Art. 171. (Trattenute per scioperi brevi)
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
Il precedente comma non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attivita' integrate, lo sciopero limitato ad una o piu' ore lavorative produca effetti superiori o piu' prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
Il precedente comma non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attivita' integrate, lo sciopero limitato ad una o piu' ore lavorative produca effetti superiori o piu' prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.