Art. 6.
Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.