Art. 2.
Il comune di Napoli e' autorizzato, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, ad eseguire l'assorbimento dell'asilo, di cui al precedente articolo, in conformita' della deliberazione approvata da quel Consiglio comunale in data 31 maggio 1947.
Il comune di Napoli e' autorizzato, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, ad eseguire l'assorbimento dell'asilo, di cui al precedente articolo, in conformita' della deliberazione approvata da quel Consiglio comunale in data 31 maggio 1947.