Articolo 6 della Legge 24 maggio 1970, n. 336
Articolo 5
Versione
26 giugno 1970
Art. 6.
Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 26 giugno 1970
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