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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 746/2025 depositato il 30/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso l'Avv. Ricorrente_2 (C.F. CF_Ricorrente_1) domiciliata presso il suo studio in Luogo alla Indirizzo_1, quale procuratrice di se stessa e nella qualità di procuratrice antistataria del sig. Nominativo_1 (c.f. = CF_1) nato il Data a Luogo e residente a [...]alla Indirizzo_2, chiedeva la condanna della resistente all'ottemperanza della sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Crotone n. 1038/01/2021 pronunciata il 28/06/2021 e depositata in segreteria il 08/07/2021.
Allegava la ricorrente che con tale sentenza la resistente la soccombente Agenzia delle Entrate – IS era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 20,00 per CU e € 300,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cap e iva se dovuta, con distrazione in suo favore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- IS, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Sig. Nominativo_2 allegando di aver provveduto all'estinzione della pretesa, con bonifico Banca Banca_1 emesso in data 10/11/2025 di importo pari ad euro 378,80.
Replicava la ricorrente riconoscendo l'avvenuto integrale pagamento della pretesa, insistendo però sulla condanna alle spese del presente procedimento.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente provveduto all'integrale pagamento della pretesa azionata con il presente giudizio.
Ciò posto, passando all'esame della soccombenza virtuale, occorre rilevare che se il giudizio fosse proseguito si sarebbe concluso con la condanna della resistente all'ottemperanza e che, comunque, il pagamento da parte di quest'ultima è avvenuto in data 10.11. 2025, cioè dopo la presentazione del presente ricorso, effettuata il 30 ottobre 2025.
Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate- IS deve essere condannata alle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 250,00, per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna l'Agenzia delle Entrate- IS alle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 250,00, per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Crotone il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 746/2025 depositato il 30/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso l'Avv. Ricorrente_2 (C.F. CF_Ricorrente_1) domiciliata presso il suo studio in Luogo alla Indirizzo_1, quale procuratrice di se stessa e nella qualità di procuratrice antistataria del sig. Nominativo_1 (c.f. = CF_1) nato il Data a Luogo e residente a [...]alla Indirizzo_2, chiedeva la condanna della resistente all'ottemperanza della sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Crotone n. 1038/01/2021 pronunciata il 28/06/2021 e depositata in segreteria il 08/07/2021.
Allegava la ricorrente che con tale sentenza la resistente la soccombente Agenzia delle Entrate – IS era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 20,00 per CU e € 300,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cap e iva se dovuta, con distrazione in suo favore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- IS, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Sig. Nominativo_2 allegando di aver provveduto all'estinzione della pretesa, con bonifico Banca Banca_1 emesso in data 10/11/2025 di importo pari ad euro 378,80.
Replicava la ricorrente riconoscendo l'avvenuto integrale pagamento della pretesa, insistendo però sulla condanna alle spese del presente procedimento.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, avendo la resistente provveduto all'integrale pagamento della pretesa azionata con il presente giudizio.
Ciò posto, passando all'esame della soccombenza virtuale, occorre rilevare che se il giudizio fosse proseguito si sarebbe concluso con la condanna della resistente all'ottemperanza e che, comunque, il pagamento da parte di quest'ultima è avvenuto in data 10.11. 2025, cioè dopo la presentazione del presente ricorso, effettuata il 30 ottobre 2025.
Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate- IS deve essere condannata alle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 250,00, per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna l'Agenzia delle Entrate- IS alle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 250,00, per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Crotone il 24 febbraio 2026