto il provvedimento genetico quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, hanno riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine a questo delitto esclusivamente "tenuto conto della prossimità temporale delle cessioni in parola", ossia evidenziando che la consegna di stupefacente da AC a NO era avvenuta lo stesso giorno in cui il primo - su incarico del IL - aveva consegnato sostanza a AU. 5.2.1. Tale argomento, tuttavia, non risulta sufficiente a sostenere i gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo a questo episodio, specie considerando che entrambe le ordinanze cautelari evidenziano che il nome del NO non era stato mai menzionato nei contatti tra il ricorrente e AC, e danno conto dell'assenza di eventuali, ulteriori canali di collegamento tra lo stesso IL e NO. 5.2.2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio sul capo 7), limitatamente alla cessione in favore di NI NO. 6. In ordine, poi, al terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte rileva che l'ordinanza impugnata risulta ancora immeritevole di censura. 6.1. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato il carattere oggettivo dell'aggravante relativa al numero di partecipi all'associazione, tale, dunque, da comunicarsi a tutti coloro che concorrono al reato (quel che, peraltro, in parte riconosce lo stesso ricorrente). A tale proposito, è stata anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte, del tutto conforme, che ha ribadito tale natura, con la conseguenza di non richiedere la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla (tra le molte, Sez. 3, n. 26676 dell'8/5/2025, Pg/Careri, Rv. 288738; Sez. 3, n. 33152 del 7/6/2024, Odoli, Rv. 286841). 5 7. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, che - in ordine al capo 36) - contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 391-ter cod. pen. 7.1. Su tale capo, è sufficiente qui evidenziare il carattere ancora fattuale della censura, concentrata sul rapporto tra il ricorrente e chi gli aveva fornito in carcere i telefoni cellulari, e sull'esistenza o meno di un previo accordo. Ebbene, queste valutazioni di merito non sono consentite alla Corte di legittimità, concernendo con evidenza l'esame di elementi di indagine, e sono state peraltro già compiute dal Tribunale del riesame, in termini del tutto solidi ed adeguati;
in particolare, l'ordinanza ha sottolineato che, per quanto dalle intercettazioni emergesse che il ricorrente aveva contatti con l'esterno anche al fine di ottenere telefoni a pagamento, non vi era prova che tali compravendite si fossero in effetti perfezionate, né che avessero condotto alla disponibilità proprio degli apparecchi indicati nel capo di imputazione, anche alla luce della reiterazione di tali "ingressi" all'interno della struttura penitenziaria. 8. Infine, la motivazione dell'ordinanza risulta immune da censure anche quanto all'individuazione delle esigenze cautelari. 8.1. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare il carattere inammissibile della doglianza, perché sostenuta ancora da argomenti di fatto (la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia), anche reiterativi di precedenti temi (come il ruolo ricoperto dal IL all'interno dell'associazione). Queste stesse considerazioni, peraltro, non si misurano affatto con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che, oltre a richiamare la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha sottolineato - ancora con argomento in fatto qui non censurabile - che la stessa presunzione non risultava superata da alcun argomento offerto, tenuto conto della "dimostrata, spiccatissima professionalità nel delinquere dell'indagato", dei suoi gravi precedenti penali, anche specifici, del ruolo centrale ricoperto all'interno dell'associazione qui in esame, tutti elementi valorizzati per denotare una più che elevata tendenza recidivante. Il IL, di seguito, è stato indicato anche come soggetto "completamente avverso al rispetto delle prescrizioni imposte dal regime detentivo", tanto da continuare a delinquere anche da sottoposto a carcerazione, così da rendere evidentemente inefficace - in presenza di un pericolo concreto e attuale di nuove condotte della stessa specie - una misura meno afflittiva. 9. Conclusivamente, dunque, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio relativamente al reato di cui al capo 7), limitatamente alla cessione in favore di NI NO;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 7), limitatamente alla cessione in favore di NO NI, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Davide Carmelo Limoncello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta annullava - quanto a OC IL - l'ordinanza emessa il 1°/9/2025 dal locale Giudice per le indagini preliminari limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alla aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12408 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 24/02/2026 ottobre 1990, n. 309, contestata al capo 1), confermando nel resto il provvedimento genetico e la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Propone ricorso per cassazione il IL, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 74 citato;
vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza quanto al capo 1); erronea valutazione degli stessi. In ordine alla contestazione associativa, il Tribunale avrebbe travisato le risultanze investigative, dalle quali non emergerebbe alcuna consapevolezza del ricorrente di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, men che meno nel ruolo di promotore. Richiamata la giurisprudenza in ordine al profilo soggettivo di questo reato associativo, si contesta all'ordinanza di non aver correttamente valutato le risultanze investigative, dalle quali emergerebbe che il IL avrebbe sempre spacciato da solo, magari avvalendosi di qualche collaboratore, senza tuttavia mai far riferimento a gruppi o strutture organizzate. Le intercettazioni riportate nell'ordinanza, inoltre, sarebbero molto limitate e oggetto di evidenti congetture, specie in assenza di qualunque riscontro, di rapporti con eventuali altri associati (come RE o IV), i quali - intercettati a loro volta - mai avrebbero fatto riferimento al ricorrente;
gli unici contatti, infatti, sarebbero intervenuti con ZI AC, al quale IL avrebbe soltanto fornito i numeri dei suoi clienti;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sono poi dedotti in ordine al capo 7), oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale avrebbe aderito alla tesi dell'accusa, peraltro meramente congetturale, senza esaminare le censure difensive e, in particolare, la ricostruzione alternativa offerta;
gli elementi valorizzati nell'ordinanza, peraltro, non evidenzierebbero alcun collegamento tra il IL ed altri soggetti coinvolti nella vicenda (in particolare, OL AU e NI NO), quanto a detenzione e cessione di stupefacenti, cosicché l'ordinanza dovrebbe essere ulteriormente annullata;
- la violazione di legge è poi dedotta quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. Premesso che il provvedimento genetico non conterrebbe alcuna motivazione sul punto, il ricorso evidenzia che tale aggravante, pur avendo natura oggettiva, non potrebbe essere riconosciuta nei confronti del soggetto che non avesse avuto alcun collegamento con altri affiliati. Ebbene, dagli atti non emergerebbe alcuna prova che il IL sapesse che l'associazione in questione era composta da più di 10 persone, anche perché detenuto ininterrottamente dal 23/10/2023 e, di seguito, in contatto soltanto con AC, senza sapere che questi facesse parte di un'associazione; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto alla mancata riqualificazione - nell'ambito del capo 36) - del delitto di ricettazione in quello di cui all'art. 391-ter cod. pen. La giurisprudenza di legittimità avrebbe 2 chiaramente affermato che il detenuto che riceve un apparecchio telefonico all'interno del carcere da altro soggetto, senza un previo accordo con questo, dovrebbe rispondere del delitto di ricettazione;
per contro, la diversa fattispecie dovrebbe essere riconosciuta qualora di questo accordo vi sia prova. Ebbene, dagli atti emergerebbe che il IL avrebbe acquistato i telefoni in forza di un patto con soggetti esterni, così che potrebbe essere riconosciuto il delitto ex art. 391-ter cod. pen.; - infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono dedotti quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dell'indagato, espressione di un comportamento remissivo e resipiscente, così come avrebbe riconosciuto in suo capo un ruolo apicale non confermato dagli atti di indagine. Nessun concreto ed attuale pericolo di recidiva, peraltro, sarebbe stato accertato, specie in considerazione del fatto che i presunti complici si troverebbero tutti in regime cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente a parte del secondo motivo, relativo al capo 7); nel resto, è inammissibile. 4. Con riguardo al primo motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1), la Corte ne rileva l'inammissibilità: la stessa censura, invero, si sviluppa lungo evidenti linee di fatto, proprie della sola fase cautelare di merito e non consentite nel giudizio di legittimità, secondo le quali: a) gli atti non consentirebbero di attribuire al IL alcun ruolo in seno all'associazione, men che meno quello di promotore;
b) il ricorrente emergerebbe soltanto come uno spacciatore in proprio, al più coadiuvato da qualche collaboratore;
c) le intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale non costituirebbero riscontro alcuno, dando conto soltanto di contatti con ZI AC, non con altri presunti associati (come RE e IV). 4.1. La stessa censura, inoltre, non si confronta con il tenore dell'ordinanza impugnata, che, con ampia motivazione e ripetuti riferimenti istruttori, ha individuato non solo plurime evidenze dell'associazione per delinquere (invero in sé non contestata nel ricorso), ma anche gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione del IL alla stessa, con ruolo di vertice. In particolare, richiamata la struttura organizzativa e la figura di ZI FE, il Tribunale ha sottolineato che questi forniva ai sodali i contatti che potevano garantire sostanziose e continue forniture di stupefacenti, e che tra questi era emersa la figura proprio del IL, risultato pienamente operativo in sede associativa nonostante lo stato detentivo 3 in carcere;
il ricorrente, insieme a GI IV, aveva infatti mantenuto costanti rapporti con "i bracci operativi che si occupavano della gestione materiale degli approvvigionamenti oltre che della collocazione dello stupefacente" presso gli acquirenti, individuati nel citato AC e in SS RE, come emerso da numerose conversazioni indicate nell'ordinanza, dalle quali è stato tratto con argomento privo di vizio anche il profilo associativo, individuato nell'assegnazione di compiti, nella soluzione di contrasti, nella fornitura di contatti. Il complesso degli elementi investigativi, corroborato dal tenore di tutte queste conversazioni, è stato dunque ritenuto del tutto adeguato a riscontrare non solo l'esistenza di una struttura organizzata, tendenzialmente stabile, a schema piramidale e con specifica assegnazione di compiti e ruoli, ma anche la figura del ricorrente IL, il quale, pur detenuto, si occupava costantemente dell'organizzazione necessaria all'attuazione del programma associativo, nei termini appena richiamati. 4.2. L'ordinanza, ancora sul punto, ha poi preso in esame la versione alternativa offerta dalla difesa, con oggetto l'interpretazione di alcune conversazioni (e, dunque, ancora un profilo di merito che questa Corte non è ammessa a verificare), e l'ha superata con una motivazione priva di vizi. In particolare, è stata ritenuta inverosimile la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe relazionato con AC al solo fine di fornirgli i contatti telefonici che, quand'era libero, utilizzava per vendere lo stupefacente, senza alcun inquadramento in un contesto associativo. Tale inverosimiglianza è stata tratta, con argomento privo di illogicità manifesta, sia dalla considerazione che nel mercato degli stupefacenti nessuno è solito cedere gratuitamente ad altri la propria "rubrica acquirenti", sia dal contenuto delle conversazioni tra i due, con le quali il ricorrente dava indicazioni al AC su come muoversi con i vari compratori. Un insieme di contatti, dunque, volti ad assicurare continuità negli affari illeciti, da garantire anche nel caso di detenzione di alcuni dei suoi elementi di vertice, secondo i tipici meccanismi delle strutture associative. 4.3. Con riguardo al capo 1), pertanto, il Tribunale ha riscontrato - con argomento non censurabile, perché solido e logico - i gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente, ne ha individuato adeguatamente il ruolo di vertice, ricoperto nonostante lo stato detentivo, con riferimento all'indicazione dei contatti di maggior rilievo, tali da permettere il funzionamento della struttura, e con l'utilizzo di modalità esecutive perfettamente aderenti al modus operandi del sodalizio. 5. Con riguardo, poi, al secondo motivo di impugnazione, concernente il concorso con AC nel delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 7), il ricorso risulta invece parzialmente fondato. 5.1. La prima parte della censura, relativa alla cessione nei confronti di OL AU, è inammissibile: la doglianza, infatti, è strutturata in termini di puro merito 4 (come emerge chiaramente alla pag. 9), così da sollecitare a questa Corte una non consentita rilettura della vicenda, nei suoi caratteri fattuali. I gravi indizi di colpevolezza di questo delitto, peraltro, sono riportati nell'ordinanza impugnata (pag. 18), ed ancor più nell'ampio provvedimento genetico, anche esaminando le considerazioni offerte dalla difesa (quanto all'identificazione di OL AU in "LA di Licata"), che risultano superate con argomenti privi di illogicità manifesta, ossia valorizzando il chiaro contenuto di numerose conversazioni intercettate. In particolare, da queste emergeva il nominativo di "LA" di Licata, fatto da IL a AC come quello di un acquirente al quale consegnare sostanza, a cui poi di poco seguiva l'incontro tra lo stesso LA e AC, per la consegna medesima, ampiamente descritto nell'ordinanza. 5.2. A differenti conclusioni, invece, la Corte giunge quanto all'altro episodio contestato nello stesso capo 7), quale la cessione di sostanza a NI NO. Tanto il provvedimento genetico quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, hanno riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine a questo delitto esclusivamente "tenuto conto della prossimità temporale delle cessioni in parola", ossia evidenziando che la consegna di stupefacente da AC a NO era avvenuta lo stesso giorno in cui il primo - su incarico del IL - aveva consegnato sostanza a AU. 5.2.1. Tale argomento, tuttavia, non risulta sufficiente a sostenere i gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo a questo episodio, specie considerando che entrambe le ordinanze cautelari evidenziano che il nome del NO non era stato mai menzionato nei contatti tra il ricorrente e AC, e danno conto dell'assenza di eventuali, ulteriori canali di collegamento tra lo stesso IL e NO. 5.2.2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio sul capo 7), limitatamente alla cessione in favore di NI NO. 6. In ordine, poi, al terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte rileva che l'ordinanza impugnata risulta ancora immeritevole di censura. 6.1. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato il carattere oggettivo dell'aggravante relativa al numero di partecipi all'associazione, tale, dunque, da comunicarsi a tutti coloro che concorrono al reato (quel che, peraltro, in parte riconosce lo stesso ricorrente). A tale proposito, è stata anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte, del tutto conforme, che ha ribadito tale natura, con la conseguenza di non richiedere la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla (tra le molte, Sez. 3, n. 26676 dell'8/5/2025, Pg/Careri, Rv. 288738; Sez. 3, n. 33152 del 7/6/2024, Odoli, Rv. 286841). 5 7. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, che - in ordine al capo 36) - contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 391-ter cod. pen. 7.1. Su tale capo, è sufficiente qui evidenziare il carattere ancora fattuale della censura, concentrata sul rapporto tra il ricorrente e chi gli aveva fornito in carcere i telefoni cellulari, e sull'esistenza o meno di un previo accordo. Ebbene, queste valutazioni di merito non sono consentite alla Corte di legittimità, concernendo con evidenza l'esame di elementi di indagine, e sono state peraltro già compiute dal Tribunale del riesame, in termini del tutto solidi ed adeguati;
in particolare, l'ordinanza ha sottolineato che, per quanto dalle intercettazioni emergesse che il ricorrente aveva contatti con l'esterno anche al fine di ottenere telefoni a pagamento, non vi era prova che tali compravendite si fossero in effetti perfezionate, né che avessero condotto alla disponibilità proprio degli apparecchi indicati nel capo di imputazione, anche alla luce della reiterazione di tali "ingressi" all'interno della struttura penitenziaria. 8. Infine, la motivazione dell'ordinanza risulta immune da censure anche quanto all'individuazione delle esigenze cautelari. 8.1. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare il carattere inammissibile della doglianza, perché sostenuta ancora da argomenti di fatto (la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia), anche reiterativi di precedenti temi (come il ruolo ricoperto dal IL all'interno dell'associazione). Queste stesse considerazioni, peraltro, non si misurano affatto con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che, oltre a richiamare la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha sottolineato - ancora con argomento in fatto qui non censurabile - che la stessa presunzione non risultava superata da alcun argomento offerto, tenuto conto della "dimostrata, spiccatissima professionalità nel delinquere dell'indagato", dei suoi gravi precedenti penali, anche specifici, del ruolo centrale ricoperto all'interno dell'associazione qui in esame, tutti elementi valorizzati per denotare una più che elevata tendenza recidivante. Il IL, di seguito, è stato indicato anche come soggetto "completamente avverso al rispetto delle prescrizioni imposte dal regime detentivo", tanto da continuare a delinquere anche da sottoposto a carcerazione, così da rendere evidentemente inefficace - in presenza di un pericolo concreto e attuale di nuove condotte della stessa specie - una misura meno afflittiva. 9. Conclusivamente, dunque, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio relativamente al reato di cui al capo 7), limitatamente alla cessione in favore di NI NO;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 7), limitatamente alla cessione in favore di NO NI, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026