Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti di legge

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, pur contenendo un riferimento ai calcoli degli interessi, non è nulla per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, in quanto gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo sono stati correttamente applicati. Inoltre, la Corte ha constatato che l'Ufficio ha notificato la cartella di pagamento in data 06/02/2025, e la ricorrente aveva presentato un'istanza in autotutela in data 21/02/2025, a seguito della quale l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo in data 26/02/2025. Tale sgravio non risultava notificato alla ricorrente, giustificando il ricorso. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'importo di €. 22.275,01 oggetto di sgravio parziale.

  • Rigettato
    Richiesta esibizione ruoli e prova consegna agente riscossione

    L'Agenzia delle Entrate ha depositato copia del ruolo ordinario, vistato ed esecutivo, consegnato al concessionario della riscossione. È stato altresì depositato il dettaglio della partita di carico formata dalla DP di Rimini, con il dettaglio pre-sgravio e il numero di ruolo, nonché l'atto originario (comunicazione di irregolarità ex art 36 bis).

  • Rigettato
    Nullità cartella per mancata indicazione procedimento di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento non è nulla per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, poiché gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo sono stati correttamente applicati. La Corte ha citato la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 22281/2022) secondo cui, quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e gli interessi, è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo. Nel caso specifico, sono stati indicati l'ente creditore, il ruolo, i dati anagrafici, l'importo, le modalità di riscossione, le avvertenze, il responsabile del procedimento, il dettaglio dei calcoli degli interessi applicati e le modalità di estinzione del debito.

  • Altro
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata notifica avviso bonario ex 36-bis

    La Corte ha constatato che la parte resistente non ha fornito prova dell'avvenuta notifica della comunicazione n. 23122792213 dell'11.03.2024, avendo prodotto solo una schermata dell'Agenzia delle Entrate senza allegare l'accettazione e consegna della PEC. Tuttavia, la mancata prova dell'avviso bonario non determina la nullità della successiva cartella di pagamento, ma conferma la correttezza dell'agire del ricorrente che è stato costretto ad impugnare un atto impositivo con una pretesa superiore al dovuto. La Cassazione ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza comunicazione preventiva se la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenza tra somme dichiarate e versate.

  • Rigettato
    Rigetto del ricorso per l'importo ancora iscritto a ruolo

    La Corte ha rigettato il ricorso con riferimento alla residua somma di euro 19.453,35, confermando la cartella di pagamento entro tali limiti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
    Numero : 11
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo