TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 577 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 577/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(CF: ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. NORIS VALERIA
-ricorrente-
E
(CF: ), nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
12/12/1957, con l'Avv. NORIS VALERIA
-ricorrente-
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.06.2025; Condizioni congiunte: “Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acqui Terme (AL)in data 02.08.1981 tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, con ordine all'Ufficiale dello CP_1
Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge.
- Dare atto che le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto;
- dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
- spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 14.3.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che, in data 02.08.1981, ad Acqui Terme, hanno celebrato matrimonio concordatario;
che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, , Per_1
e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
2. Trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3.La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 06.5.2025 e pubblicata in data 08.05.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4.Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5.Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 [...]
, i quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 02.08.1981 (“anno 1981 N. 52 CP_1
P. II S. A”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acqui Terme (AL)in data
02.08.1981 tra i sig.ri e , alle medesime condizioni stabilite per la Parte_1 Controparte_1 separazione, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge.
- Dare atto che le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto;
- dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
- spese della procedura compensate tra le parti”.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 06 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 577/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(CF: ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. NORIS VALERIA
-ricorrente-
E
(CF: ), nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
12/12/1957, con l'Avv. NORIS VALERIA
-ricorrente-
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.06.2025; Condizioni congiunte: “Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acqui Terme (AL)in data 02.08.1981 tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, con ordine all'Ufficiale dello CP_1
Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge.
- Dare atto che le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto;
- dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
- spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 14.3.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che, in data 02.08.1981, ad Acqui Terme, hanno celebrato matrimonio concordatario;
che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, , Per_1
e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
2. Trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3.La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 06.5.2025 e pubblicata in data 08.05.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4.Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5.Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 [...]
, i quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 02.08.1981 (“anno 1981 N. 52 CP_1
P. II S. A”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acqui Terme (AL)in data
02.08.1981 tra i sig.ri e , alle medesime condizioni stabilite per la Parte_1 Controparte_1 separazione, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge.
- Dare atto che le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto;
- dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
- spese della procedura compensate tra le parti”.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 06 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.