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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250001142453 CONTROLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.13720250001142453000 per un importo di €. 41.734,25, relativa al Controllo Modello Unico/Redditi per l'anno 2021, notificata in data 06.02.2025 dall'A.E. riscossione.
Con il primo motivo eccepisce l'inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;
violazione del diritto alla difesa;
carenza di motivazione;
violazione del principio di trasparenza;
decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero.
Con il secondo motivo, ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
Con il terzo motivo deduce la nullità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa della opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
L'atto introduttivo contiene le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità e/o la non debenza delle somme/tributi richieste per i motivi di cui al presente ricorso, provvedendo ad annullare la cartella esattoriale ed accertando che nulla è dovuto da parte ricorrente;
in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità della cartella opposta e disporne l'annullamento per i motivi di cui al presente ricorso accertando che nulla è dovuto da parte della società ricorrente;
in via alternativa, riformare al ribasso gli importi eventualmente accertati come dovuti dalla odierna società opponente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituisce ritualmente l'AE – Direzione Provinciale di Rimini chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. L'ufficio costituito, inoltre, dava atto che in data 21/02/2025, la Ricorrente_1 – tramite procedura civis - aveva presentato apposita istanza in autotutela nella quale evidenziava che per il credito d'imposta 2020 la ricorrente aveva già presentato dichiarazione integrativa in data 04/01/2023, dichiarazione nella quale aveva correttamente inserito gli importi non precedentemente comunicati. Precisava che, in data 26/02/2025, aveva conseguentemente proceduto ad effettuare uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo, riconoscendo gli importi derivanti da tale credito d'imposta, poi riportato all'anno successivo, con successiva comunicazione sia all'Agente della Riscossione che alla Società ricorrente. A fronte di ciò la Ricorrente_1, in data 07/04/2025, presentava il presente ricorso.
L'Agenzia delle Entrate conclude nei seguenti termini: “1) Nel merito, rigettare l'opposto ricorso per l'importo ancora iscritto a ruolo e non già fatto oggetto di sgravio e, per l'effetto, confermare la legittimità e fondatezza della cartella di pagamento impugnata per la quota restante;
2) In ogni caso, condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Segue ulteriore memoria della parte ricorrente con la quale prende atto dello sgravio parziale della cartella disposto dall'Ufficio, evidenziando che, a seguito della riduzione del carico la cartella sarebbe di per sé illegittima o da rettificare e, ancora prima, risulterebbe indebita l'iscrizione a ruolo. La ricorrente evidenzia, comunque, l'irritualità e inesistenza della prova della notifica della comunicazione n. 23122792213 dell'11.03.2024. Sottolinea che lo sgravio non era stato comunicato tempestivamente né alla società né al difensore, tanto che mancherebbe la
2 prova dell'invio o della consegna della comunicazione dello sgravio ma solo il provvedimento emesso dall'Ufficio. Tale circostanza avrebbe costretto il ricorrente, data la scadenza dei termini per l'impugnazione della cartella, a promuove ricorso avanti questa Corte di Giustizia.
La memoria contiene le seguenti conclusioni. “… alla luce dello sgravio parziale effettuato dall'Ufficio, di accertare e dichiarare la illegittimità e nullità della cartella di pagamento impugnata stante l'inesistenza e irritualità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico e per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo e nelle presenti memorie illustrative il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
All'Udienza del 13.10.2025 le parti procedevano alla discussione e il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
In merito alla dedotta illegittimità dell'impugnato provvedimento per pretesa carenza di motivazione è necessario distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure la cartella sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria. Nel primo caso, la giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto: “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cfr., tra le altre, Cass. Civ., n. 28873/2019). Nel secondo caso, la giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che: “la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione” (Cass. Civ., n. 11722/2010). Ancora, secondo la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 22281/2022, richiamando l'articolo 3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 L. 212/2000, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. La Corte di legittimità ha proseguito specificando ulteriormente che nel caso in cui l'atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e la cartella sia stata l'atto con cui è stato intimato per la prima volta il pagamento dell'obbligazione di interessi, occorre senz'altro che la pretesa richiesta sia giustificata attraverso l'individuazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” poste a base della stessa. In questo caso i Giudici hanno precisato la necessità che la cartella rechi, anche per relationem, l'indicazione del debito d'imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati. Viceversa, nell'ipotesi in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale gli interessi sono stati computati per il ritardato pagamento, la Corte ha evidenziato che la cartella di pagamento ha svolto la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa
3 di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni, la motivazione in simili evenienze non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella, se non esclusivamente il riferimento – diretto e specifico –, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi. Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico. Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte è intervenuta con la sentenza n. 6203/2023, affermando l'esclusione di un vizio motivazionale sulle modalità di calcolo degli interessi, nel caso in cui le cartelle di pagamento siano state precedute dall'emissione di ruoli e di avvisi di accertamento.
Ciò premesso, si osserva che nell'atto in esame sono indicati: l'identificazione dell'ente creditore;
la specifica del ruolo;
i dati anagrafici del debitore;
l'importo complessivo iscritto a ruolo e le modalità di riscossione;
le avvertenze sulle modalità e termini di impugnazione;
sull'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento di quanto dovuto;
il Responsabile del procedimento, il dettaglio dei calcoli degli interessi applicati;
le modalità di estinzione del debito tributario. Tra l'altro, non risulta in concreto violato il diritto di difesa da parte del contribuente, in quanto il ricorrente si è difeso sul merito dimostrando di aver avuto a conoscenza di tutti i dati della questione.
In merito alla richiesta di esibizione del ruolo, si osserva che la parte resistente ha depositato copia del ruolo ordinario, sottoscritto dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Dott.ssa Domenica Geminiani, che è stato vistato e reso esecutivo in data 12.11.2024, consegnato al concessionario della riscossione per la presa in carico il 10.12.2024. L'AE ha depositato anche il dettaglio della partita di carico formata dalla stessa DP di Rimini, ove si ricava, il dettaglio di carico pre-sgravio e il numero di codice fiscale della cooperativa, nonché l'atto originario da cui lo stesso promana, ovvero una comunicazione di irregolarità ex art 36 bis, nonché il numero di ruolo (250559) che è poi confluito in quello massivo precedentemente richiamato.
Per quanto riguarda, la ritenuta nullità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa per mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati, la Corte osserva che con sentenza n. 22281/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo». Nel caso sottoposta al vaglio del Giudice di Legittimità i contribuenti «non hanno contestato il contenuto dispositivo dell'avviso [...] concernente gli interessi e/o lo
4 scostamento del conteggio rispetto ai criteri fissati nell'avviso stesso e successivamente confluiti nella cartella di pagamento», ma le loro censure «si appuntano sull'assenza di un criterio di calcolo degli interessi”, mentre “deve escludersi che, in sede di emissione di una cartella successiva ad un atto prodromico, divenuto definitivo per effetto del giudicato, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che la cartella rechi altresì l'indicazione specifica delle modalità di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati».
Ciò precisato, deve escludersi che la Cartella di pagamento in oggetto possa essere dichiarata nulla per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, infatti, gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto di quanto sancito dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Quanto agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (“Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”), la Suprema Corte, con la sentenza n. 26671 del 2009, ha affermato che: “con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tra l'altro, esaminando la cartella di pagamento esite il riferimento agli interessi indicati in base agli esiti del controllo automatizzato, con la distinzione tra quelli applicati sino a quel momento e quelli applicati a seguito della formazione del ruolo e della conseguente notifica della cartella di pagamento. A ciò si aggiunga che il tasso di interesse vigente di anno in anno viene determinato normativamente, tanto che, la Corte di cassazione, sentenza del 15.04.2011, n. 8613: “il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati”.
In relazione al quantum richiesto la Corte osserva che l'Ufficio ha notificato la cartella di pagamento in data 06/02/2025, mentre la Ricorrente_1 – tramite procedura civis - aveva presentato, in data 21/02/2025, apposita istanza in autotutela per il credito d'imposta 2020 e presentato precedentemente una dichiarazione integrativa in data 04/01/2023 nella quale aveva correttamente inserito gli importi non precedentemente comunicati e l'Agenzia delle Entrate. A seguito di tale richiesta, in data 26/02/2025, aveva proceduto ad effettuare uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo, riconoscendo gli importi derivanti da tale credito d'imposta, poi riportato all'anno successivo. Tale sgravio non risulta essere stato notificato e/o comunicato alla Ricorrente_1parte ricorrente, pertanto, risulta corretto il comportamento della che, non essendo a conoscenza della riduzione della pretesa, ha presentato ricorso a questa Corte in data 07.04.2025.
5 Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancata notifica dell'avviso bonario ex 36 – bis D.p.r. 29.11.1973 n. 600 si osserva che la parte resistente non ha dato prova dell'avvenuta notifica di detta comunicazione n. 23122792213 dell'11.03.2024. Infatti, la AE non ha prodotto l'atto ma solo la schermata dell'Agenzia delle Entrate, di Gestione e consegna comunicazione, che attesterebbe la notifica della comunicazione, senza allegare l'accettazione e consegna della PEC relativa. Nulla aggiunge il fatto che della consegna della comunicazione ne sia stato fatto riferimento a pagina 5 della cartella di pagamento impugnata, poiché tale riferimento non può considerarsi prova dell'avvenuta consegna/notifica alla ricorrente della comunicazione prescritta dalla legge. Tuttavia, la mancata prova dell'avvenuta notifica dell'avviso bonario, nel caso in esame, non determina la nullità della successiva cartella di pagamento, ma al limite, conferma la correttezza dell'agire del ricorrente che è stato costretto ad impugnare un atto impositivo che conteneva una pretesa superiore rispetto a quella realmente dovuta. La Cassazione (cfr. ex plurimis, Ordinanza 29.03.2021) ha stabilito che: “La notifica della di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 – bis D.p.r. 29.11.1973 n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate”.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere per la somma di €.22.275,01.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso e la sopra evidenziata necessità per la ricorrente di adire l'A.G.T. per tutelare il proprio diritto, si ritiene equa la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al parziale annullamento in autotutela, e conseguente sgravio, della cartella impugnata, disposto dall'Agenzia Entrate in data 26/2/2025, per l'importo di euro 22.275,01; rigetta il ricorso con riferimento alla residua somma, pari ad euro 19.453,35, contenuta nell'atto impugnato, che, entro tali limiti, conferma;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Rimini, 13.10. 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Davide ERCOLANI) (Dott.ssa Maria DE CONO)
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Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720250001142453 CONTROLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.13720250001142453000 per un importo di €. 41.734,25, relativa al Controllo Modello Unico/Redditi per l'anno 2021, notificata in data 06.02.2025 dall'A.E. riscossione.
Con il primo motivo eccepisce l'inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;
violazione del diritto alla difesa;
carenza di motivazione;
violazione del principio di trasparenza;
decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero.
Con il secondo motivo, ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
Con il terzo motivo deduce la nullità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa della opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
L'atto introduttivo contiene le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità e/o la non debenza delle somme/tributi richieste per i motivi di cui al presente ricorso, provvedendo ad annullare la cartella esattoriale ed accertando che nulla è dovuto da parte ricorrente;
in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità della cartella opposta e disporne l'annullamento per i motivi di cui al presente ricorso accertando che nulla è dovuto da parte della società ricorrente;
in via alternativa, riformare al ribasso gli importi eventualmente accertati come dovuti dalla odierna società opponente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituisce ritualmente l'AE – Direzione Provinciale di Rimini chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. L'ufficio costituito, inoltre, dava atto che in data 21/02/2025, la Ricorrente_1 – tramite procedura civis - aveva presentato apposita istanza in autotutela nella quale evidenziava che per il credito d'imposta 2020 la ricorrente aveva già presentato dichiarazione integrativa in data 04/01/2023, dichiarazione nella quale aveva correttamente inserito gli importi non precedentemente comunicati. Precisava che, in data 26/02/2025, aveva conseguentemente proceduto ad effettuare uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo, riconoscendo gli importi derivanti da tale credito d'imposta, poi riportato all'anno successivo, con successiva comunicazione sia all'Agente della Riscossione che alla Società ricorrente. A fronte di ciò la Ricorrente_1, in data 07/04/2025, presentava il presente ricorso.
L'Agenzia delle Entrate conclude nei seguenti termini: “1) Nel merito, rigettare l'opposto ricorso per l'importo ancora iscritto a ruolo e non già fatto oggetto di sgravio e, per l'effetto, confermare la legittimità e fondatezza della cartella di pagamento impugnata per la quota restante;
2) In ogni caso, condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Segue ulteriore memoria della parte ricorrente con la quale prende atto dello sgravio parziale della cartella disposto dall'Ufficio, evidenziando che, a seguito della riduzione del carico la cartella sarebbe di per sé illegittima o da rettificare e, ancora prima, risulterebbe indebita l'iscrizione a ruolo. La ricorrente evidenzia, comunque, l'irritualità e inesistenza della prova della notifica della comunicazione n. 23122792213 dell'11.03.2024. Sottolinea che lo sgravio non era stato comunicato tempestivamente né alla società né al difensore, tanto che mancherebbe la
2 prova dell'invio o della consegna della comunicazione dello sgravio ma solo il provvedimento emesso dall'Ufficio. Tale circostanza avrebbe costretto il ricorrente, data la scadenza dei termini per l'impugnazione della cartella, a promuove ricorso avanti questa Corte di Giustizia.
La memoria contiene le seguenti conclusioni. “… alla luce dello sgravio parziale effettuato dall'Ufficio, di accertare e dichiarare la illegittimità e nullità della cartella di pagamento impugnata stante l'inesistenza e irritualità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico e per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo e nelle presenti memorie illustrative il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
All'Udienza del 13.10.2025 le parti procedevano alla discussione e il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
In merito alla dedotta illegittimità dell'impugnato provvedimento per pretesa carenza di motivazione è necessario distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure la cartella sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria. Nel primo caso, la giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto: “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cfr., tra le altre, Cass. Civ., n. 28873/2019). Nel secondo caso, la giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che: “la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione” (Cass. Civ., n. 11722/2010). Ancora, secondo la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 22281/2022, richiamando l'articolo 3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 L. 212/2000, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. La Corte di legittimità ha proseguito specificando ulteriormente che nel caso in cui l'atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e la cartella sia stata l'atto con cui è stato intimato per la prima volta il pagamento dell'obbligazione di interessi, occorre senz'altro che la pretesa richiesta sia giustificata attraverso l'individuazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” poste a base della stessa. In questo caso i Giudici hanno precisato la necessità che la cartella rechi, anche per relationem, l'indicazione del debito d'imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati. Viceversa, nell'ipotesi in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale gli interessi sono stati computati per il ritardato pagamento, la Corte ha evidenziato che la cartella di pagamento ha svolto la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa
3 di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni, la motivazione in simili evenienze non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella, se non esclusivamente il riferimento – diretto e specifico –, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi. Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico. Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte è intervenuta con la sentenza n. 6203/2023, affermando l'esclusione di un vizio motivazionale sulle modalità di calcolo degli interessi, nel caso in cui le cartelle di pagamento siano state precedute dall'emissione di ruoli e di avvisi di accertamento.
Ciò premesso, si osserva che nell'atto in esame sono indicati: l'identificazione dell'ente creditore;
la specifica del ruolo;
i dati anagrafici del debitore;
l'importo complessivo iscritto a ruolo e le modalità di riscossione;
le avvertenze sulle modalità e termini di impugnazione;
sull'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento di quanto dovuto;
il Responsabile del procedimento, il dettaglio dei calcoli degli interessi applicati;
le modalità di estinzione del debito tributario. Tra l'altro, non risulta in concreto violato il diritto di difesa da parte del contribuente, in quanto il ricorrente si è difeso sul merito dimostrando di aver avuto a conoscenza di tutti i dati della questione.
In merito alla richiesta di esibizione del ruolo, si osserva che la parte resistente ha depositato copia del ruolo ordinario, sottoscritto dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Dott.ssa Domenica Geminiani, che è stato vistato e reso esecutivo in data 12.11.2024, consegnato al concessionario della riscossione per la presa in carico il 10.12.2024. L'AE ha depositato anche il dettaglio della partita di carico formata dalla stessa DP di Rimini, ove si ricava, il dettaglio di carico pre-sgravio e il numero di codice fiscale della cooperativa, nonché l'atto originario da cui lo stesso promana, ovvero una comunicazione di irregolarità ex art 36 bis, nonché il numero di ruolo (250559) che è poi confluito in quello massivo precedentemente richiamato.
Per quanto riguarda, la ritenuta nullità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa per mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati, la Corte osserva che con sentenza n. 22281/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo». Nel caso sottoposta al vaglio del Giudice di Legittimità i contribuenti «non hanno contestato il contenuto dispositivo dell'avviso [...] concernente gli interessi e/o lo
4 scostamento del conteggio rispetto ai criteri fissati nell'avviso stesso e successivamente confluiti nella cartella di pagamento», ma le loro censure «si appuntano sull'assenza di un criterio di calcolo degli interessi”, mentre “deve escludersi che, in sede di emissione di una cartella successiva ad un atto prodromico, divenuto definitivo per effetto del giudicato, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che la cartella rechi altresì l'indicazione specifica delle modalità di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati».
Ciò precisato, deve escludersi che la Cartella di pagamento in oggetto possa essere dichiarata nulla per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, infatti, gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto di quanto sancito dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Quanto agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (“Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”), la Suprema Corte, con la sentenza n. 26671 del 2009, ha affermato che: “con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tra l'altro, esaminando la cartella di pagamento esite il riferimento agli interessi indicati in base agli esiti del controllo automatizzato, con la distinzione tra quelli applicati sino a quel momento e quelli applicati a seguito della formazione del ruolo e della conseguente notifica della cartella di pagamento. A ciò si aggiunga che il tasso di interesse vigente di anno in anno viene determinato normativamente, tanto che, la Corte di cassazione, sentenza del 15.04.2011, n. 8613: “il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati”.
In relazione al quantum richiesto la Corte osserva che l'Ufficio ha notificato la cartella di pagamento in data 06/02/2025, mentre la Ricorrente_1 – tramite procedura civis - aveva presentato, in data 21/02/2025, apposita istanza in autotutela per il credito d'imposta 2020 e presentato precedentemente una dichiarazione integrativa in data 04/01/2023 nella quale aveva correttamente inserito gli importi non precedentemente comunicati e l'Agenzia delle Entrate. A seguito di tale richiesta, in data 26/02/2025, aveva proceduto ad effettuare uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo, riconoscendo gli importi derivanti da tale credito d'imposta, poi riportato all'anno successivo. Tale sgravio non risulta essere stato notificato e/o comunicato alla Ricorrente_1parte ricorrente, pertanto, risulta corretto il comportamento della che, non essendo a conoscenza della riduzione della pretesa, ha presentato ricorso a questa Corte in data 07.04.2025.
5 Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancata notifica dell'avviso bonario ex 36 – bis D.p.r. 29.11.1973 n. 600 si osserva che la parte resistente non ha dato prova dell'avvenuta notifica di detta comunicazione n. 23122792213 dell'11.03.2024. Infatti, la AE non ha prodotto l'atto ma solo la schermata dell'Agenzia delle Entrate, di Gestione e consegna comunicazione, che attesterebbe la notifica della comunicazione, senza allegare l'accettazione e consegna della PEC relativa. Nulla aggiunge il fatto che della consegna della comunicazione ne sia stato fatto riferimento a pagina 5 della cartella di pagamento impugnata, poiché tale riferimento non può considerarsi prova dell'avvenuta consegna/notifica alla ricorrente della comunicazione prescritta dalla legge. Tuttavia, la mancata prova dell'avvenuta notifica dell'avviso bonario, nel caso in esame, non determina la nullità della successiva cartella di pagamento, ma al limite, conferma la correttezza dell'agire del ricorrente che è stato costretto ad impugnare un atto impositivo che conteneva una pretesa superiore rispetto a quella realmente dovuta. La Cassazione (cfr. ex plurimis, Ordinanza 29.03.2021) ha stabilito che: “La notifica della di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 – bis D.p.r. 29.11.1973 n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate”.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere per la somma di €.22.275,01.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso e la sopra evidenziata necessità per la ricorrente di adire l'A.G.T. per tutelare il proprio diritto, si ritiene equa la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al parziale annullamento in autotutela, e conseguente sgravio, della cartella impugnata, disposto dall'Agenzia Entrate in data 26/2/2025, per l'importo di euro 22.275,01; rigetta il ricorso con riferimento alla residua somma, pari ad euro 19.453,35, contenuta nell'atto impugnato, che, entro tali limiti, conferma;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Rimini, 13.10. 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Davide ERCOLANI) (Dott.ssa Maria DE CONO)
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